Il decreto fiscale collegato alla manovra approvato definitivamente oggi dalla Camera esclude espressamente l'applicabilità dell'articolo 162-ter c.p. al reato di atti persecutori

di Marina Crisafi - Il reato di stalking non potrà più essere estinto per condotte riparatorie. La conversione del decreto fiscale collegato alla manovra che ha ricevuto oggi il via libero definitivo dalla Camera, diventando legge dello Stato, esclude esplicitamente il delitto ex art. 612-bis dall'elenco dei reati che possono essere cancellati con la giustizia riparativa.

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Viene corretta così una "stortura" della recente riforma del processo penale (l. 103/2017) introdotta con il nuovo istituto ex art. 162-ter c.p.

L'estinzione del reato per condotte riparatorie

La riforma, infatti, ha introdotto nel codice penale il nuovo articolo 162-ter, rubricato "Estinzione del reato per condotte riparatorie", che prevede l'estinzione del reato nel caso in cui l'imputato abbia riparato interamente al danno cagionato (entro il termine massimo della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado salvo proroghe), tramite le restituzioni o il risarcimento, e ne abbia eliminato, ove possibile, le conseguenze dannose o pericolose.

L'istituto si estende a tutti i reati perseguibili a querela soggetta a remissione, comprendendo dunque alcune ipotesi di stalking.

La previsione ha sollevato subito molteplici polemiche, atteso, altresì che l'estinzione del reato è dichiarata dal giudice che reputa congrua l'offerta a prescindere dall'accettazione o meno della vittima. A seguito dell'ulteriore disappunto causato da una delle prime applicazioni della norma, da parte del tribunale di Torino che ha ritenuto congrua l'offerta di 1.500 euro da parte di un imputato di stalking estinguendo così il reato, nonostante il rifiuto della vittima (leggi Stalking: reato estinto con 1.500 euro nonostante il rifiuto della vittima), la spinta ad intervenire è stata forte, portando così a trovare una strada privilegiata nel decreto fiscale collegato alla manovra.

Addio riparazione per lo stalking

Nel decreto approvato oggi in via definitiva, quindi, viene aggiunto un comma all'art. 162-ter che esclude espressamente l'applicabilità dell'estinzione del reato per condotte riparatorie, nei casi di cui all'art. 612-bis.


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