Avv. Roberto Cataldi |

Competenza per territorio e litisconsorzio necessario

Nell'ipotesi di azione risarcitoria proposta dal danneggiato nei confronti dell'assicuratore e del responsabile del danno ai sensi dell'art. 23 della legge n. 990/69, configurandosi un giudizio con pluralità di parti a litisconsorzio necessario, l'eccezione di incompetenza per territorio sollevata da uno solo dei convenuti, nella contumacia dell'altra parte, resta inoperante dato il carattere inscindibile di detta competenza

Nella decisione

Tribunale di Mantova, Sez. I – Dott. Andrea Gibelli, Giudice relatore - Sentenza del giorno 19 marzo 2005.

Motivi della decisione

Come si è visto Franco Verdi è rimasto contumace.

La società convenuta ha eccepito l'incompetenza per territorio dell'adito Giudice evidenziando che:

a) il sinistro di cui si discute è avvenuto a Bari; b) il presunto responsabile del danno risiede a Bari; c) la convenuta Uniass spa aveva sede in Roma.

L'eccezione non è fondata.

La Suprema Corte ha più volte precisato che, nell'ipotesi di litisconsorzio necessario passivo, l'eccezione di incompetenza per territorio sollevata da uno solo dei convenuti resta priva di effetti, in considerazione della incontestabilità della competenza ratione loci del Giudice adito nei confronti del convenuto che non ha proposto tale eccezione, nonché del carattere inscindibile della causa, considerazioni ritenute decisive anche nell'ipotesi in cui il convenuto che non abbia proposto l'eccezione sia quello rimasto contumace (da ultimo Cass. Civ. Sez. III 4/10/2004 n. 19802).

Applicando tale principio alla specifica fattispecie la Suprema Corte ha ribadito che nell'ipotesi di azione risarcitoria proposta dal danneggiato nei confronti dell'assicuratore e del responsabile del danno, ai sensi dell'art. 23 della legge n. 990/69, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, configurandosi un giudizio con pluralità di parti a litisconsorzio necessario, l'eccezione di incompetenza per territorio sollevata da uno solo dei convenuti, nella contumacia dell'altra parte, resta inoperante dato il carattere inscindibile di detta competenza (tra le altre Cass. Civ. Sez. III 14/6/86 n. 3959; Cass. Civ. Sez. III 19/1/1987 n. 430; Cass. Civ. Sez. III 9/2/1988 n. 1416; Cass. Civ. Sez. III 25/11/1989 n. 5116).

Si è registrata un’unica pronuncia di segno diverso (Cass. Civ. Sez. II 17/12/1991 n. 13594) che peraltro non va ritenuta un revirement sul tema atteso che la Corte si è prontamente riallineata alla precedente giurisprudenza già con la sentenza n. 525 del 17/1/1992 (da ultimo si veda Cass. Civ. Sez. III 27/11/2002 n. 16749).

Va quindi ritenuta la competenza dell'adito Giudice essendo l'eccezione stata sollevata solo dalla Uniass spa nella contumacia di Franco Verdi.

Il giudizio deve quindi proseguire avanti a questo Giudice e a ciò

si provvede con separata ordinanza.

P.Q.M.

Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa così provvede:

1) Rigetta l'eccezione di incompetenza per territorio sollevata dalla sola Uniass spa;

2) Dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio;

3) Spese al definitivo.

Così deciso in data 19/03/2005 dal TRIBUNALE ORDINARIO di Mantova.

IL GIUDICE

Dott. Andrea Gibelli



Condividi su:
Twitter
Facebook
Linkedin

Articoli correlati

In evidenza oggi