I termini di resa Incoterms della Camera di Commercio Internazionale. Nozione generale, struttura, rapporto con la Convenzione di Vienna del 1980
di Francesco Morittu - Gli Incoterms, acronimo di International Commercial Terms, sono il risultato dell'opera di codificazione e tipizzazione operata dalla Camera di Commercio Internazionale a far data dal 1936 sulla base di clausole comunemente utilizzate nella prassi del commercio internazionale e periodicamente sottoposti a revisione al fine di mantenerle in linea con l'evoluzione delle transazioni internazionali.

Cosa sono gli Incoterms

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I termini Incoterms si applicano esclusivamente ai contratti di vendita internazionale di beni mobili e sono volti a dare esatta definizione alla ripartizione delle responsabilità per il caso di perdita o danni e dei costi derivanti dalla consegna della merce. Essi non hanno la funzione di regolare altri aspetti del contratto di vendita e rimangono estranei ad altri negozi (per esempio, al contratto di trasporto delle merci).

Gli Incoterms sono incorporati nel contratto se ed in quanto espressamente richiamati dalle parti. Essi non costituiscono regole in alcun modo equiparabili a fonti normative: hanno esclusivamente natura pattizia e sono dunque privi di efficacia vincolante diretta: il che significa che perché possano considerarsi elementi del contratto

- vincolanti tra le parti - essi devono essere oggetto dell'incontro della precisa volontà dei contraenti e devono essere riprodotti secondo le stringenti indicazioni della ICC: "clausola Incoterms + luogo convenuto + Incoterms 2010" (per esempio: FOB Genova Incoterms 2010). È necessario prestare a questo aspetto particolare attenzione nella fase di contract drafting: un utilizzo non conforme a quello indicato comporterà che, in caso di controversia, il Giudice o l'Arbitro applicheranno gli usi commerciali locali in ragione della legge applicabile al contratto.

Giova richiamare la circostanza per la quale l'ultima revisione disponibile dei termini di resa è quella del 2010 ma, avendo essi - come detto - natura convenzionale, nulla impedisce alle parti di richiamare nel contratto una versione della regola prescelta anteriore al 2010 (per esempio indicando Incoterms 2000).

Infine, nella indicazione del luogo convenuto maggiore è la precisione con la quale si riporta la relativa indicazione (aggiungendo magari indirizzo o riferimenti geografici univoci), maggiore e più sicura sarà l'operatività della clausola e la sua interpretazione uniforme.

Incoterms e trasferimento della proprietà

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Come detto i termini di resa incidono sulla disciplina della consegna delle merci: ciò tuttavia non deve trarre in inganno e lasciar dedurre che con essi sia possibile disciplinare il passaggio di proprietà della merce. Questo segue le regole della legge applicabile al contratto, distinguendosi - come noto - sistemi che richiedono la materiale consegna dei beni e sistemi per i quali è sufficiente l'incontro di volontà tra le parti (principio consensualistico), prescindendo dalla materiale allocazione dei beni. D'altro canto, nella prassi del commercio internazionale la gestione del passaggio dei rischi e delle responsabilità, con la sua incidenza sui costi finali dell'operazione economica, è l'aspetto spesso più problematico e - potenzialmente - foriero di onerose conseguenze.

Classificazione

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La classificazione delle regole Incoterms può essere operata generalmente secondo due modalità. In primo luogo, esse vengono suddivise per gruppi a seconda della lettera iniziale dell'acronimo: gruppo E (EXW; il venditore si obbliga a consegnare la merce presso la propria sede o in altro luogo convenuto: il rischio si trasferisce sull'acquirente al momento della notifica allo stesso della disponibilità dei beni), gruppo F (FCA, FAS, FOB; il venditore cura la consegna della merce in una data destinazione ma non paga il trasporto principale: il rischio si trasferisce all'acquirente con la consegna della merce alla destinazione convenuta, prima del trasporto principale), gruppo C (CFR, CIF, CPT, CIP: il venditore assume il costo del trasporto principale ma il rischio passa all'acquirente al momento della consegna al primo spedizioniere), gruppo D (DAT, DAP, DDT: il venditore assume su di sé ogni onere e rischio del trasporto fino a destino).

In secondo luogo, un'altra classificazione è possibile con riferimento all'applicabilità delle regole alle modalità di trasporto: rese applicabili ad ogni tipo di trasporto (EXW, FCA, CPT, CIP, DAT, DAP, DDP) e rese applicabili al solo trasporto marittimo e per vie d'acqua interne (FAS, FOB, CFR, CIF).

Si ritiene di indicare queste due principali classificazioni, tralasciando, per brevità, altre possibili sulla base di diversi criteri: applicabilità a qualsiasi trasporto o solo ad alcuni tipi, rilevanza della partenza ovvero dell'arrivo della merce, e così via.

La struttura dei termini di resa Incoterms

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Ogni regola codificata dagli Incoterms presenta due parti essenziali: le obbligazioni del venditore (contraddistinte dalla lettera A) e le obbligazioni del compratore (contraddistinte dalla lettera B). All'interno di questa generale suddivisione sono create una serie di dieci sotto-sezioni.

Per quanto concerne il venditore: 1. Obbligazioni generali del venditore; 2. Licenze, autorizzazioni, adempimenti relativi alla sicurezza e altre formalità; 3. Contratti di trasporto e assicurazione; 4. Consegna; 5. Trasferimento dei rischi; 6. Ripartizione delle spese; 7. Comunicazioni al compratore; 8. Documento di consegna; 9. Controllo, imballaggio, marcatura; 10. Assistenza per informazioni e relative spese. Per quanto concerne il compratore: 1. Obbligazioni generali del compratore; 2. Licenze, autorizzazioni, adempimenti relativi alla sicurezza e altre formalità; 3. Contratti di trasporto e assicurazione; 4. Presa in consegna; 5. Trasferimento dei rischi; 6. Ripartizione delle spese; 7. Comunicazioni al venditore; 8. Prova della consegna; 9. Ispezione della merce; 10. Assistenza per informazioni e relative spese.

I rapporti tra Incoterms e Convenzione di Vienna del 1980

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La Convenzione di Vienna (Convention for the International Sales of Goods) è una convenzione internazionale volta ad armonizzare la legislazione dei Paesi membri sui contratti di vendita internazionale di merci. Essa è direttamente applicabile in luogo della legislazione nazionale; peraltro le parti di un contratto soggetto alla sua disciplina possono concordare di non applicare in tutto o in parte la Convenzione ovvero di modificarne una o più norme. L'ambito di applicazione della Convenzione è determinato dagli artt. 1 e 2, con specifico riferimento al requisito di "internazionalità" della vendita e all'oggetto della stessa.

Trasferimento dei rischi

Ai fini del nostro studio, centrale è il Capitolo IV, rubricato "Trasferimento dei rischi" e costituito dagli artt. 66-70. In linea generale, il sistema della Convenzione fa coincidere il passaggio del rischio per perdita o danneggiamento delle merci, non derivanti da azione o omissione del venditore, con il momento nel quale l'acquirente - o, per lui, il vettore - ottiene la disponibilità materiale delle merci stesse: è questo il momento della consegna, intesa nel sistema delineato dalla Convenzione come atto bifasico o bilaterale, formato da "consegna" e "presa in consegna".

In particolare, gli artt. 67-69 disciplinano, rispettivamente, il caso di vendita di cose da trasportare (distinguendo i due casi di consegna in luogo determinato e non), il caso di vendita di merci viaggianti e, infine, le ipotesi residuali non previste dai due articoli precedenti (fondamentalmente coincidenti con i casi nei quali è il compratore a dover ritirare le merci presso la sede del venditore o in altro luogo concordato ed entro un certo tempo).

La Convenzione di Vienna e gli Incoterms

Come detto poc'anzi, a mente dell'art. 6 della Convenzione, le parti possono "Derogare a una qualsiasi delle sue disposizioni o modificarne gli effetti". Dunque, i contraenti, con l'inserimento nel contratto di un termine di resa Incoterms, regoleranno secondo questo il regime del passaggio del rischio, determinando così l'inapplicabilità del regime convenzionale. Ciò, ovviamente, a condizione che il termine inserito sia effettivamente il frutto di un incontro di volontà delle parti e sia univocamente interpretabile: caratteristica, questa, attribuita esclusivamente dall'utilizzo corretto, conforme alle indicazioni della ICC, della clausola Incoterms.

Ora, l'art. 9 della Convenzione prevede una presunzione per la quale deve ritenersi che le parti "si siano tacitamente riferite nel contratto e per la sua elaborazione a qualsiasi uso di cui erano o avrebbero dovuto essere a conoscenza e che, nel commercio internazionale, e' largamente conosciuto e regolarmente osservato dalle parti in contratti dello stesso genere, nel ramo commerciale considerato". Gli interpreti si sono dunque chiesti se, considerando gli Incoterms come la codificazione di clausole generalmente utilizzate nel commercio internazionale, fosse possibile, pur in assenza di una specifica e puntuale previsione delle parti, considerare i termini di resa comunque applicabili nella interpretazione del contratto. In questo senso cfr. U.S. District Court, S.D., New York, 26.03.2002, St. Paul Guardian Insurance Co. vs Neuromed Medical System & Support: le parti utilizzarono nel contratto di vendita una clausola CIF senza ulteriori specificazioni: la Corte di New York, ritenendo gli Incoterms usi largamente conosciuti e utilizzati nel commercio internazionali, ne ha ritenuto la vincolatività tra le parti anche se la resa CIF non era stata esplicitamente collegata agli Incoterms; nello stesso senso J. Lookofky, International Encyclopaedia of Laws - Contract, dicembre 2000, per il quale: "Even if the contract simply uses a common trade term (without referring specifically to Incoterms) its meaning will often be well known by virtue of widespread trade usage".

Tuttavia, in ossequio ad una diversa teoria largamente accolta in dottrina e giurisprudenza e certamente più aderente all'elaborazione della ICC, identificando - come visto supra - gli Incoterms non già come fonti legislative, bensì come clausole interpretative convenzionali, deve ammettersene l'incorporazione nel contratto solo se è chiara e dimostrata la volontà delle parti in tal senso; tale visione è peraltro confermata dalla stessa Introduzione agli Incoterms redatta dalla ICC. D'altro canto, i termini di resa non solo non possono essere considerati usi largamente conosciuti e osservati dalle parti nel commercio internazionale, ma nemmeno possono essere incorporati in ogni contratto internazionale. Di più: in molti Paesi - per esempio proprio negli U.S.A. - i termini di resa sono soggetti a molteplici differenti interpretazioni evitabili solo con il richiamo alla tipizzazione della ICC.

Precisione nell'utilizzo degli Incoterms

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Da quanto abbiamo visto nella precedente - pur non esaustiva - disamina, le parti di un contratto di vendita internazionale di beni mobili hanno la possibilità di regolare in modo preciso e univoco la ripartizione dei rischi e dei costi derivanti dal trasporto delle merci, attraverso l'attento e puntuale utilizzo dei termini di resa Incoterms, codificati dalla Camera di Commercio Internazionale. Ci limitiamo a ricordare la necessaria precisione nell'utilizzo degli Incoterms: affinché essi possano essere correttamente incorporati nel contratto di vendita, infatti, le parti devono richiamarli puntualmente e secondo le indicazioni della ICC. Diversamente l'interprete - nei frequenti casi di dispute giudiziali o arbitrali - si troverebbe davanti ad una difficile, se non impossibile, soddisfacente interpretazione della volontà delle parti.

Tale precisione richiede, con ogni evidenza, che la clausola rivesta la forma scritta e sia effettivamente frutto dell'incontro di volontà delle parti.

Pur comprendendo l'atteggiamento mentale degli imprenditori che fino ad oggi hanno seguito una tradizione aziendale o comunque determinati usi nei loro rapporti commerciali con acquirenti nazionali e esteri, si ritiene sia opportuno - come in ogni vicenda gestionale - l'ausilio e la consulenza di un esperto professionista, che può aiutare tanto il venditore quanto il compratore ad evitare spiacevoli e costose sorprese in fase di esecuzione di contratti mal formati.

Leggi anche La scelta del giudice attraverso l'uso delle clausole Incoterms



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