La dichiarazione integrativa di cui al D.L. 119/2018 consentirà ai contribuenti di integrare o correggere le proprie dichiarazioni pagando un'aliquota agevolata sugli importi dichiarati

di Lucia Izzo - Dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (n. 247 del 23-10-2018) del decreto fiscale, ovvero del D.L. n. 119/2018 (sotto allegato) risulta temporaneamente definita la disciplina della dichiarazione integrativa speciale, almeno fino all'intervento del Parlamento.

La misura ha fatto vacillare l'esecutivo, almeno finché non è stato trovato un accordo stralciando lo scudo per i patrimoni all'estero, nonché il condono penale per le attività di riciclaggio e autoriciclaggio.


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Tuttavia, la dichiarazione integrativa "speciale", che consentirà ai contribuenti, entro certi limiti, di integrare i redditi non denunciati nelle dichiarazioni precedenti godendo di un'aliquota ridotta sul dovuto, non ha mancato di ingenerare dubbi.

Dichiarazione integrativa speciale: come funziona

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Il decreto prevede che, fino al 31 maggio 2019, i contribuenti potranno correggere errori od omissioni e integrare le dichiarazioni fiscali presentate entro il 31 ottobre 2017 ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, delle ritenute e dei contributi previdenziali, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto.


L'integrazione sarà possibile solo nel limite di 100.000 euro di imponibile annuo e comunque non oltre il 30% di quanto già dichiarato. In caso di dichiarazione di un imponibile minore di 100.000 euro, nonché in caso di dichiarazione senza debito di imposta per perdite (cfr. artt. 8 e 84 TUIR), l'integrazione degli imponibili sarà comunque ammessa sino a 30.000 euro.

Dichiarazione integrativa speciale: l'aliquota agevolata

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La norma, inoltre, individua l'aliquota agevolata che dovrà versare chi inoltra la dichiarazione integrativa. In particolare, sul maggior imponibile integrato, per ciascun anno di imposta, si applicherebbe, senza sanzioni, interessi e altri oneri accessori:


- un'imposta sostitutiva determinata applicando sul maggior imponibile IRPEF o IRES un'aliquota pari al 20% ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, dei contributi previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive;

- un'imposta sostitutiva determinata applicando sulle maggiori ritenute un'aliquota pari al 20%;

- l'aliquota media per l'imposta sul valore aggiunto, risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato, tenendo conto dell'esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali.

Ove non sia possibile determinare l'aliquota media, si applicherà l'aliquota ordinaria.

Dichiarazione integrativa speciale: chi può aderire?

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Alla dichiarazione integrativa potranno aderire solo alcuni soggetti in possesso dei requisiti previsti dal decreto. In primis, i contribuenti che ne sono obbligati, dovranno aver presentato le dichiarazioni fiscali per gli anni di imposta dal 2013 al 2016.

La procedura non sarà esperibile se l'interessato ha mancato la dichiarazione anche per uno solo degli anni d'imposta e neppure ove la richiesta sia presentata dopo che il contribuente ha avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche, inviti o questionari o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali, per violazione di norme tributarie, relativi all'ambito di applicazione della procedura.

La procedura, inoltre, non potrà essere esperita dai contribuenti per l'emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato, per i redditi prodotti in forma associata (art. 5 TUIR) e dai contribuenti che hanno esercitato l'opzione (artt. 115 o 116 TUIR) con riferimento alle imposte dovute sui maggiori redditi di partecipazione ad essi imputabili per i rilievi formulati a seguito di accessi, ispezioni, verifiche o di qualsiasi atto impositivo a carico delle società da essi partecipate.

Dichiarazione integrativa speciale: come aderire

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Per aderire, i contribuenti dovranno inviare una dichiarazione integrativa speciale all'Agenzia delle Entrate per uno o più periodi d'imposta per i quali, alla data di entrata in vigore del decreto, non sono scaduti i termini per l'accertamento.

Dovrà poi provvedersi al versamento spontaneo di quanto dovuto, entro il 31 luglio 2019, in unica soluzione (senza avvalersi della compensazione di cui all'art. 17 d.lgs. n. 241/97) oppure in dieci rate semestrali di pari importo. In quest'ultimo caso il pagamento della prima rata dovrà essere effettuato entro il 30 settembre 2019.

Il perfezionamento della procedura decorre dal momento del versamento di quanto dovuto in unica soluzione o della prima rata.

Ove i dichiaranti non rispettino, in tutto o in parte, le prescritte scadenze per il versamento delle somme, la dichiarazione integrativa speciale sarà titolo per la riscossione delle imposte dovute in base agli imponibili in essa indicati e, per il recupero delle somme non corrisposte.

Tuttavia, saranno altresì dovuti gli interessi legali e una sanzione amministrativa pari al 30% delle somme non versate, ridotta alla metà in caso si esegua il versamento entro i trenta giorni successivi alla scadenza medesima.

Sarà l'Agenzia delle Entrate a disciplinare con appositi provvedimenti le modalità di presentazione della dichiarazione integrativa speciale e di pagamento dei relativi debiti tributari. Le somme versate dai contribuenti confluiranno nel Fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 147/2013, n. 147.

Dichiarazione integrativa speciale: i dubbi di costituzionalità

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La misura potrebbe offrire ai contribuenti un "condono" particolarmente significativo, avvantaggiando gli evasori.


Secondo il Consiglio nazionale dei commercialisti, infatti, con la dichiarazione integrativa speciale si registrerebbero risparmi significativi rispetto a quanto si sarebbe pagato dichiarando fin dal principio l'intero reddito oppure utilizzando lo strumento della dichiarazione integrativa "ordinaria" che non prevede alcuno sconto sulle imposte dovute.


Secondo i calcoli del Cndcec (qui sotto allegati), i risparmi medi per chi fa emergere redditi che non aveva dichiarato ai fini fiscali fiscali e previdenziali sarebbero tra i 9.000 euro e i 12.000 euro all'anno che potrebbero addirittura quadruplicarsi ove le integrazioni siano fatte per tutti e quattro gli anni di imposta potenzialmente interessati; senza contare l'ulteriore vantaggio dell'azzeramento delle sanzioni amministrative che, con la dichiarazione integrativa "ordinaria", sarebbero risultate comunque dovute.

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Scarica pdf D.L. n. 119/2018

Foto: 123rf.com
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