Il giudizio di legittimità è ancora oggi regolato dalle norme processuali che prevedono la notifica e il deposito in cancelleria di atti e documenti in forma analogica

di Valeria Zeppilli - Nei casi in cui si intende proporre ricorso per Cassazione rispetto a una sentenza notificata in via telematica, come ci si deve comportare per adempiere all'onere di depositare la copia autentica della relazione di notificazione?

La risposta la ha data la Corte di cassazione con la sentenza numero 24292/2017 del 16 ottobre (qui sotto allegata), affermando che a tal fine il difensore del ricorrente che ha ricevuto la notifica deve, innanzitutto, estrarre le copie cartacee del messaggio di posta elettronica certificata che gli è pervenuto e della relazione di notificazione e, poi, deve attestarne la conformità all'originale digitale con propria sottoscrizione autografa.

Ciò fatto, le copie analogiche così formate andranno depositate nei termini presso la Cancelleria della Corte.

Solo carta in Cassazione

Infatti, la nuova forma di procedimento notificatorio introdotta dal "processo telematico" non riguarda ancora il giudizio di Cassazione, per il quale non opera nessuna delle disposizioni sul deposito telematico degli atti processuali di cui ai commi da 1 a 4 dell'art. 16-bis del d.l. 18 ottobre 2012 n. 179.

Tale giudizio, di conseguenza, resta ancora oggi regolato dalle norme processuali che prevedono la notifica e il deposito in cancelleria di atti e documenti in forma analogica, con la conseguenza che gli atti e i documenti elettronici trasmessi dal difensore o pervenuti al suo indirizzo di posta elettronica certificata in forma telematica devono necessariamente essere trasformati in documenti cartacei per poter rispondere ai requisiti di procedibilità ed ammissibilità prescritti dagli articoli 365, 369, 370, 371 e 372 del codice di rito.

Corte di cassazione testo sentenza numero 24292/2017
Valeria Zeppilli

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