Per la Cassazione, se si discute anche dei presupposti del diritto al corrispettivo e di cause estintive o limitative della pretesa l'unico rito ammissibile è quello ordinario

di Valeria Zeppilli - La speciale procedura di liquidazione dei compensi per le prestazioni degli avvocati in materia civile prevista dagli articoli 28 e seguenti della legge numero 794/1942 (ove applicabili) interessa solo le ipotesi in cui la controversia riguardi la semplice determinazione del corrispettivo che spetta al professionista.

Avvocati: lite oltre la determinazione del compenso col rito ordinario

Essa, invece, non può essere applicata nel caso in cui, come nella vicenda decisa dalla Corte di cassazione con la sentenza numero 68/2018 qui sotto allegata, la lite si estenda anche ai presupposti del diritto al compenso e alla sussistenza di cause estintive o limitative della pretesa azionata.

Nella predetta pronuncia, i giudici hanno infatti testualmente affermato che "il procedimento ordinario è il solo previsto e consentito per la definizione di tali questioni", con la conseguenza che, in casi come questi, il giudizio deve necessariamente concludersi con un provvedimento che, anche se adottato in forma di ordinanza, ha valore di sentenza e può essere impugnato esclusivamente con l'appello.

La vicenda

Nel caso di specie, un avvocato aveva contestato dinanzi ai giudici di legittimità che, su una questione inerente ai suoi compensi, la Corte d'appello aveva ritenuto la propria competenza nonostante la natura di "ordinanza" del provvedimento con il quale il Tribunale aveva concluso il primo grado di giudizio.

La controversia, tuttavia, era stata promossa dal legale chiedendo la condanna di alcuni clienti al pagamento dei compensi non corrisposti per la prestazione loro resa in una controversia civile e si era svolta con la contestazione, da parte dei convenuti, di aver già corrisposto al legale il compenso mediante assegni bancari, prodotti in fotocopia, e con obiezioni circa alcune delle voci richieste, reputate non dovute.

Il procedimento, dunque, si era svolto correttamente secondo forme diverse da quelle del rito sommario.

Corte di cassazione testo sentenza numero 68/2018
Valeria Zeppilli

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