Avv. Roberto Cataldi |

Domanda tardiva e decadenza

Nel giudizio per ammissione tardiva del credito ex art. 101 l.f., l'udienza ex art. 180 c.p.c. è quella che viene fissata in prosecuzione dopo la conclusione della fase cd. amministrativa, nella quale il curatore può presenziare senza avere l'onere di costituirsi e che si può chiudere con l'ammissione del credito ove né il curatore né il giudice delegato vi si oppongano.

Leggi il provvedimento

Tribunale di Mantova – G.D. Dr. Mauro Bernardi – 21 febbraio 2006.

Il Giudice Istruttore,

sciogliendo la riserva di cui al verbale dell’udienza del 7-2-2006 così provvede:

rilevato che, proposta domanda di insinuazione ex art. 101 l.f., era stata fissata quale prima udienza quella del 8-11-2005 nel corso della quale il Curatore, senza costituirsi, era comparso opponendosi all'ammissione e che il G.D. aveva rinviato il procedimento al 7-2-2006 per tentativo di conciliazione assegnando termine al fallimento opposto sino a venti giorni prima per dedurre eventuali eccezioni non rilevabili d'ufficio;

rilevato che il fallimento si costituiva con comparsa in data 25-1-2006 sollevando eccezioni non rilevabili d'ufficio (di inadempimento, di prescrizione e di compensazione) e che, all'udienza del 7-2-2006, la difesa della società ricorrente deduceva la decadenza della controparte dalla facoltà di proporre siffatte eccezioni per maturata decadenza stante l'inosservanza del termine di cui all'art. 183 c.p.c.;

considerato che l'udienza fissata in esito al ricorso per la comparizione del Curatore (che non ha alcun onere di costituirsi) e del ricorrente attiene ad una fase considerata come amministrativa non avendo il Curatore l'onere di costituirsi e potendo chiudersi con l'ammissione del credito ove né il Curatore né il Giudice Delegato vi si oppongano;

considerato che, in caso di mancata ammissione del credito, come nel caso di specie, si apre una nuova e distinta fase di natura contenziosa (tenuta ben distinta anche nel nuovo sistema delineato dal d. lgs. 5/06) cui vanno applicate le ordinarie regole del giudizio di cognizione (cfr. Cass. 18-1-2001 n. 689; Cass. 5-12-1998 n. 12326; Cass. 24-1-1997 n. 758);

ritenuto pertanto che l'udienza ex art. 180 c.p.c., nei giudizi di ammissione tardiva del credito, è solo quella che viene fissata in prosecuzione dopo la conclusione della fase amministrativa (v. Trib. Milano 4-3-2004 in Fall.,461,2005) coincidente, nel caso di specie, con quella tenutasi il 7-2-2006, sicché erroneamente era stato fissato in venti giorni prima di quest'ultima il termine per svolgere le attività di cui all'art. 180 u.c. c.p.c.;

p.t.m.

fissa ex art. 183 c.p.c. per la comparizione personale delle parti l'udienza del 11-4-2006 ore 11.15 assegnando al fallimento opposto termine sino a venti giorni prima per proporre le eventuali eccezioni di merito e/o di rito non rilevabili d'ufficio.

Si comunichi.









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