La sentenza numero 27199/2017 chiarisce l'esatta portata degli artt. 342 e 434 c.p.c. a seguito della riforma del 2012

di Valeria Zeppilli - Il requisito della specificità dei motivi d'appello nel giudizio ordinario e in quello di cassazione è divenuto oggetto di una questione di massima molto rilevante a seguito dell'emanazione del decreto legge numero 83/2012, che ha introdotto delle importanti modifiche agli articoli 342 e 434 del codice di procedura civile.

L'effettiva portata di tale requisito, tuttavia, è stata a lungo oggetto di interpretazioni contrastanti, che sono state finalmente uniformate dalle Sezioni Unite civili della Corte di cassazione con la sentenza numero 27199/2017 del 16 novembre (qui sotto allegata).

Ampiezza e specificità della doglianza

La Corte, in particolare, ha sancito che il nuovo testo dei predetti articoli esige oggi che "le questioni e i punti contestati nella sentenza impugnata siano chiaramente enucleati e con essi le relative doglianze". Quindi, i motivi dell'atto d'appello devono comporsi di due parti: una parte volitiva e una parte argomentativa.

Con particolare riferimento a quest'ultima, l'effettiva ampiezza e la specificità delle doglianza è connessa con la motivazione assunta dal giudice di primo grado. Di conseguenza, se la tesi della parte non è stata da questi vagliata, l'atto di appello può anche limitarsi a riprendere, con i dovuti adattamenti, le linee difensive di primo grado, mentre se il giudice del primo grado ha puntualmente confutato determinate argomentazioni, l'atto di appello necessita di una formulazione più rigorosa e specifica, dalla quale emerga che l'appellante abbia compreso quanto esposto dal giudice di primo grado offrendo spunti per una decisione diversa (circostanza che comunque non deve necessariamente tradursi nella prospettazione di un progetto alternativo di sentenza). Il tutto senza che l'appello debba rivestire particolari forme sacramentali.

L'appello resta una revisio prioris instantiae

Le Sezioni Unite hanno quindi precisato che, anche dopo la riforma del 2012, l'atto di appello è rimasto una revisio prioris instantiae e non si è di certo trasformato in un mezzo di impugnazione a critica vincolata.

Di conseguenza, ancora oggi i giudici di secondo grado sono dei giudici di merito che esercitano tutti i poteri tipici della categoria anche svolgendo la necessaria attività istruttoria, mentre non può dirsi che l'appello sia una sorta di anticipato ricorso per cassazione.

Corte di cassazione testo sentenza numero 27199/2017
Valeria Zeppilli

Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: