di Valeria Zeppilli - La necessità di redigere atti chiari e sintetici è una priorità dell'avvocatura: essa, infatti, risponde all'esigenza di snellire il contenzioso e rendere lo svolgimento del processo più leggero e effettivamente aderente alla realtà dei fatti di causa.
Proprio sulla base di tale consapevolezza, durante l'assemblea nazionale degli Osservatori sulla giustizia civile del 21 maggio 2017 sono state redatte delle linee guida che propongono delle regole uniformi per la redazione degli atti civili e del giudice (qui sotto allegate), il cui mancato rispetto non costituisce ovviamente motivo di inammissibilità o improcedibilità dell'atto, ma che rappresentano di certo un utile punto di riferimento per tutti gli avvocati.
Chiarezza e sinteticità
Nelle linee guida, in premessa, si precisa la portata dei concetti di chiarezza e sinteticità: mentre la prima attiene "all'agevole comprensione del testo", la seconda "è un concetto di relazione" basato su una proporzione adeguata tra le questioni esaminate e la consistenza dell'atto che le esamina.
I principi
Il documento si snoda, poi, attraverso l'enunciazione di dodici principi da rispettare per raggiungere i predetti obietti di chiarezza e sinteticità.
Ad esempio i fatti vanno esposti seguendo un criterio cronologico e il contenuto, in generale, va strutturato secondo uno schema logico, utilizzando paragrafi distinti.
Vengono raccomandati, poi, un prospetto di sintesi per gli atti complessi e la creazione di collegamenti ipertestuali.
Le linee guida individuano come elementi essenziali dell'atto l'indice degli argomenti e la numerazione delle pagine, ai quali si affianca la denominazione degli allegati abbinata alla loro numerazione, utile a favorirne un reperimento immediato.
Per quanto riguarda la verbalizzazione delle udienze, si sottolinea l'importanza della predisposizione di contenuti standard e dell'utilizzo di determinati accorgimenti.
Scorrendo tra i principi delle linee guida, di particolare interesse è la previsione in forza della quale il deposito delle memorie ex articolo 183, comma 6, c.p.c., in particolare di quelle di cui al numero 1, va giustificato dal fine di rispettare i criteri della norma, di rispondere ai chiarimenti richiesti dal giudice o di illustrare le difese sulle questioni rilevate d'ufficio. Con riferimento alla precisazione delle conclusioni, gli Osservatori sulla giustizia civile pongono come regola che la stessa debba avvenire in udienza, con possibilità tuttavia per il giudice di consentire il deposito del foglio di precisazione con modalità telematica.
I provvedimenti decisori del giudice devono seguire lo schema degli atti di parte e concludersi con un dispositivo conforme ai principi di "liquidità ed eseguibilità". La liquidazione delle spese, poi, va contenuta in un apposito punto della motivazione, tenendo conto di quanto indicato dai difensori e della sinteticità e chiarezza degli atti.
Altri principi si occupano di caratteri grafici, corpo e stile e di richiami a dottrina e giurisprudenza.
Con riferimento agli atti e ai provvedimenti in appello, infine, si sancisce che gli stessi seguono tutte le regole delle linee guida, che in essi vanno riportati i passaggi processuali e le circostanze del giudizio di primo grado rilevanti e che nell'intestazione dell'atto di appello va indicata espressamente l'eventuale richiesta di sospensiva, da trattare poi in un apposito paragrafo.
Linee guida 2017 degli osservatori sulla giustizia civile• Foto: 123rf