Si ritiene opportuno che siano le Sezioni Unite a decidere sulla sussistenza o meno di un diritto a scegliere tra la refezione scolastica e il pasto portato da casa

di Lucia Izzo - Mensa scolastica o pranzo da casa? Saranno presumibilmente le Sezioni Unite a decidere se gli alunni potranno scegliere tra il pasto portato da casa o confezionato autonomamente e la refezione offerta dalla scuola. Lo ritiene necessario la prima sezione civile della Corte di Cassazione che, nell'ordinanza interlocutoria n. 6972/2019 (qui sotto allegata) ha rimesso gli atti al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione al Supremo Consesso nomofilattico.

Il caso

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La vicenda origina dall'istanza di alcuni genitori delle scuole elementari e medie di un Comune, che avevano convenuto in giudizio anche il MIUR chiedendo l'accertamento del loro diritto di scegliere per i propri figli tra la refezione scolastica e il pasto domestico (portato da casa o confezionato autonomamente) e, in particolare, di consumarlo all'interno dei locali adibiti a mensa scolastica e nell'orario destinato alla refezione.


La Corte d'Appello, pur ritenendo fondata la pretesa delle famiglie, si è tuttavia astenuta dal dettare "le modalità pratiche per dare concreta attuazione alla sentenza", non potendo il suddetto diritto "risolversi nel consentire indiscriminatamente agli alunni di consumare il pasto domestico presso la mensa scolastica".


Una simile statuizione, ad avviso della Corte territoriale, implicherebbe "l'adozione di una serie di misure organizzative, anche in funzione degli aspetti igienico/sanitari, in relazione alla specifica situazione logistica dei singoli istituti interessati", valutazioni discrezionali riservate all'amministrazione ed esulanti dalla cognizione del giudice ordinario.


La Cassazione, chiamata a pronunciarsi sulla vicenda, ritiene che le questioni sottese alla vicenda siano "di massima di particolare importanza": da qui la decisione di chiedere al Primo Presidente l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite.

Scuola: spetta il c.d. diritto all'autorefezione?

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Da un lato, evidenzia la Corte, la pretesa azionata dai genitori è di far accertare in giudizio il diritto, ritenuto inviolabile, alla c.d. autorefezione, nell'orario e nei locali adibiti alla mensa scolastica, ancorato agli artt. 34 (in tema di istruzione pubblica), 32 (interpretato come fonte di libertà nelle scelte alimentari), 35 (in tema di tutela dei genitori lavoratori) e 3 della Costituzione.


Se l'istruzione pubblica inferiore è obbligatoria e gratuita e comprende il diritto di fruire delle attività scolastiche che si svolgono nel pomeriggio, nel caso in cui sia attivato il cd. tempo pieno e/o prolungato, e se il cd. "tempo mensa" costituisce un momento importante di condivisione e socializzazione che rientra nell'orario scolastico annuale (cd. «tempo scuola») definito dalla legge (cfr. art. 5 del d.P.R. 89/2009 e art. 130, comma 2, lett. b, d.lgs. 297/1994), allora, secondo questa tesi, si dovrebbe riconoscere anche il diritto degli alunni di portare cibi da casa e consumarli a scuola, senza costringerli a usufruire del servizio di mensa scolastica da essa erogato, il quale altrimenti da facoltativo, attivabile a domanda individuale, quale è, diventerebbe obbligatorio.


Gli Ermellini non mancano, sul punto, di richiamare la decisione con cui il Consiglio di Stato (sent. n. 5156/2018) ha riconosciuto tale diritto osservando che non risulta inibito agli alunni il consumo di merende portate da casa, durante l'orario scoalstico che, per analogia, non dovrebbe essere consentito per i rischi igienico-sanitari che lamentano le istituzioni scolastiche.


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A tale tesi si contrappone quella diversa sostenuta dalle amministrazioni che ritengono non configurabile un diritto soggettivo degli alunni che optano per il tempo pieno di portare e di consumare a scuola cibi propri: si ritiene che il «tempo mensa» sia sottratto all'obbligo di frequenza scolastica e coincidente, invece, con il servizio di refezione scolastica, la cui fruizione è espressione di una facoltà delle famiglie, rientrando nell'ampio margine di discrezionalità riservato alle istituzioni scolastiche la determinazione delle modalità di fruizione dello steso, nei limiti di compatibilità con le strutture e le risorse disponibili.

Scuola e pranzo da casa: la decisione alle Sezioni Unite

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In conclusione, la questione di massima di particolare importanza sulla quale si ritiene opportuno l'intervento delle Sezioni Unite è la seguente: se sia configurabile un diritto soggettivo perfetto dei genitori degli alunni delle scuole elementari e medie, eventualmente quale espressione di una libertà personale inviolabile, il cui accertamento sia suscettibile di ottemperanza, di scegliere per i propri figli tra la refezione scolastica e il pasto portato da casa o confezionato autonomamente e di consumarlo nei locali della scuola e comunque nell'orario destinato alla refezione scolastica,alla luce della normativa di settore e dei principi costituzionali, in tema di diritto all'istruzione, all'educazione dei figli e all'autodeterminazione individuale, in relazione alle scelte alimentari.


Scarica pdf Cass., I civ., ord. interlocutoria n. 6972/2019

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