Definizione, tipologie, inquadramento normativo e chiarimenti giurisprudenziali sull'istituto del giuramento decisorio

di Annamaria Villafrate - Il giuramento decisorio è una prova legale in grado di incidere sull'esito di una causa, purché verta su fatti decisivi ai fini del decidere. La sua disciplina è sparsa tra codice civile, di procedura civile e codice penale, che punisce con la pena della reclusione e l'interdizione dai pubblici uffici chi giura il falso. Per il suo particolare funzionamento questa prova legale è da sempre oggetto di interessanti pronunce giurisprudenziali, che negli anni hanno contribuito a definirne con più chiarezza contorni, limiti e caratteristiche. Vediamo quindi, dopo una breve illustrazione normativa del giuramento decisorio, le pronunce più significative dei giudici di merito e di legittimità.

Indice:

Cos'è il giuramento decisorio

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Il giuramento decisorio è una dichiarazione di scienza con valore di prova legale. Nel momento in cui viene reso in giudizio vincola il giudice, che non potrà fare altro che dichiarare vittorioso colui che ha reso giuramento e soccombente chi ha deferito il giuramento. Può però succedere il soggetto a cui è stato deferito il giuramento si rifiuti di prestarlo. In questo caso il giudice sarà costretto a dichiarare vittorioso l'altra parte. In ogni caso, una volta che il giuramento è stato prestato, esso è incontrovertibile, per cui la parte avversa non può agire per ottenere che in sede civile ne sia dichiarata la falsità, così come in sede penale non è possibile chiedere che la sentenza passata in giudicato fondata sul giuramento venga revocata.

Tipi di giuramento decisorio

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Il giuramento decisorio, in relazione al suo oggetto, può essere di due tipi:

  • de veritate: quando i fatti oggetto del giuramento sono personali;
  • de scientia: quando i fatti oggetto del giuramento riguardano soggetti terzi di cui chi lo presta è a conoscenza.

L'importante è che abbia ad oggetto fatti e circostanze che sono decisivi ai fini del decidere.

Disciplina del giuramento decisorio

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La disciplina di questa prova legale è contenuta nel codice civile all'art. 2736 c.c che definisce sia il giuramento decisorio che quello suppletorio, definendo il primo come "quello che una parte deferisce all'altra per farne dipendere la decisione totale o parziale della causa."

L'altra norma di interesse dal punto di vista procedurale è invece l'art 233 c.p.c il quale sancisce che: "1. Il giuramento decisorio può essere deferito in qualunque stato della causa davanti al giudice istruttore, con dichiarazione fatta all'udienza dalla parte o dal procuratore munito di mandato speciale o con atto sottoscritto dalla parte. 2. Esso deve essere formulato in articoli separati, in modo chiaro e specifico."

Ad occuparsi delle conseguenze di un eventuale falso giuramento si occupa infine l'art 371 c.p, il quale prevede la pena della reclusione da sei mesi a tre anni e l'interdizione dai pubblici uffici per chiunque che, come parte in giudizio civile giura il falso."

Il giuramento decisorio nella giurisprudenza

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Alla luce della normativa di base sul giuramento decisorio, vediamo ora come la giurisprudenza di merito e di legittimità si è occupata di specificare i principali aspetti dell'istituto, con lo scopo di renderne più semplice e comprensibile l'applicazione pratica.

Oggetto del giuramento decisorio

Come anticipato il giuramento decisorio è quello che riguarda fatti decisivi ai fini della decisione, anche se non tutte le circostanze di fatto assolvono a tale finalità. A precisarlo, la Cassazione n. 17197/2018 la quale, nel richiamare una sentenza del 2004, ha ribadito che "il giuramento può dirsi decisorio quando abbia ad oggetto non uno dei momenti necessari dell'iter da seguire per la decisione, ma circostanze dalle quali discende la decisione di uno o più capi della domanda, circostanze, cioè, tali da comportare che il giudice, previo accertamento dell'an iuratum sit, debba soltanto accogliere o rigettare la domanda ovvero singoli capi di essa, basandosi, quanto al fatto,

solo sul giuramento prestato ovvero sulla mancata prestazione del medesimo e su eventuali fatti pacifici e notori." Concetto ribadito di recente anche nella sentenza n. 2118/2018 della Corte d'Appello di Bologna, secondo cui: "la formula del giuramento decisorio - attese le finalità di questo speciale mezzo di prova - deve essere tale che, a seguito della prestazione del giuramento stesso, altro non resta al giudice che verificare l'"an iuratum sit", onde accogliere o respingere la domanda sul punto che ne ha formato oggetto."

