Per il tribunale di Bologna, se il minore è affidato ai servizi sociali, la nomina del coordinatore genitoriale rischia di aumentare i contrasti tra genitori e va evitata

di Valeria Zeppilli - Per il Tribunale di Bologna, in caso di conflitto tra madre e padre il coordinatore genitoriale non serve. Almeno quando il minore è stato affidato ai servizi sociali.

Come si legge nell'ordinanza numero 10412/2018 qui sotto allegata, infatti, "tale figura non è prevista normativamente" e, nei predetti casi, "andrebbe a sovrapporsi ai Servizi affidatari, duplicando i centri decisionali e di fatto aumentando le possibilità di contrasti".

La vicenda

Nel caso di specie il giudice ha deciso di collocare il figlio minore di una ex coppia presso la residenza materna, prevedendo, però, l'affidamento del piccolo ai servizi sociali territorialmente competenti in ragione della personalità dei genitori.

Il padre, in particolare, era caratterizzato da una scarsa capacità di autocontenimento e da aggressività mentre la madre presentava una fragilità emotiva diffusa e controfobica rispetto all'ex compagno, con alterazioni dell'umore e ansia nel rievocare gli episodi della relazione con l'uomo.

L'affidamento ai servizi sociali è stato quindi ritenuto lo strumento migliore per favorire una normalizzazione dei rapporti tra i genitori, in quanto permette una riduzione delle occasioni di contrasto e l'attribuzione a terzi di un importante ruolo di decisione, controllo e vigilanza.

Le richieste di un coordinatore genitoriale

Per la madre, invece, ai servizi sociali avrebbe dovuto essere affidato il compito di organizzare le visite protette del padre al minore, in sinergia con un coordinatore genitoriale.

La nomina del coordinatore era stata richiesta anche dal padre, adeguandosi ai suggerimenti del CTU, al fine di affidare a tale soggetto le funzioni di valutazione e decisione durante i fine settimana.

Ma il Tribunale di Bologna, oltre a dare un ruolo più rilevante ai servizi sociali, ha ritenuto tale figura superflua: più che apportare vantaggi, la sua nomina rischierebbe di compromettere ulteriormente i rapporti tra le parti.


Si ringrazia il Dott. Marco Pingitore per la cortese segnalazione

Scarica pdf ordinanza Tribunale di Bologna numero 10412/2018
Valeria Zeppilli

Foto: 123rf.com
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