Avv. Francesca Servadei - La possibilità per l'avvocato di astenersi dall'udienza camerale che decide sulla consegna disposta in esecuzione di un mandato di arresto europeo rappresenta un'ipotesi particolare non contemplata dall'articolo 4 del Codice di autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze penali e che, pertanto, ha dato adito, nel tempo, a diverse interpretazioni.
La questione è stata risolta lo scorso anno dalla VI sezione penale della Corte di cassazione, con la sentenza numero 27482/2017, nella quale si è stabilito che l'avvocato in tali casi non può scioperare, neanche se la persona richiesta con il mandato d'arresto europeo non è sottoposta a misure cautelari.
Termini brevi e certi
Per i giudici, infatti, occorre considerare che il sistema che disciplina l'astensione dalle udienze è volto a bilanciare tale astensione con altri diritti e valori costituzionali primari e che le sue lacune devono essere colmate in via interpretativa.
A tal fine è quindi necessario considerare che nel sistema di consegna assume una posizione centrale la previsione di termini brevi e certi entro i quali la procedura deve essere esaurita dallo Stato di esecuzione, termini che vanno quindi tutelati con il seguente principio di diritto:
"Nel procedimento di consegna di cui alla L. n. 69 del 2005 non è consentita l'astensione dalle udienze da parte del difensore che aderisce ad una protesta di categoria".
Avv. Francesca Servadei
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