Gli obblighi contrattuali e precontrattuali del franchisor e gli strumenti di tutela in favore dell'affiliante in caso di inadempimento

di Annamaria Villafrate - La legge n. 129 del 6 maggio 2004 contempla, agli artt. 4, 5 e 6 gli obblighi contrattuali e precontrattuali delle parti.

In particolare, ai sensi dell'art. 4:

Almeno trenta giorni prima della sottoscrizione il franchisor deve consegnare al franchesee la copia completa del contratto da sottoscrivere, corredato da particolari allegati, a meno che non esistano esigenze particolari di riservatezza o che in ogni caso verranno menzionati dal contratto.

Questi i documenti da allegare all'accordo:

a) la ragione sociale e il capitale dell'affiliante e su richiesta dell'affiliato, copia del bilancio degli ultimi tre anni o dalla data di inizio della sua attività, se avvenuta da meno di tre anni:

b) i marchi utilizzati, gli estremi della registrazione o del deposito o della licenza concessa all'affiliante dal terzo proprietario degli stessi, o i documenti che ne dimostrino l'uso concreto;

c) l'illustrazione sintetica dell'attività oggetto del contratto;

d) la lista degli affilianti che operano nel sistema e i punti vendita diretti dall'affiliante;

e) l'indicazione della variazione annuale degli affiliati e la loro ubicazione negli ultimi tre anni o dall'inizio dell'attività se inferiore ai tre anni;

f) la descrizione riassuntiva di eventuali giudizi o procedimenti arbitrali, promossi nei confronti dell'affiliante da autorità pubbliche o privati e terminati negli ultimi tre anni, in relazione al sistema di affiliazione in esame, nel rispetto della normativa sulla privacy.

Per alcuni allegati è prevista la possibilità d'indicare solo le informazioni relative all'attività commerciale svolta nel territorio nazionale.

Per quanta riguarda invece gli obblighi precontrattuali l'art. 6 dispone che l'affiliante deve tenere nei confronti dell'affiliato una condotta leale, corretta e improntata alla buona fede. Egli inoltre è tenuto a fornire tempestivamente qualsiasi dato che ritenga necessario o utile alla stipula del contratto, fatta eccezione per informazioni riservate o la cui divulgazione comporterebbe la violazione di diritti altrui. In caso di mancata comunicazioni l'affiliante deve fornire motivazione del rifiuto.

Una volta stipulato il contratto di franchising, il franchisor è tenuto a trasferire al franchesee la licenza che gli consente di utilizzare la propria formula commerciale (sfruttamento know how e segni distintivi), ad addestrare il personale e metterlo a disposizione del franchesee, a fornirgli assistenza e tutto il materiale necessario per svolgere l'attività oggetto del contratto di franchising.

Inadempimento del franchisor e applicazione dell'art. 1453 c.c. al contratto di franchising

Il mancato adempimento da parte del franchisor di uno degli obblighi menzionati si traduce in un inadempimento. Si ricorda infatti che, come previsto dall'art. 1453 c.c., : "Nei contratti con prestazioni corrispettive, quando uno dei contraenti non adempie le sue obbligazioni, l'altro può a scelta chiedere l'adempimento o la risoluzione del contratto, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno."

Il franchesee potrà quindi decidere di:

- diffidare il franchisor ad adempiere, intimandolo a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno (A/R) o posta certificata, di adempiere ai propri obblighi entro il termine non inferiore a 15 giorni, avvertendolo che, in mancanza, il contratto è da intendersi risolto;

- chiedere la risoluzione giudiziale del contratto, con azione da esercitarsi presso il tribunale territorialmente competente ai sensi dell'art. c.p.c: "Per le cause relative ai diritti di obbligazione è anche competente il giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione."

In tutti e due le ipotesi il franchesee ha il diritto di chiedere anche il risarcimento danni.

Per ottenere la risoluzione del contratto l'inadempimento deve essere "grave"

Come ha precisato il Tribunale di Torino con la sentenza n. 3613 del 28/06/2016 però: " … la risoluzione del contratto non può essere pronunciata a fronte di inadempimenti "di scarsa importanza" (art. 1455 c.c.)". Nel caso trattato dal Giudice torinese la fornitura parziale degli allestimenti necessari al funzionamento dell'attività commerciale è stata considerata prestazione marginale e di scarsa importanza nell'economia globale del contratto, tanto da non giustificare lo scioglimento del contratto di franchising. L'obbligo principale del franchisor è infatti di consentire soprattutto l'uso e lo sfruttamento commerciale del marchio, la cui violazione legittimerebbe, in caso di violazione, l'istanza di risoluzione da parte del franchesee.

Leggi anche la guida Il franchising


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