Formula del deferimento

La parte che deferisce all'altra il giuramento deve utilizzare precise formule, che tuttavia, come precisato dalla Cassazione civile n. 26027/2014, non sono così rigide, infatti "la libertà di scelta del giurante non è garantita solo dalla formula di giuramento "affermo o nego che", ma anche da quella , più semplice "affermo che" ovvero "nego che", dovendosi ritenere la possibilità d'invertire in senso contrario una delle suddette formule implicita nella stessa natura del giuramento (decisorio o supplettorio) diretto a confermare in modo solenne, in senso positivo o negativo, la verità o meno di un fatto decisivo ai fini della risoluzione della lite, senza che ciò costituisca, in realtà, una modificazione della formula stessa, ma soltanto la scelta dell'alternativa che si è inteso porre al giurante, quale particolare sistema di risoluzione della lite."

Verbalizzazione del giuramento e nullità

Un altro tema affrontato dagli Ermellini per quanto riguarda la formula del giuramento riguarda la verbalizzazione dello stesso. Nella sentenza n. 27026/2008 la Cassazione civile precisa infatti che: "in tema di giuramento decisorio, non comportano nullità la mancata verbalizzazione della formula e l'omessa pronuncia della parola "giuro", atteso che detta nullità, ipotizzabile solo nei casi tipizzati dalla legge a norma dell'art 156 c.p.c, non è prevista dagli art. 238 e 239 c.p.c, sempre che l'atto presenti tutti i requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo per il quale è stato introdotto, a norma dell'art.156 comma 3 c.p. (Fattispecie relativa all'attestazione, nel verbale di prestazione negativa del giuramento decisorio - deferito sull'intervenuto recesso del lavoratore per dimissioni - dell'affermazione "nego" anziché dell'affermazione solenne "giuro e giurando nego", in controversia in cui l'atto aveva già raggiunto lo scopo cui era diretto, di obbligare il dichiarante ad affermare /negare le circostanze dedotte nei capitoli dell'avversario e ad assumersi piena responsabilità, a tutti gli effetti di legge, della propria dichiarazione)."

Limite temporale per il deferimento

L'art. 233 c.p.c sancisce che il giuramento decisorio può essere deferito in qualunque stato della causa davanti al giudice istruttore. Come ha avuto modo però di puntualizzare il Tribunale di Roma nella sentenza n. 74/2016 " il deferimento può avvenire fino all'udienza di precisazione delle conclusioni e non nella fase di discussione della causa ex art. 281 quinques c.p.c ed a seguito di un rinvio per tale incombente, nonché di deposito delle memorie conclusionali e di replica."

Revocabilità dell'ordinanza ammissione

Nel momento in cui giudice ammette il giuramento decisorio, lo fa con ordinanza, come accade per le altre prove processuali. Come chiarito dalla Corte d'Appello di Napoli nella sentenza del 27 aprile 2011 "L'ordinanza ammissiva del giuramento decisorio può essere revocata anche dopo la prestazione dello stesso se il giudice si convinca che non sussistevano le condizioni per il suo deferimento, senza che assuma rilevanza il contegno processuale delle parti, in quanto trattasi di mezzo istruttorio per il quale la legge pone condizioni di ammissibilità non derogabili dalle parti e dunque non rimesse alla loro disponibilità."

Divieto di deferimento su fatti illeciti del giurante

Di recente la Corte d'Appello di Bologna nella già menzionata sentenza n. 2118/2018 ha ribadito che: "La Corte di Cassazione, in ordine alla previsione dell'art. 2739 c.c., ha ritenuto che il divieto di deferire il giuramento su fatti illeciti, posto dall'art. 2739 cod. civ., trovando il suo fondamento nell'opportunità di non obbligare il giurante a confessarsi autore di un atto per lui potenzialmente produttivo anche di responsabilità civile, si riferisce sia al giuramento decisorio che a quello suppletorio, e non è limitato agli atti contrastanti con norme imperative, di ordine pubblico o di buon costume, o comunque turpi o riprovevoli secondo la coscienza collettiva, ma si estende a qualunque ipotesi di illiceità; esso, peraltro, riguarda le sole circostanze specificamente capitolate, trovando applicazione soltanto quando oggetto del giuramento sia un comportamento illecito del giurante, ovvero un comportamento illecito della controparte che possa desumersi automaticamente da quello del giurante, e non anche quando si tratti di un fatto materiale in sé neutro, perché non attributivo di comportamento illecito a nessuna delle parti, la cui responsabilità va invece desunta da altri fatti per via di inferenze e correlazioni."

Ammissibilità del giuramento in Appello

Sulla possibilità, conformemente a quanto sancito dall'art. 233 c.p.c che prevede la possibilità di deferire il giuramento decisorio in ogni stato del giudizio, la Corte d'Appello di Bologna nella sentenza del 3/07/2018 precisa i limiti di ammissibilità del giuramento decisorio in appello, richiamando importanti e precedenti sentenze della Cassazione. Per il giudice bolognese di secondo grado il giuramento decisorio non può essere ammesso in appello:

  • se i fatti oggetto del giuramento sono privi del requisito della decisorietà;
  • quando il giuramento verte su fatti nuovi, mai allegati negli atti difensivi del deferente;
  • se la risposta del soggetto che deve prestare giuramento equivale a una confessione.

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