Per il Giudice di Pace di Padova, l'ordinanza di inammissibilità pronunciata dal Prefetto (non prevista dal C.d.S.) va dichiarata nulla se priva dell'ingiunzione a pagare la sanzione di cui al verbale

di Lucia Izzo - Deve essere dichiarata nulla l'ordinanza di inammissibilità pronunciata dal Prefetto a seguito del ricorso innanzi a lui contro una violazione del Codice della Strada, la quale non ha provveduto a ingiungere il pagamento della sanzione di cui al verbale impugnato.


Il Codice della Strada, infatti, prevede che il ricorso avanti al Prefetto possa essere definito solo in due modi (rigetto, quindi ordinanza-ingiunzione, o accoglimento del ricorso), mentre non è normativamente prevista una pronuncia di inammissibilità. Tuttavia, semmai si dovesse ritenere legittimo un tale provvedimento, esso comunque dovrebbe contenere l'ingiunzione di pagamento della somma di cui alla sanzione del verbale opposto.

La vicenda

[Torna su]

Tanto ha affermato il Giudice di Pace di Padova nella sentenza n. 1878/2018 (qui sotto allegata) accogliendo l'opposizione (ex art. 6 del d.lgs. 150/11) promossa contro l'ordinanza del Prefetto adito dal ricorrente, vittoriosamente patrocinato dall'avvocato Roberto Iacovacci, a seguito di una violazione del codice della strada.

Nell'ordinanza opposta, il Prefetto ha risolto con un provvedimento di inammissibilità un "ricorso amministrativo" avverso un verbale di accertamento di violazione del Codice della Strada, senza provvedere a ingiungere il pagamento della sanzione di cui al verbale impugnato.

Violazioni al Codice della Strada e ricorso al Prefetto

[Torna su]

Il magistrato onorario rammenta che, ex art. 204 C.d.S., che il ricorso avanti al Prefetto può essere deferito solo in due modi: con un provvedimento di rigetto dello stesso e contestuale condanna alla sanzione di cui al verbale (peraltro raddoppiata), che dicesi appunto ordinanza-ingiunzione, oppure con un provvedimento di accoglimento del ricorso che si estrinseca con un'ordinanza di archiviazione del verbale stesso.


In entrambi i casi il verbale perde quindi la sua efficacia esecutiva. Il giudice sottolinea, dunque, che non è normativamente prevista una pronuncia di inammissibilità da parte del Prefetto e, semmai un provvedimento del genere mai dovesse ritenersi legittimo, dovrebbe comunque contenere l'ingiunzione di pagamento della somma di cui alla sanzione del verbale opposto.


In sostanza, a differenza del ricorso irricevibile, che non fa nascere l'obbligo giuridico della pronuncia da parte dell'autorità competente (non incardinandosi nemmeno il giudizio), nel caso di ricorso inammissibile l'autorità competente comunque deve pronunciarsi nei confronti del ricorso, anche se verosimilmente la pronuncia sarà di rigetto.


Qualora tale rigetto voglia essere definito come una "dichiarazione di inammissibilità", si legge in sentenza, nulla cambierebbe se venissero rispettati gli altri aspetti della procedura, che, nel caso di specie, sono identificabili essenzialmente con l'emissione di un'ordinanza ingiunzione di pagamento.

Nulla l'ordinanza di inammissibilità del Prefetto priva dell'ingiunzione di pagamento

[Torna su]

Anzi, nella vicenda esaminata, stando alla motivazione resa dalla Prefettura nell'ordinanza in oggetto, si verserebbe (eventualmente) proprio in un caso di mancanza di requisiti formali del ricorso: lo scritto pervenuto in prefettura quale ricorso avverso il verbale per infrazione codice della strada, è stato valutato non idoneo a esprimere un ricorso (solamente) perché "spedito e dunque presentato da difensore non incaricato dal ricorrente ed in quanto il preteso legale rappresentante non ha dato prova della propria qualifica".


Nel ricorso alla prefettura, il ricorrente (come viene chiarito nell'atto introduttivo del giudizio) chiarisce bene che il ricorso era stato redatto dal rappresentante legale della ricorrente in proprio ere si era qualificato nella parte introduttiva dell'atto medesimo. L'ordinanza, pertanto, non presenta una motivazione congrua, essa è quindi comunque illegittima.


Il vizio radicale di cui essa è affetta, e che è assorbente, è conseguente al fatto che essa non prevede un'ingiunzione di pagamento in relazione al verbale opposto (che con il ricorso perde automaticamente qualsiasi efficacia esecutiva) come invece avrebbe dovuto, a fronte del rigetto sostanziale del ricorso che essa contiene.


L'ordinanza di inammissibilità così predisposta, conclude il giudicante, deve perciò essere dichiarata nulla, mentre deve darsi atto del fatto che il verbale impugnato ha perso efficacia esecutiva già con la proposizione del ricorso avanti al Prefetto e con l'emissione dell'ordinanza opposta.


Si ringrazia il consulente tecnico investigativo Giorgio Marcon per la cortese segnalazione

Scarica pdf Giudice di Pace Padova, sent. n. 1878/2018

Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: