Interessante decisione del tribunale di Napoli sulla responsabilità civile dei magistrati e l'esercizio dell'azione disciplinare
Avv. Andrea Forcella - L'azione disciplinare a carico del magistrato per i fatti che hanno dato causa all'azione di risarcimento ex Legge n. 117/1988 e ss. mm.ii. deve essere effettuata immediatamente dopo l'iscrizione della causa stessa. E' questa la decisione del giudice del Tribunale di Napoli, il quale, condividendo le tesi dell'attore e dello scrivente difensore, con ordinanza dell'8.6.2018 (sotto allegata) ha trasmesso gli atti del giudizio di responsabilità al Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, per l'esercizio obbligatorio dell'azione disciplinare a carico del magistrato che ha dato causa all'azione di risarcimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge sulla responsabilità civile dei magistrati.

L'avvio dell'azione nei confronti del magistrato

Sebbene il dettato normativo della legge sia abbastanza chiaro ed ineludibile stabilendo che "Il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione per i magistrati ordinari o il titolare dell'azione disciplinare negli altri casi devono esercitare l'azione nei confronti del magistrato per i fatti che hanno dato causa all'azione di risarcimento", in realtà gran parte dei giudici (in primis afferenti al tribunale di Salerno) ritengono di non essere competenti a trasmettere la copia del fascicolo processuale poiché, a loro dire e secondo un'interpretazione molto "discutibile" la legge sulla responsabilità civile non impone in maniera specifica tale compito al magistrato con funzioni di G.I.

L'azione disciplinare dopo l'abolizione del filtro di ammissibilità

In realtà, il dettato normativo ante riforma del 2015 prevedeva all'art. 5 comma 5 che "Se la domanda è dichiarata ammissibile, il tribunale ordina la trasmissione degli atti ai titolari dell'azione disciplinare", pertanto, per come osserva giustamente il giudice di Napoli, con l'abolizione del filtro di ammissibilità della domanda per effetto della legge n. 18 del 2015, rimanendo ferma ed obbligatoria la disposizione che prevede l'esercizio dell'azione disciplinare (art. 9), la trasmissione degli atti deve essere effettuata immediatamente, quindi, seppur non esplicitato dal giudice istruttore con la sua ordinanza, subito dopo l'iscrizione a ruolo della causa stessa.

L'esercizio obbligatorio dell'azione disciplinare

Tale interpretazione, si osserva, rende effettiva l'applicazione dell'art. 9 della Legge n. 117 del 1988, che altrimenti verrebbe vanificata e svuotata di effetti giuridici rendendo tale disposizione legislativa tamquam non esset, dove, invece, la legge in materia vuole tra i suoi punti fondamentali l'esercizio obbligatorio dell'azione disciplinare, e che, a parere dello scrivente, la non trasmissione degli atti al responsabile dell'azione disciplinare da parte del giudice adito, cioè colui che per legge deve osservare l'applicazione della legge n. 117/1988 e ss.mm.ii. nella sua interezza, comporterebbe il rifiuto o un'omissione di atti di ufficio penalmente rilevante, oltre che sanzionabile a livello disciplinare.

Avv. Andrea Forcella

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Trib. Napoli ordinanza 8.6.2018

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