Il Consiglio di Stato rimette la questione dell'art. 43 1° co. t.u.l.p.s alla Corte Costituzionale
Avv. Francesco Pandolfi - La questione ruota attorno all'art. 43 1° co. t.u.l.p.s. e, in particolare, al dibattito in corso sui reati ostativi al rilascio / rinnovo della licenza.

Dibattito che ha preso il via per spinta di alcuni Tar (Toscana e Friuli Venezia Giulia) che, nel 2018, già avevano rimesso la questione alla Corte Costituzionale.

La questione attuale

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In pratica si tratta di questo: c'è il dubbio che una condanna per furto, cui segua una riabilitazione ex art. 178 c.p., sia di per se' ostativa al rilascio o al rinnovo della licenza.

Bisogna quindi capire (e per questo il dossier si trova sul tavolo della Corte) se, anche di fronte ad una condanna di questo tipo, l'amministrazione chiamata a valutare la richiesta di rilascio / rinnovo possa vagliare discrezionalmente.

Nel caso trattato dalla Terza Sezione del C.d.S. (ordinanza n. 1370 del 27.02.2019), il procedimento viene sospeso e rimesso alla Corte Costituzionale.

Le questioni pendenti

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Le questioni di legittimità costituzionale pendenti (cioè quelle sopra segnalate: Tar Toscana e Tar F.V.G.) riferite al generalizzato divieto di rilasciare il porto d'armi senza permettere un apprezzamento discrezionale, per il caso che riguarda le persone condannate a pena detentiva per il reato di furto, sono ritenute molto importanti anche per la vicenda trattata che ha portato all'ordinanza C.d.S. n. 1370/19.

La situazione odierna

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Pertanto, al momento, siamo esattamente in questa situazione: la causa di cui parliamo è sospesa in attesa della decisione della Corte Costituzionale.

Ricordiamo brevemente che con la sentenza appellata (T.R.G.A. Trento) è stato respinto il ricorso proposto avverso un decreto del Questore di rigetto della domanda di rinnovo della licenza di porto di fucile per uso tiro a volo, dopo aver verificato che la persona interessata era stata condannata per il reato di furto e anche per porto abusivo di armi.

Nel ricorso introduttivo l'interessato aveva lamentato, tra le altre cose, il fatto che l'istanza di rinnovo della licenza avrebbe dovuto formare oggetto di valutazione discrezionale, con esclusione quindi del tipico automatismo preclusivo, visti anche i precedenti reiterati rinnovi.

Fatto poi per niente secondario, l'avvenuta modifica in corso di causa dell'art. 43 co. 2 t.u.l.p.s. ad opera dell'art. 3 co. 1 d. lgs. 104/18, disposizione che si esprime sul potere discrezionale, esercitabile dal Ministero dell'Interno in sede di rilascio o rinnovo.

In sintesi, così come era già successo nel 2018, anche in questa occasione dobbiamo attendere il pensiero della Corte Costituzionale.


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Francesco Pandolfi
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Si occupa principalmente di Diritto Militare in ambito amministrativo, penale, civile e disciplinare ed и autore di numerose pubblicazioni in materia.
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