Parlamento e Consiglio europeo dicono "basta" geoblocking ossia ai blocchi geografici ingiustificati nel mercato interno

di Gabriella Lax - Il geoblocking è una pratica discriminatoria che impedisce, senza giusto motivo, di acquistare prodotti online o di accedere a servizi da un sito web che ha la base in un altro Stato membro.

Come si concretizza il geoblocking?

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Succede che parecchi siti di ecommerce consentono l'acquisto solo ai clienti del proprio Paese. I clienti che cercano globalmente un servizio o un oggetto vengono reindirizzati nel proprio Paese dove poi molti prodotti non sono disponibili. Ci sono poi altri tipi di blocco: alcuni siti online non accettano carte di credito emesse da banche di altri paesi europei; altri negozi invece negano la registrazione agli utenti che hanno un indirizzo fisico in un altro paese.

Per questo Parlamento e Consiglio europeo dicono addio al blocco geografico ingiustificato, e lo fanno con l'adozione del regolamento 2018/302 recante misure volte a impedire i blocchi geografici ingiustificati e altre forme di discriminazione basate sulla nazionalità, sul luogo di residenza o sul luogo di stabilimento dei clienti nell'ambito del mercato interno. Il regolamento è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale europea il 2 marzo 2018. L'entrata in vigore è prevista dopo 9 mesi dalla pubblicazione.

Geoblocking, che cosa cambia?

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La nuova normativa pone un veto al geoblocking che crea disparità di trattamento in base a nazionalità e luogo di residenza. Quindi saranno eliminate le discriminazioni che riguardano: nazionalità dei clienti, luogo di residenza e luogo di stabilimento.

Il Parlamento europeo elimina questo tipo di restrizioni poiché violano l'articolo 20 della direttiva 2006/123/CE sui servizi nel mercato interno; l'articolo chiarisce che che gli Stati membri dovranno assicurare che i prestatori di servizi stabiliti nell'Unione "non trattino in modo diverso i destinatari dei servizi sulla base della loro nazionalità o del loro luogo di residenza".

Chi pone sul mercato beni e servizi dovrà trattare gli acquirenti di altri Paesi come quelli locali, e garantire loro un accesso agli stessi prezzi, prodotti e servizi; i consumatori avranno la possibilità di fare acquisti online su qualsiasi sito dell'Unione europea, senza essere bloccati o reindirizzati ad altri siti; infine, gli acquirenti online avranno un accesso transfrontaliero più agevole a prodotti, prenotazioni alberghiere, noleggio auto, festival musicali o biglietti per parchi di divertimento.

La ratio del provvedimento è la possibilità di incrementare il volume degli affari e di concluderne migliori per i consumatori on line. Da non sottovalutare poi le maggiori opportunità se si guarda dalla prospettiva delle imprese.

Il risultato sperato è l'eliminazione delle discriminazioni in base alla nazionalità dei clienti, al luogo di residenza e allo stabilimento, verso la realizzazione del cosiddetto mercato unico digitale.

Casi nei quali permane il geoblocking

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Il divieto di geoblockong non è però previsto per tutti i beni e servizi. Restano esclusi i contenuti digitali protetti da copyright. In questo caso però c'è una clausola che impone alla Commissione europea di valutare entro due anni se il divieto di geoblocking debba essere esteso a tali contenuti. Esclusi anche servizi di trasporto, finanziari, audiovisivi, sanitari e sociali.


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