Guida pratica alla ricusazione, nel processo civile e nel processo penale, la forma, i termini per il ricorso, la sospensione del processo e la giurisprudenza

di Valeria Zeppilli - Istituto di diritto processuale, sia civile che penale, la ricusazione consente ad una parte di chiedere di sostituire un giudice in un determinato processo.

Vediamo bene cos'è, quando può essere ricusato un giudice e come si estrinseca l'istituto nel rito civile e penale:

Cos'è la ricusazione

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La ricusazione è un istituto processuale che riguarda sia il rito civile che il rito processuale e comporta la sostituzione di un giudice sollecitata dalle parti al ricorrere di determinate condizioni, previste dalla legge, che rischiano di compromettere la credibilità del giudice nell'esercizio delle sue funzioni e la loro corretta esplicazione. Si tratta di uno strumento con il quale si preservano, in sostanza, le garanzie di imparzialità e terzietà del giudizio.

La ricusazione nel processo civile

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Nel rito civile, la ricusazione è prevista e disciplinata dall'articolo 52 del codice di procedura civile, che così recita:

"Nei casi in cui è fatto obbligo al giudice di astenersi, ciascuna delle parti può proporne la ricusazione mediante ricorso contenente i motivi specifici e i mezzi di prova. Il ricorso, sottoscritto dalla parte o dal difensore, deve essere depositato in cancelleria due giorni prima dell'udienza, se al ricusante è noto il nome dei giudici che sono chiamati a trattare o decidere la causa, e prima dell'inizio della trattazione o discussione di questa nel caso contrario. La ricusazione sospende il processo".

Ipotesi di ricusazione nel processo civile

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La ricusazione si configura, in sostanza, come un diritto potestativo delle parti processuali, che queste hanno la facoltà di esercitare quando si verifica un'ipotesi di astensione del giudice e il procedimento appositamente previsto dall'articolo 51 del codice di rito non viene attivato d'ufficio.

Nel dettaglio, si tratta dei casi in cui il giudice:

- ha interesse nella causa o in altra causa vertente su una medesima questione di diritto;

- è parente fino al quarto grado, convivente o commensale abituale di una delle parti o di uno dei difensori o lo è il suo coniuge;

- ha una causa pendente o una grave inimicizia o dei rapporti di credito o di debito con una delle parti o uno dei difensori o li ha il suo coniuge;

- ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa o ha deposto in essa come testimone, ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro, vi ha prestato assistenza come consulente tecnico;

- è tutore, curatore, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti;

- è amministratore o gerente di un ente, un'associazione, un comitato, una società o uno stabilimento che ha interesse nella causa.

Come domandare la ricusazione nel processo civile

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La domanda di ricusazione del giudice nel processo civile è fatta mediante ricorso, che può essere sottoscritto dalla parte o dal suo difensore. In esso vanno indicati in maniera specifica i motivi che giustificano la ricusazione e i mezzi di prova idonei a dimostrarli.

I termini per il ricorso

La ricusazione va domandata entro i termini perentori stabiliti dalla legge: chi non li rispetta non potrà far valere in altro modo il difetto di imparzialità del giudice.

In particolare, posto che la ricusazione riguarda il giudice come persona fisica, nel caso in cui il ricusante conosce il nome dei giudici chiamati a trattare o decidere la causa, il ricorso va depositato in cancelleria al massimo due giorni prima dell'udienza; se, invece, il ricusante non conosce il loro nome, il ricorso va presentato prima dell'inizio della trattazione o della discussione della causa.

La sospensione del processo per ricusazione

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Il codice di rito, come visto, afferma espressamente che "la ricusazione sospende il processo"

Più in particolare deve ritenersi che la sospensione derivi automaticamente dalla presentazione del ricorso da parte del ricusante, sebbene non manca chi ritiene che essa sia subordinata all'ammissibilità delle condizioni e dei termini prescritti per l'istanza di ricusazione.

Nel periodo in cui il processo resta sospeso, in ogni caso, tutti gli atti compiuti sono nulli ad eccezione di quelli adottati per emergenza e dei provvedimenti cautelari di cui agli articoli 669-quater e seguenti del codice di procedura civile.

La ricusazione nel processo penale

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Si è detto che la ricusazione è un istituto processuale che riguarda non solo il rito civile, ma anche il rito penale.

Con riferimento a quest'ultimo la norma da prendere in considerazione è l'articolo 37 del codice di procedura penale che così recita:

"Il giudice può essere ricusato dalle parti:

a) nei casi previsti dall'articolo 36 comma 1 lettere a), b), c), d), e), f), g);

b) se nell'esercizio delle funzioni e prima che sia pronunciata sentenza, egli ha manifestato indebitamente il proprio convincimento sui fatti oggetto dell'imputazione.

Il giudice ricusato non può pronunciare né concorrere a pronunciare sentenza fino a che non sia intervenuta l'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la ricusazione".

Ipotesi di ricusazione nel processo penale

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Nel processo penale, quindi, le ipotesi che legittimano l'istanza di ricusazione sono le seguenti:

- il giudice ha interesse nel procedimento o alcuna delle parti private o un difensore è debitore o creditore di lui, del coniuge o dei figli;

- il giudice è tutore, curatore, procuratore o datore di lavoro di una delle parti private o il difensore, il procuratore o il curatore di una di tali parti è prossimo congiunto di lui o del coniuge;

- il giudice ha dato consigli o ha manifestato il suo parere sull'oggetto del procedimento fuori dell'esercizio delle funzioni giudiziarie;

- vi è inimicizia grave fra il giudice o un suo prossimo congiunto e una delle parti private;

- alcuno dei prossimi congiunti del giudice o del suo coniuge è offeso o danneggiato dal reato o parte privata;

- un prossimo congiunto del giudice o del suo coniuge svolge o ha svolto funzioni di pubblico ministero;

- il giudice si trova in taluna delle situazioni di incompatibilità stabilite dagli articoli 34 e 35 e dalle leggi di ordinamento giudiziario.

Si tratta di ipotesi tassative che sono volte a garantire l'attendibilità dei magistrati e non possono essere oggetto di applicazione analogica o estensiva.

Come si chiede la ricusazione nel processo penale

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La dichiarazione di ricusazione nel processo penale è proposta con atto scritto, nel quale vanno indicati i motivi a suo sostegno e le prove idonee a dimostrarli, ed è presentata nella cancelleria del giudice competente a decidere insieme ai documenti che la corredano. Una copia è depositata anche nella cancelleria dell'ufficio cui il giudice ricusato è addetto.

La dichiarazione va fatta dall'interessato personalmente, mentre è possibile proporla a mezzo difensore o procuratore speciale solo se l'interessato non vi provveda e purché nell'atto di procura siano indicati i motivi della ricusazione, a pena di inammissibilità.

I termini della ricusazione nel processo penale

La dichiarazione di ricusazione nel processo penale può essere proposta entro termini precisi.

In particolare, nell'udienza preliminare è possibile proporla sino a che non sono terminati gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti. Nel giudizio, invece, può essere proposta sino a che non sia scaduto il termine previsto dal primo comma dell'articolo 491 del codice di rito per le questioni preliminari. Infine, in tutti gli altri casi la dichiarazione può essere proposta prima del compimento dell'atto da parte del giudice.

Il legislatore ha preso in considerazione anche il caso in cui la causa di ricusazione sia sorta o sia divenuta nota dopo la scadenza dei predetti termini. In tal caso, è possibile proporre la dichiarazione entro tre giorni. Se invece la causa è sorta o è divenuta nota durante l'udienza, la dichiarazione di ricusazione va proposta entro il termine dell'udienza.

La giurisprudenza sulla ricusazione del giudice

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Si riportano qui di seguito alcune interessanti e recenti massime in materia di ricusazione, nel processo civile o nel processo penale:

Cassazione n. 7541/2019

In tema di ricusazione nell'ambito del procedimento di cassazione ex art. 380-bis c.p.c., non ricorre l'obbligo di astensione di cui all'art. 51, n. 4, c.p.c., in capo al giudice relatore autore della proposta di cui al primo comma della citata disposizione, in quanto detta proposta non riveste carattere decisorio, essendo destinata a fungere da prima interlocuzione fra il relatore e il presidente del collegio, senza che risulti in alcun modo menomata la possibilità per il collegio, all'esito del contraddittorio scritto con le parti e della discussione in camera di consiglio, di confermarla o modificarla. (Nella specie, la S.C. ha respinto l'istanza di ricusazione del giudice relatore, avanzata dal ricorrente nella memoria successiva alla formulazione della proposta ex art. 380-bis, comma 1, c.p.c., sul presupposto che il relatore si sarebbe rivelato di parte, nel propendere apoditticamente per l'inammissibilità del ricorso, in contrasto con le circostanze di fatto, la legge e la giurisprudenza evidenziate nel ricorso medesimo).

Cassazione n. 18395/2017

Premessa la tassatività e non estensibilità in via interpretativa delle ipotesi previste dall'art. 51 [c.p.c.] ai fini della possibilità di astenersi e, correlativamente, dall'art. 52, relativo alla ricusazione, e che l'inimicizia prevista dall'art. 51, n. 3, deve riguardare "rapporti estranei al processo" e non può essere dimostrata sulla base di soli comportamenti processuali del giudice, ritenuti anomali dalla parte ricusante, la quale è tenuta a indicare fatti e circostanze concrete che rivelino l'esistenza di ragioni di rancore o di avversione.

Cassazione n. 18522/2017

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 34 e 665 cod. proc. pen., per asserita violazione degli artt. 3, 10, 24, 25 e 104 della Costituzione, sotto il profilo della mancata previsione di una incompatibilità del giudice che ha pronunciato la sentenza divenuta esecutiva a fungere da giudice dell'esecuzione della medesima, anche quando nella fase esecutiva si debba procedere a riesaminare il merito dei fatti; ciò in quanto non è ipotizzabile la ricusazione del giudice dell'esecuzione, posto che la competenza di quest'ultimo deriva inderogabilmente dalla sua identificazione con il giudice della fase cognitiva e che, nell'ambito di detta competenza, non può configurarsi alcuna divaricazione fra l'intervenuto giudicato e l'oggetto della deliberazione da adottarsi "in executivis".

Cassazione n. 3066/2016

La presentazione della dichiarazione di ricusazione nel giudizio, nell'ipotesi prevista dall'art. 38, comma primo, cod. proc. pen., può essere proposta immediatamente dopo l'accertamento della regolare costituzione delle parti, anche qualora, senza aprire il dibattimento, venga disposto un rinvio dell'udienza, sempre che il suddetto accertamento abbia avuto esito positivo.

Valeria Zeppilli

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