L'obbligo giuridico della fedeltà, previsto dall'art. 143 cod. civ., non sempre è causa di addebito della separazione

Avv. Ilaria Parlato - La violazione del dovere di fedeltà è causa di addebito della separazione ma non sempre l'inosservanza dell'obbligo giuridico previsto dall'art. 143 c.c. giustifica tale addebito.

Facciamo il punto:

Il dovere di fedeltà tra coniugi

[Torna su]

Fra i doveri coniugali annoverati dall'art. 143 del codice civile vi è il c.d. obbligo di fedeltà il quale include in sé plurimi impegni, da non identificare - sic et simpliciter - nella sola astensione dall'adulterio nonché da relazioni sessuali extraconiugali.

L'astensione dall'adulterio e da relazione sessuali extraconiugali - infatti - altro non sono che una componente, rectius una delle sfaccettature, in cui si esplica il suddetto dovere di fedeltà.

Quest'ultimo ha ampia portata atteggiandosi come impegno di lealtà e solidarietà e, più in particolare, come impegno - ricadente su entrambi i coniugi - di non tradire la fiducia reciproca ed il rapporto di dedizione sia fisica e spirituale fra i coniugi (ex plurimis: Cassazione, 18 settembre 1997, n. 9278).

Violazione del dovere di fedeltà: quando giustifica l'addebito della separazione

[Torna su]

La violazione dell'obbligo di fedeltà qualora provochi il disgregarsi dell'unione familiare, determinando l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza tra i coniugi, si qualifica come "circostanza idonea e sufficiente a determinare la pronuncia di addebito a carico del coniuge responsabile (cfr. Corte Appello Palermo, Sez. I, 17 ottobre 2017, n.1866; Tribunale Milano, Sez. IX, 19 giugno 2017, n.6831; Cassazione, Sez. I, 17 gennaio 2017, n.977; Cassazione, Sez. I, 17 gennaio 2014 n. 929; Cassazione, Sez. I, 13 dicembre 2013, n. 27923; Cassazione, Sez. VI, 19 luglio 2013, n. 17741; Cassazione., Sez. I, 10 ottobre 2010, n. 21245).

Quando è escluso l'addebito della separazione per violazione del dovere di fedeltà

[Torna su]

L'inosservanza del dovere di fedeltà perde la qualifica di "circostanza idonea e sufficiente a determinare la pronuncia di addebito a carico del coniuge responsabile", e per facta concludentia esclude l'addebito della separazione, qualora non abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi del rapporto coniugale.

Sarà, pertanto, da escludersi l'addebito della separazione qualora si accerti, attraverso un accertamento rigoroso e una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, la preesistenza - rispetto all'infedeltà - di una crisi matrimoniale già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale (cfr. Tribunale Caltagirone, 24 febbraio 2018, n.140; Tribunale Brescia, Sez. III, 04 novembre 2017, n.3179; Corte Appello Palermo, Sez. I, 17 ottobre 2017, n.1866; Cassazione, Sez. VI, 20 settembre 2017, n.21859; Tribunale Milano, Sez. IX, 19 giugno 2017, n.6831; Cassazione, 14 agosto 2015, n. 16859; Cassazione, Sez. I, 13 dicembre 2013, n. 27923; Cassazione, Sez. VI,19 luglio 2013, n. 17741; Cassazione, 17 giugno 2013, n. 16270; Cassazione, 14 febbraio 2012, n. 2059; Cassazione, Sez. I, 10 ottobre 2010, n. 21245).

Conseguenza ineludibile del principio qui esposto è che la parte richiedente l'addebito della separazione all'altro, per violazione dell'obbligo di fedeltà, in virtù del principio "onus probandi incubit ei qui dicit" di cui all'art. 2697 c.c., deve fornire la prova del nesso di causalità tra l'infedeltà e l'intollerabilità della convivenza.

Nel provare ciò sarà agevolato dal principio, ormai consolidato in giurisprudenza, a tenore del quale l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale, rappresentando una grava violazione dei doveri coniugali, fa presumere - altresì - la non tollerabilità dell'ulteriore convivenza (ex pluris: Cassazione, Sez. I, 17 gennaio 2017, n.977; Cassazione, 23 maggio 2014, n. 11516; Cassazione, 14 febbraio 2012, n. 2059; Cassazione, 14 ottobre 2010, n. 21245; Cassazione, 7 dicembre 2007, n. 25618; Cassazione, 19 settembre 2006, n. 20256).

La suddetta presunzione, tuttavia, ben può essere superata ad opera dell'altro coniuge il quale - onde sottrarsi alla pronuncia dell'addebito - ha l'onere di provare l'anteriorità della crisi matrimoniale rispetto alla propria infedeltà (ex pluris: Cassazione, Sez. VI, 19 giugno 2017, n.15079; Cassazione, Sez. I, 15 luglio 2014 n. 16172; Cassazione, Sez. I, 19 dicembre 2012, n.23426).

AVV. ILARIA PARLATO

Mail: ilaria.parlato@hotmail.it

Cell. 3336818643

L'Avvocato Ilaria Parlato, civilista e penalista, ha conseguito - con uno dei voti più alti - la Laurea Magistrale in Giurisprudenza, ciclo quinquennale, presso l'Università degli Studi di Napoli Parthenope.

In costanza dei primi anni da studentessa universitaria, più di una volta, è risultata idonea all'attribuzione di borse di studio basate sul merito.

Ha concluso il percorso universitario superando egregiamente la prova finale con la tesi di laurea in diritto privato.

Autrice del libro giuridico "Risarcimento del danno per violazione dei doveri coniugali in regime more uxorio", pubblicato - nell'anno 2016 - dalla casa editrice "Fondazione Mario Luzi".

Autrice di articoli scientifici giuridici.


Foto: 123rf.com
Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: