I casi in cui sarà necessario l'intervento del giudice nelle disposizioni anticipate di trattamento

di Gabriella Lax - E' in vigore dal 31 gennaio 2018, la legge sul testamento biologico che darà la possibilità di stabilire in anticipo se, a quali e a quanto invasive cure sanitarie sottoporsi nel caso di «futura incapacità di autodeterminarsi».

Leggi anche: Biotestamento: da oggi in vigore la legge

Biotestamento, ecco cosa prevede la legge

Sono passati più di dieci anni da quando la questione del testamento biologico esplose nel Paese dopo i casi di Piergiorgio Welby ed Eluana Englaro. Le disposizioni anticipate di trattamento che consentono anche l'interruzione di nutrizione e idratazione artificiali sono state approvate il 14 dicembre scorso. Dunque ogni persona maggiorenne in previsione di una futura malattia che la renda incapace di autodeterminarsi può attraverso le Dat (disposizioni anticipate di trattamento) esprimere le proprie preferenze sui trattamenti sanitari, accettare o rifiutare terapie e trattamenti, comprese le pratiche di nutrizione e idratazione artificiali.

Nonostante i tentativi ci sono dei punti della normativa non chiari. E dei casi in cui, la stessa legge, chiede al giudice tutelare di avere l'ultima parola sui trattamenti sanitari, nei casi in cui medici, rappresentanti o fiduciari dei malati siano in disaccordo.

Biotestamento, i casi d'intervento del giudice

E' il Sole 24 Ore, ad approfondire questo punto, sottolineando che le Dat possono contenere anche l'indicazione di un fiduciario che rappresenti l'interessato nelle relazioni con il medico. Lo stesso dottore, teoricamente deve rispettare le dat, ma potrà disattenderle se il paziente richiede trattamenti sanitari contrari alla legge; alla deontologia professionale; alle buone pratiche clinico-assistenziali o se «appaiano palesemente incongrue o non corrispondenti alla condizione clinica attuale del paziente»; e infine se esistano «terapie non prevedibili all'atto della sottoscrizione, capaci di offrire concrete possibilità di miglioramento delle condizioni di vita».

E' chiaro che in questi contesti possono sorgere controversie tra fiduciario e medico che dovranno ricorrere al giudice tutelare: il primo soggetto per chiedere che il sanitario rispetti la volontà del disponente, il medico per ricevere l'autorizzazione a disattendere le Dat.

In mancanza di specifiche disposizioni il giudice deve procedere senza particolari formalità, ma comunque dopo aver sentito (o almeno convocato) entrambi i soggetti. Lo stesso giudice potrà far ricorso ad una consulenza tecnica d'ufficio quando la questione è così complessa da richiedere un approfondimento scientifico.

Si ricorre al giudice tutelare anche nel caso di accertamenti e trattamenti per minorenni o incapaci. Ad esempio nei casi in cui il rappresentante legale della persona interdetta o inabilitata o l'amministratore di sostegno, in assenza delle Dat, o il rappresentante legale del minorenne rifiuti la terapia proposta e il medico ritenga, invece, che si tratti di cure «appropriate e necessarie».


Foto: 123rf.com
Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: