Con la nota 10/2006 l'Inpdap ammette il riscatto del corso di studi svolto presso l'accademia delle belle arti secondo la sentenza n. 52/2000 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 13, comma 1, del DPR n. 1092/73 e dell'art. 2 del decreto legislativo n. 184/97, nelle parti in cui non consentono al dipendente dello Stato “di riscattare, ai fini del trattamento di quiescenza, il periodo di durata legale del corso di studi svolto presso l'Accademia di belle arti, ovvero presso gli istituti o scuole riconosciuti di livello superiore (post-secondario), quando il relativo diploma o titolo di studio di specializzazione o di perfezionamento sia richiesto, in aggiunta ad altro titolo di studio per l'ammissione in servizio di ruolo o per lo svolgimento di determinate funzioni”. (Giovanni Dami)
LaPrevidenza.it, 17/07/2006
Inpdap, Nota operativa 1.2.2006 n° 10
Articoli correlati
In evidenza oggi
- Patrocinio a spese dello Stato e riduzione compenso difensore irreperibile
- Patto di non concorrenza, corsi di formazione e tutela della professionalità del lavoratore
- Condominio: le spese straordinarie spettano al nudo proprietario
- Dl Giustizia 2026: nuovo esame avvocati
- Società in house enti locali: la pronuncia della Consulta



