Guida al diritto di visita e di frequentazione dei nonni nei confronti dei nipoti minorenni. La disciplina, le limitazioni, la posizione della giurisprudenza e le problematiche applicative
Avv. Matteo Santini - L'articolo 155 1° comma del codice civile attribuisce al minore il diritto di conservare rapporti significativi con gli ascendenti, nell'ottica della conservazione di un rapporto equilibrato e continuativo e per evitare, per quanto possibile, che la separazione determini traumi nello sviluppo della personalità del minore.
Con il decreto legislativo n. 154/2013 viene espressamente riconosciuto il diritto dei nonni e degli altri ascendenti ad avere rapporti con i propri nipoti.
L'articolo 317-bis del codice civile sancisce che : "Gli ascendenti hanno diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni. L'ascendente al quale è impedito l'esercizio di tale diritto può ricorrere al giudice del luogo di residenza abituale del minore affinché siano adottati i provvedimenti più idonei nell'esclusivo interesse del minore".

Limitazione al diritto di visita dei nonni

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Ove, però, il rapporto tra ascendente e nipote possa risultare pregiudizievole per il minore, il genitore può legittimamente opporsi e non consentire la frequentazione, dovendo però superare in sede di giudizio la presunzione secondo la quale il rapporto tra nonni e nipoti è positivo e costruttivo per lo sviluppo della personalità del minore.

La posizione della Corte di giustizia europea

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La Corte Giustizia Unione Europea ha ribadito la sussistenza di un diritto di visita dei nonni nei confronti dei nipoti (Sez. I, 31-05-2018, sentenza n. 335/17) affermando che " il legislatore dell'Unione ha scelto l'opzione secondo cui nessuna disposizione doveva restringere il numero di persone possibili titolari della responsabilità genitoriale o di un diritto di visita", e sottolineando che il riconoscimento di un diritto di visita ad una persona diversa dai genitori può interferire con i diritti e i doveri di questi ultimi, vale a dire, nel caso di specie, con il diritto di affidamento del padre e con il diritto di visita della madre. Di conseguenza, occorre, al fine di evitare l'adozione di misure configgenti e nell'interesse superiore del minore, che uno stesso giudice statuisca sui diritti di visita.

Competenza

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La competenza a decidere sulle controversie inerenti al diritto di visita dei nonni è del Tribunale per i Minorenni. Se il minore ha già compiuto i 12 anni, ne viene disposto l'ascolto. È comunque possibile ascoltare anche il minore infra-dodicenne ove ritenuto capace di discernimento.

Problematiche applicative

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In merito alla diversa competenza a decidere sulle richieste di affidamento e frequentazione da parte dei genitori rispetto alle richieste di visita dei nipoti da parte dei nonni si segnala il rischio che vi possano essere inconciliabili statuizioni da parte di due Tribunali (Tribunale Ordinario e Tribunale per i Minorenni) che di fatto stabiliscono tempi e modalità di visita e di frequentazione dei minori con i genitori e con gli ascendenti incompatibili tra di loro sotto il profilo del calendario.

Lo scrivente ritiene che il diritto dei nonni di poter incontrare i nipoti anche nella fase patologica del rapporto tra i genitori non sia un diritto assoluto. Ai nonni non spetterebbe un diritto di frequentazione ma al massimo un "diritto di visita" che tra le altre cose non deve essere necessariamente regolamentato con tempi e modalità così come previsto per i genitori. Peraltro il diritto di visita recede rispetto al diritto, di rango superiore, del minore a crescere in un ambiente sereno e non conflittuale e che in taluni casi è realizzabile magari proprio attraverso l'esclusione della presenza dei nonni. E' ovvio che in quest'ultimo caso l'avvocato del minore o del genitore che si oppone alla frequentazione da parte dei nonni dovrà dimostrare che la permanenza o la costruzione di un rapporto tra nonni e nipote è contraria all'interesse del minore.

Il diritto prioritario da perseguire è quello dell'interesse del minore a condurre un'esistenza serena ed equilibrata senza essere coinvolto o costretto a subire le ricadute e le ripercussioni dei cattivi rapporti tra i genitori o uno di essi e gli ascendenti e il Giudice deve sempre adottare i provvedimenti più idonei nell'esclusivo interesse del minore e non quelli più idonei a soddisfare i desiderata degli ascendenti.

Le misure volte a spezzare il legame tra un bambino e la sua famiglia devono essere applicate solo in casi eccezionali e i principi di cui all'art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo si applicano anche ai rapporti tra nonni e nipoti in quanto rientranti nell'alveo dei legami familiari.

La Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo

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Alla «luce dei principi desumibili dall'art. 8 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo, dall'art. 24, comma 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e dagli artt. 2 e 30 Cost., il diritto degli ascendenti, azionabile anche in giudizio, di instaurare e mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni, previsto dall'art. 317 bis c.c., cui corrisponde lo speculare diritto del minore di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti, ai sensi dell'art. 315 bis c.c., si pone come un diritto pieno esclusivamente nei confronti dei terzi, laddove costituisce una posizione soggettiva recessiva di fronte al preminente interesse dei nipoti che è, in ogni caso, destinato a prevalere, laddove la frequentazione con i nonni non si esplichi in funzione di una loro crescita serena ed equilibrata, ma si traduca, al contrario, in una ragione di turbamento e di disequilibrio affettivo».

Vedi anche la guida Il diritto di visita

Avv. Matteo Santini

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