L'Inps chiarisce con una circolare alcuni punti relativi all'esenzione dalla visita fiscale per le categorie protette

di Annamaria Villafrate - La circolare n. 95/2016 INPS, l'allegato 1 (decreto 16/01/2016) e l'allegato 2 (Linee guida in attuazione del dm lavoro 11 gennaio 2016), colmano importanti lacune normative sull'esenzione dalla visita fiscale dei dipendenti privati.

Visite fiscali: chi è esente

L'art. 25 del dlgs n. 151 del 14/09/2015 "Esenzioni dalla reperibilità", aveva novellato l'art. 5, co. 13, del decreto legge n. 463 del 12/09/1983, inserendo una disciplina tesa a definire i casi di esenzione dalla reperibilità per i lavoratori dipendenti del settore privato, senza scendere troppo nel dettaglio. Questa genericità aveva creato dubbi interpretativi e difficoltà di applicazione concreta della normativa.

Visite fiscali: le precisazioni del ministero

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero della salute, in data 11/01/2016 emana un decreto che però non risolve il vuoto preesistente, continuando a individuare troppo "genericamente" le cause che danno diritto alle esenzioni dalla visita fiscale.

L'art. 1 del decreto 11/01/2016 prevede infatti che sono esclusi dall'obbligo di rispettare le fasce orarie di reperibilità (10.00 - 12.00; 17.00 - 19.00) da parte del medico ai fini della visita fiscale "i lavoratori subordinati, dipendenti dai datori di lavoro privati, per i quali l'assenza e' etiologicamente riconducibile ad una delle seguenti circostanze":

  • patologie gravi che richiedono terapie salvavita (risultante da documentazione rilasciata dalle competenti strutture sanitarie, attestante la natura della patologia e la terapia salvavita da effettuare).
  • stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta nella misura pari o superiore al 67 per cento.

Esonero per invalidità pari o superiori al 67%: calcolo della percentuale

Proprio in riferimento alle invalidità pari a superiori al 67% nelle linee guida (allegato 2 alla circolare n. 95/2016) l'INPS precisa che:"il sistema tabellare dell'invalidità civile è quello che pone più problemi sia perché le voci ivi ricomprese non sono esaustive - quindi, il ricorso all'analogico è frequentissimo - sia perché a sostegno della percentuale assegnata si trova più spesso un "complesso menomativo" per plurime infermità concorrenti e/o coesistenti piuttosto che una singola menomazione. (…) Sicché, anche una valutazione apparentemente importante come quella pari o superiore al 67% potrebbe in teoria essere lecitamente raggiunta in valutazione complessiva anche da un coacervo cumulato di piccole invalidità a partire dall'11% ."

In sostanza il medico è legittimato a disporre l'esonero dalla visita fiscale anche se lo stato morboso del 67% è determinato dalla somma di invalidità minori a partire dall'11%.

Le patologie che legittimano l'esonero dalla visita fiscale

L'INPS nella circolare n. 95/2016 però è andata ancora oltre.

Per orientare nel modo più corretto i medici che redigono i certificati di malattia, ha infatti elaborato (previa approvazione dei Ministero della salute e del del lavoro e delle politiche sociali) e allegato alla circolare n. 95/2016 delle linee guida che forniscono finalmente, una lista di riferimento delle patologie che danno diritto all'esonero dalla visita fiscale:

  • Sindromi vascolari acute con interessamento sistemico;
  • emorragie severe /infarti d'organo;
  • coagulazione intravascolare disseminata e condizioni di shock - stati vegetativi di qualsiasi etiologia;
  • insufficienza renale acuta;
  • insufficienza respiratoria acuta anche su base infettiva (polmoniti e broncopolmoniti severe, ascesso polmonare, sovrainfezioni di bronchiectasie congenite, fibrosi cistica);
  • insufficienza miocardica acuta su base elettrica (gravi aritmie acute);
  • ischemica (infarto acuto), meccanica (defaillance acuta di pompa) e versamenti pericardici;
  • cirrosi epatica nelle fasi di scompenso acuto;
  • gravi infezioni sistemiche fra cui aids conclamato;
  • intossicazioni acute ad interessamento sistemico anche di natura;
  • professionale o infortunistica non Inail (arsenico, cianuro, acquaragia, ammoniaca, insetticidi, farmaci, monossido di carbonio, etc.);
  • Ipertensione Liquorale Endocranica Acuta;
  • malattie dismetaboliche in fase di scompenso acuto;
  • malattie psichiatriche in fase di scompenso acuto e/o in tso;
  • neoplasie maligne, in trattamento chirurgico e neoadiuvante chemioterapico antiblastico e/o sue complicanze;
  • trattamento radioterapico;
  • sindrome maligna da neurolettici;
  • trapianti di organi vitali;
  • altre malattie acute con compromissione sistemica (a tipo pancreatite, mediastinite, encefalite, meningite, ect...) per il solo periodo convalescenziale;
  • quadri sindromici a compromissione severa sistemica secondari a terapie o trattamenti diversi (a tipo trattamento interferonico, trasfusionale)

Vedi anche la guida legale Le categorie protette

Circolare INPS 95 - 2016
Allegato 1
Allegato 2

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