In tema di riconoscimento dei benefici previsti dalla legge 791/80 (assegno vitalizio a favore dei deportati nei campi di sterminio kz) la condizione di “prigioniero di guerra” seppur successivamente deportato nei campi di sterminio (o sottocampi di sterminio) non è sufficiente al riconoscimento dell'assegno vitalizio. Nel merito il collegio giudicante ha evidenziato come il giudice di prime cure sia indotto in errore per non aver valutato e accertato i due fondamentali requisiti necessari per ottenere i benefici di legge: l'internamento in un campo di sterminio KZ e la natura delle cause di deportazione e cioè ragioni di fede, ideologica o razza. (Dott. Ludovico De Grigiis)
LaPrevidenza.it
Corte dei Conti, sezione I centrale, sentenza 8.11.2005 n° 361
Articoli correlati
In evidenza oggi
- Legge elettorale. Personale, eguale, libero e segreto: che cosa resta del nostro voto
- Fine vita: la Consulta legittima la disciplina
- Errore del notaio: se lo scopri dopo quindici anni perdi la casa e nessuno paga il danno
- Associazioni professionali: quando è dovuta l'IRAP
- Fuga dopo incidente stradale: niente riduzione sospensione patente



