di Valeria Zeppilli - Con l'ordinanza numero 21277/2017 del 13 settembre (qui sotto allegata), la Corte di cassazione ha ricordato che se l'avvenuto ritiro del fascicolo di una parte non risulta da nessuna annotazione, il giudice dell'appello non può rigettare le domande e le eccezioni dinanzi a lui proposte per mancanza di una prova documentale che era inserita nel fascicolo stesso.
Se si verifica una tale ipotesi, infatti, è necessario, in primo luogo, disporre le opportune ricerche tramite la cancelleria. Se queste hanno dato esito negativo, poi, all'appellante deve essere concesso un termine per ricostruire il proprio fascicolo.
Per la Corte, del resto, deve sempre presumersi che le attività delle parti e dell'ufficio si siano svolte nel rispetto delle norme processuali e che il fascicolo, una volta depositato, non sia stato ritirato.
La pronuncia sul merito della causa sulla base degli atti che il giudice ha a disposizione e senza il documento mancante, quindi, è possibile solo in caso di insuccesso delle ricerche della cancelleria e di inottemperanza della parte all'ordine di ricostruire il proprio fascicolo.
La vicenda
Nel caso di specie, la Corte d'appello di Cagliari aveva dichiarato inammissibile un'impugnazione proprio per la mancata produzione di alcuni documenti di parte del primo grado di giudizio, necessari per l'esame del CTU. Il giudice, tuttavia, non aveva tenuto conto del fatto che il fascicolo di parte era voluminoso e separato e non conteneva alcuna annotazione circa il ritiro della produzione.
Per la Corte di cassazione, quindi, la vicenda deve necessariamente essere riesaminata tenendo conto di tutto quanto chiarito con riferimento ai documenti mancanti.
Corte di cassazione testo ordinanza numero 21277/2017• Foto: 123rf.com