Le strutture precarie e removibili, anche se non previste dalla circolare AdE, vengono comunque obbligate all'iscrizione presso i registri catastali a gran danno dei concessionari
di Giuseppe Grande - Risulta oramai noto che in seguito a circolare n. 138/2016, emessa dall'Agenzia delle Entrate, sia stato predisposto l'obbligo di iscrizione al catasto di determinati stabilimenti balneari insistenti su area demaniale.


Accatastamento stabilimenti balneari: per quali strutture

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Tuttavia, nello specifico, il documento in questione considera nella propria rappresentazione cartografica esclusivamente tre tipologie di strutture, ovvero:

• costruzioni di tipo A (muratura ordinaria con solaio in cemento armato semplice o misto)

• costruzioni di tipo B (muratura ordinaria con solaio in pannelli prefabbricati su piattaforma in cemento armato)

• costruzioni di tipo C (strutture prefabbricate realizzate su piattaforma in cemento armato incernierate o affogate con calce strutto al basamento)

A quanto sembra, esclusivamente per tali strutture può essere richiesta l'identificazione e la rappresentazione planimetrica presso il Catasto Edilizio Urbano, con relativa attribuzione della categoria catastale C/5 (stabilimenti balneari e di acque curative) o, nel caso di una "complessità" degli organismi edilizi costituenti lo stabilimento in esame, della categoria catastale D/8 (Fabbricati costruiti o adattati per speciali esigenze di una attività commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni).

Dibattito aperto

Nonostante si tratti di una circolare del 2016, l'argomento appare ancora molto dibattuto ed oggetto di numerosi ricorsi presso le commissioni tributarie italiane.

Il motivo principale non riguarda tanto l'imponibilità IMU delle strutture accatastate (che è un naturale riflesso dell'iscrizione al catasto), quanto il principio stesso, l'animus, che ha reso necessaria tale circolare.

Questo perché, anche se il documento pare essere chiaro e sistematico nei contenuti di indirizzo, nella pratica è stato posto l'obbligo di accatastamento per tutte le strutture esistenti sul demanio marittimo, a prescindere dalla modalità di costruzione.

Il caso

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Di fatto lungo il tratto costiero Italiano, insistono numerosi stabilimenti balneari non rientranti nei parametri (A, B e C) previsti dalla citata circolare. Trattasi infatti di strutture precarie, completamente modificabili, sostenute da piattaforme lignee su palafitta o prefabbricati di legno insabbiati e, per tali ragioni, di facile rimozione. Queste specifiche costruzioni, pur soddisfacendo i requisiti minimi di iscrizione al catasto, restano strutture ad esclusivo uso stagionale, di manifattura precaria e potenzialmente modificabili.
Per di più, per la propria condizione di potenziale removibilità all'estinzione della concessione, qualora accatastate, creerebbero rilevanti problemi al fine della realizzazione del "Sistema informativo del Demanio Marittimo" (S.I.D), generando una falsa percezione delle costruzioni realmente insistenti sulla fascia di competenza demaniale.

L'interpretazione originaria del demanio

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Infatti con propria precedente circolare (n. M_TRA/DINFR 2592 del 2008), il Demanio Marittimo aveva determinato i limiti e gli obiettivi di tali obblighi catastali. Dal documento, infatti, si evinceva chiaramente che l'azione svolta nei confronti degli stabilimenti balneari sarebbe dovuta essere finalizzata, esclusivamente, ad un'esatta individuazione e localizzazione dei beni costituenti (nel futuro) il pubblico demanio marittimo nonché lo stato di utilizzo degli stessi.
E' dunque facile comprendere come si renda ovvia l'iscrizione ai registri catastali di quelle strutture non rimovibili o di difficile rimozione, mentre (al contrario di quanto a tutt'oggi preteso dall'amministrazione finanziaria) sia immotivato l'accatastamento di quegli stabilimenti facilmente rimovibili che, quasi sicuramente, verranno rimossi allo scadere o alla revoca della concessione.

La giurisprudenza

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Giurisprudenza recente (sentenza n. 1295/2016 - C.T.R. Liguria Sez.1) e consequenziale alla circolare AdE, ha previsto che gli stabilimenti balneari, ove siano costituiti da strutture di facile rimozione e caratterizzate da intrinseca precarietà, non possano essere sottoposti ad obbligo di accatastamento.

Si desume inoltre che la removibilità della struttura debba essere potenziale e non necessariamente di fatto, questo perché è da considerare esclusivamente la percezione di diversità alla luce degli obiettivi di massima determinati dalla circolare del demanio.


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