di Valeria Zeppilli - La condanna di un medico chirurgo per omicidio colposo a seguito della morte di un paziente richiede il necessario accertamento dell'andamento della patologia e dell'efficacia delle terapie, fatto basandosi su affidabili informazioni scientifiche calibrate sul caso concreto.
Lo ricorda la Corte di cassazione nella pronuncia numero 42270/2017 (qui sotto allegata), con la quale è stata annullata con rinvio per un nuovo esame la sentenza di condanna di una dottoressa, giudicata responsabile di omicidio colposo commesso nell'esercizio della professione sanitaria.
Reato di omicidio colposo: alta probabilità logica
Per i giudici della quarta sezione penale, infatti, la Corte d'appello non aveva tenuto conto di un insegnamento giurisprudenziale costante, ovverosia che il rapporto di causalità tra omissione ed evento, nel reato di omicidio colposo, non può basarsi sul solo coefficiente di probabilità statistica ma deve essere verificato alla stregua di un giudizio di alta probabilità logica.
Quest'ultimo, oltretutto, non può fondarsi esclusivamente su generalizzazioni scientifiche, ma deve avere alla base anche un "giudizio di tipo induttivo elaborato sull'analisi della caratterizzazione del fatto storico" e tenere conto delle particolarità del caso concreto.
Ciò vuol dire che non è possibile condannare un medico per omicidio colposo se prima non si sia compreso:
- quale andamento ha di solito la patologia accertata
- quale efficacia hanno normalmente le terapie
- quali fattori influenzano in genere il successo degli sforzi terapeutici.
Nel caso di specie, invece, i giudici del merito avevano fatto ricorso "ad una 'scienza' da essi stessi elaborata, in contrasto con i principi che si sono sin qui brevemente rammentati" sul fondamento del meccanismo controfattuale. Per tale motivo, dovranno tornare sulla questione.
Corte di cassazione testo sentenza numero 42270/2017