Il "gap year" o anno sabbatico in Italia si risolve in un congedo per la formazione con durata massima di 11 mesi continuativi o frazionati

di Lucia Izzo - In molti avranno sentito parlare del c.d. "anno sabbatico", espressione che evoca immediatamente un periodo di vacanza, l'allontanarsi dalle incombenze della quotidianità, dedicare tempo a sé stessi e mettere in pausa tutte le attività, in particolare lavorative, che costringono a un tran tran che rischia di diventare opprimente.


Anno sabbatico: cos'è

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L'espressione ha origini assai antiche: a partire dal V secolo a.C., si considerava anno sabbatico quello, ogni sette, nel quale gli antichi Ebrei non lavoravano i campi e lasciavano riposare la terra, condonavano i debiti contratti e liberavano gli schiavi in onore a Dio e secondo le leggi Mosaiche. La parola in sé trae ispirazione a suo volta dal sabato, giorno della settimana in cui gli Ebrei stessi erano tenuti al riposo assoluto.

Nella terminologia moderna, invece, "anno sabbatico" è sinonimo di un periodo in cui si interrompe la carriera lavorativa per dedicarsi ad attività diverse o esaudire desideri, ad esempio imparare una lingua, fare un lungo viaggio, dedicarsi al volontariato, riscoprire sé stessi. Si tratta di un periodo di assenza non retribuito, cessato il quale il dipendente ha comunque diritto a riprendere il suo posto di lavoro.

L'anno sabbatico in Italia

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Se nei Paesi anglosassoni l'anno sabbatico è pratica diffusa che ricade sotto il nome di "gap year" o anche "career break", in Italia la situazione è assai diversa nonostante vi sia una normativa ad hoc.

Si tratta della legge n. 53/2000, conosciuta come Legge Turco, dal nome dell'allora ministro della Solidarietà sociale, Livia Turco, che ha introdotto "i congedi parentali, per maternità, formazione e gravi motivi familiari", fra i quali è inclusa una grave malattia.

Tale normativa ha come esplicito obiettivo quello di promuovere un equilibrio tra tempi di lavoro, di cura, di formazione e di relazione, mediante:

a) l'istituzione dei congedi dei genitori e l'estensione del sostegno ai genitori di soggetti portatori di handicap;

b) l'istituzione del congedo per la formazione continua e l'estensione dei congedi per la formazione;

c) il coordinamento dei tempi di funzionamento delle città e la promozione dell'uso del tempo per fini di solidarietà sociale.

Il congedo per la formazione

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L'anno sabbatico "italiano" si risolve in un "congedo per la formazione" che può essere richiesto dai dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati che abbiano almeno 5 anni di anzianità di servizio presso la stessa azienda o amministrazione.

Il periodo di congedo comporta una sospensione del rapporto di lavoro per un periodo massimo di 11 mesi, continuativo o frazionato, nell'arco dell'intera vita lavorativa. Questo potrà essere attivato solo a seguito di una richiesta scritta e motivata del lavoratore che dovrà relazionare sulle attività che intende svolgere durante l'anno e motivare sulle utilità che da queste potrà trarne l'azienda.

Per "congedo per la formazione" si intende quello finalizzato al completamento della scuola dell'obbligo, al conseguimento del titolo di studio di secondo grado, del diploma universitario o di laurea, alla partecipazione ad attività formative diverse da quelle poste in essere o finanziate dal datore di lavoro.

Durante il periodo di congedo per la formazione il dipendente conserva il posto di lavoro e non ha diritto alla retribuzione. Inoltre, tale periodo non è computabile nell'anzianità di servizio e non è cumulabile con le ferie, con la malattia e con altri congedi. Il lavoratore può comunque riscattare tale periodo, versando contributi volontari per la copertura pensionistica.

Facoltà del datore di lavoro

Resta facoltà esclusiva del datore di lavoro quella di concedere o meno l'anno sabbatico: questi potrà, ad esempio, non accogliere la richiesta di congedo per la formazione ovvero differirne l'accoglimento nel caso di comprovate esigenze organizzative.

La legge, tuttavia, affida più puntualmente ai contratti collettivi la disciplina delle modalità di fruizione del congedo stesso, l'individuazione delle percentuali massime dei lavoratori che possono avvalersene, le ipotesi di differimento o di diniego all'esercizio di tale facoltà e i termini del preavviso, che comunque deve essere almeno e non inferiore a trenta giorni.

Congedi per eventi e cause particolari

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Diversa è l'ipotesi che la stessa Legge Turco riconosce a lavoratori e lavoratrici pubblici o privati di richiedere, per gravi e documentati motivi familiari (ad esempio una serie di gravi patologie), un periodo di congedo continuativo o frazionato non superiore a due anni.

Durante tale periodo il dipendente conserverà il suo posto di lavoro, non avrà diritto alla retribuzione e non potrà svolgere alcun tipo di attività lavorativa. Anche tale congedo non sarà computato nell'anzianità di servizio né ai fini previdenziali, tuttavia il lavoratore potrà procedere al riscatto, ovvero al versamento dei relativi contributi, calcolati secondo i criteri della prosecuzione volontaria.


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