Per la Cassazione la distrazione delle spese è incompatibile con la tutela delle persone non abbienti che giustifica il gratuito patrocinio. La S.C. sposa l'orientamento dei giudici di merito

di Valeria Zeppilli - Con la sentenza numero 5232/2018 qui sotto allegata, la Corte di cassazione ha preso una netta posizione rispetto a una questione assai dibattuta nell'assistenza legale in giudizio: quella della compatibilità del gratuito patrocinio con l'istituto della distrazione delle spese di cui all'articolo 93 del codice di procedura civile.

La distrazione è una rinuncia al gratuito patrocinio

La Cassazione ha sposato integralmente l'orientamento già portato avanti da alcuni uffici giudiziari, tra i quali il Tribunale di Paola (consacrato nella sentenza del 8 febbraio 2018, sulla quale leggi Avvocati: gratuito patrocinio e distrazione delle spese sono incompatibili), decretando che la distrazione rappresenta, nei fatti, un'implicita rinuncia al gratuito patrocinio.

Infatti, per la Suprema Corte, il patrocinio a spese dello Stato esclude ogni rapporto tra la parte meno abbiente - assistita - e la parte soccombente - non assistita - e, pertanto, è incompatibile con la distrazione delle spese che, invece, crea "un rapporto obbligatorio tra il difensore della parte vittoriosa e la parte soccombente, in forza del quale il reddito sorge direttamente a favore del primo nei confronti della seconda".

La rinuncia alla distrazione non conta

La dichiarazione dell'avvocato distrattario di aver anticipato le spese e di non aver riscosso gli onorari, che è vincolante per il giudice salvo frode, attesta, in sostanza, una situazione che è incompatibile con la tutela della "non abbienza". La parte assistita dal legale che ha chiesto la distrazione ha infatti già trovato qualcuno che anticipa per lei le spese e non pretende gli onorari, così eliminando il presupposto principale del beneficio del gratuito patrocinio.

Ciò posto, come sottolineato dai giudici, "la successiva rinuncia alla distrazione non può eliminare gli effetti già verificatesi (se non per quanto riguarda l'onorario non riscosso almeno per le spese sino allora anticipate) sicché, venute meno le condizioni di fatto poste a base dell'ammissione al patrocinio a carico dello Stato non è possibile ricostituirla".


Si ringrazia per la cortese segnalazione il Dott. Franco Caroleo, giudice della Sezione Civile del Tribunale di Paola

Corte di cassazione testo sentenza numero 5232/2018
Valeria Zeppilli

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