Dotarsi di strumenti per la decodifica di file .p7m rappresenta un onere imprescindibile per esercitare la professione

di Valeria Zeppilli - Il processo telematico è realtà ormai da diversi anni e, di conseguenza, gli avvocati non hanno più scuse per sottrarsi all'obbligo di dotarsi degli strumenti adeguati per gestire la digitalizzazione.

La Corte di cassazione, con la sentenza numero 22320/2017 (qui sotto allegata), ha richiamato i legali all'ordine, respingendo il ricorso di un avvocato che pretendeva di essere sollevato dalla responsabilità che gli era stata attribuita per non essere stato tecnicamente in grado, con la sua strumentazione, di decodificare dei documenti che erano stati sottoscritti in Cades con estensione .p7m.

La posizione del legale

Per il legale, infatti, non sussisterebbe alcun obbligo normativo che imponga di dotarsi di un programma idoneo a decodificare file che hanno il predetto formato, obbligo, peraltro, che ove esistente determinerebbe l'insorgere di oneri inesigibili e particolari.

Inoltre sarebbe evidente la disparità di trattamento sussistente tra le notifiche cartacee e quelle telematiche, posto che solo le prime assicurerebbero la piena conoscibilità dei documenti.

Decodificare è imprescindibile

Per la Cassazione, invece, l'autorizzazione a ricorrere alla notifica digitale non può che comportare che il destinatario della stessa assicuri di essere dotato degli strumenti tecnici idonei a decodificare un tal genere di notifica che sia stata eseguita correttamente. In caso contrario, sarebbe paradossalmente legittima una notifica che, invece, non ha alcuna funzionalità o utilità se il destinatario non vi accondiscende.

Peraltro, i giudici hanno anche sottolineato che, considerato il contesto attuale, non si può ritenere che dotarsi dello strumento idoneo a leggere un documento in formato .p7m rappresenti un onere eccezionale e insostenibile. Si tratta, piuttosto, di un presupposto imprescindibile per esercitare la professione legale al giorno d'oggi e la cui assenza trova una giustificazione solo se si verificano casi eccezionali, fortuiti e imprevedibili che non possono essere imputati all'assenza di una normale diligenza professionale.


Corte di cassazione testo sentenza numero 22320/2017
Valeria Zeppilli

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