L'estensione del concetto di privata dimora ai luoghi di lavoro
Avv. Veronica Ribbeni - Un esercizio commerciale può essere considerato luogo di privata dimora?
Se un delitto viene commesso in luoghi di lavoro come ad esempio in esercizi commerciali o in studi professionali, durante l'orario di chiusura al pubblico e in assenza di personale, si può parlare di privata dimora?
Il concetto di privata dimora è più ampio rispetto al concetto di abitazione.

Il concetto di privata dimora

Comprende tutti i luoghi nei quali un soggetto compie in maniera anche transitoria, attività che riguardano la sua vita privata e le attività lavorative di natura professionale, commerciale o imprenditoriale.
Sono luoghi nei quali il soggetto può vantare il cosiddetto ius excludendi alios.

Cosa è lo ius excludendi alios?

Si tratta della possibilità di inibire l'accesso al pubblico. È luogo di privata dimora quello nei confronti del quale vi è il diritto di ammettere o di escludere altre persone, perché vi si svolge la vita intima di ciascun individuo.
Oltre al criterio dello ius excludendi alios, i criteri usati per individuare la privata dimora sono
- il criterio dell'apertura del luogo al pubblico, secondo cui non può invocarsi la riservatezza rispetto a luoghi ai quali possono accedere un numero indiscriminato di persone;
- il criterio della stabilità della presenza nel luogo, secondo cui non può invocarsi la riservatezza riguardo a luoghi nei quali ci si trovi occasionalmente o transitoriamente;
- il criterio della visibilità non protetta dei luoghi.
Spesso il delitto di furto in abitazione e furto con strappo punito all'articolo 624 bis del codice penale[1] è contestato in relazione a furti commessi nei bar, tabacchi, edicole, ristoranti, in orario di chiusura o apertura.
A interpretazioni estensive del concetto di privata dimora si affiancano interpretazioni restrittive. Nelle motivazioni delle loro sentenze hanno spiegato che rientrino nella nozione di privata dimora esclusivamente i luoghi, anche destinati ad attività lavorativa o professionale, nei quali si svolgono atti della vita privata, non in modo occasionale; luoghi che non siano aperti al pubblico.
È stata ad esempio esclusa la configurabilità del furto in abitazione nei casi in cui il soggetto si è introdotto all'interno di un esercizio commerciale in orario notturno.

Quali caratteristiche deve quindi avere un luogo per essere privata dimora?

Gli esercizi commerciali, gli stabilimenti industriali, gli studi professionali e, in generale, ogni luogo adibito ad attività lavorativa, possono costituire luogo di privata dimora se in essi una persona si trattiene, in modo permanente o transitorio e contingente, per compiere atti di vita privata o lavorativa.
Non vi è dubbio che sono spazi di vita e dimora privata i locali nei quali si svolgono attività lavorative per molte ore nel corso della giornata, i locali in cui una persona si trattenga e manifesti diritti individuali[2].
E riguardo gli esercizi, gli studi e gli stabilimenti?
Per potersi parlare di privata dimora è oggi necessario[3]:
- l'utilizzo del luogo per lo svolgimento di manifestazioni della vita privata, ove rientra anche l'attività lavorativa, in modo riservato e al riparo da intrusioni esterne;
- la stabilità del rapporto tra il luogo e l'individuo;
- la non accessibilità del luogo da parte di estranei senza il consenso del titolare.
I luoghi di lavoro aperti al pubblico allora non sono mai riconducibili a privata dimora?
Lo sono quando possiedono le caratteristiche proprie dell'abitazione, come nel caso degli spogliatoi, delle aree riservate, di bagni privati.
Sono privata dimora tutti gli ambienti nei quali la persona compie attività diverse da quelle domestiche ma legate ai diritti di manifestazione della personalità come attività ludica, professionale, di studio.
Questo accertamento viene fatto concretamente dal giudice di merito, caso per caso.
Attraverso il processo il giudice accerterà se all'interno del luogo di lavoro o in parte di esso il soggetto compia atti della vita privata in modo riservato e precludendo l'accesso a terzi.

[1] Il furto in abitazione e furto con strappo punisce chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, mediante introduzione in un edificio o in altro luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora o nelle sue pertinenze. Punisce anche chi si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, strappandola di mano o di dosso alla persona.

[2] Cassazione sentenza n. 38400 depositata in data 01.08.2017. 

[3] Requisiti individuati in sentenza dalla Suprema Corte di Cassazione; cfr. SS.UU, sent. n. 31345/2017, Pres. Canzio.


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