Per il TAR Piemonte trattasi di attività libera e tutelata da norme generale che il Comune non può limitare in genere

di Lucia Izzo - Ai Comuni non è consentito intervenire per limitare l'introduzione dei volantini pubblicitari nelle cassette della posta.


Lo ha stabilito il TAR Piemonte, sentenza n. 742/2017 (qui sotto allegata) che ha accolto il ricorso avanzato da una società operante nel campo del recapito porta a porta di posta pubblicitaria non indirizzata e delle affissioni pubblicitarie.


Per effetto dell'accoglimento, il Tribunale Amministrativo ha annullato alcune disposizioni regolamentari di un Comune piemontese. In particolare, con tali provvedimenti il Comune autorizzava la distribuzione del materiale pubblicitario solo in alcuni giorni, vietando al contempo di introdurre volantini nelle cassette dove è espressamente evidente la volontà di non riceverne (es. scritta "No volantini") e la dove è evidente il fatto che non vengono ritirati. Pena sanzioni di cui avrebbe risposto in solido il beneficiario del messaggio contenuto nel volantino.


La società ricorrente lamenta, tra l'altro, un eccesso di potere da parte del Comune, poiché le previsioni regolamentari, nelle parti in cui prevedono limiti all'esercizio dell'attività di distribuzione, confliggono con il principio di assoluta libertà che connota l'attività di pubblicità mediante volantinaggio, anche sulla scorta dei principi comunitari relativi all'attività d'impresa, con la conseguente impossibilità per il Comune di pretendere adempimenti e oneri economici che non hanno base normativa.

Il Comune non può limitare in via generale l'attività di volantinaggio

Per i giudizi amministrativi, in effetti, il ricorso appare fondato, posto che la stessa Sezione ha in passato affermato (sentenza n. 1006/2016) che l'amministrazione comunale non dispone di poteri autorizzatori relativi all'attività di distribuzione di materiale pubblicitario, poiché trattasi di attività essenzialmente libera, come la generalità dei servizi resi da privati, e tutelata dalle norme che proteggono e favoriscono l'iniziativa economica.


Gli obblighi imposti dal Comune sono quindi illegittimi per contrasto con i principi della liberalizzazione economica ormai codificati anche nell'ordinamento interno. Pertanto, anche laddove la norma venisse intesa, come sostenuto dal Comune, come recante disposizioni direttamente impingenti sulla materia della distribuzione di materiale pubblicitario, non potrebbe che disporsi la disapplicazione, in quanto vi sarebbe contrasto con sovraordinate disposizioni legislative.


Il regolamento neppure potrebbe giustificarsi facendo riferimento alla Direttiva Bolkenstein (recepita dal D.lgs. n. 59/2010) che consente di introdurre disposizioni restrittive alle attività economiche se ricorrono "motivi imperativi d'interesse generale", tra i quali sono inclusi anche quelli afferenti alla tutela dell'ambiente e del decoro urbano (oltre a quelli della salute, dei lavoratori, e dei beni culturali).


Nonostante il volantinaggio selvaggio possa in effetti provocare l'aumento di rifiuti e peggiorare il decoro e la vivibilità urbana, al fine di evitare un effetto di facile elusione o di depotenziamento delle norme poste a tutela dell'iniziativa economica, per i giudici è necessaria un'interpretazione cauta e restrittiva delle prevalenti esigenze di interesse generale quali ragioni ostative al libero esplicarsi dell'iniziativa economica.


Le norme in materia di distribuzione della pubblicità non costituiscono espressione di una bilanciata e contingentata applicazione dei poteri restrittivi della libera iniziativa economica ai limitati casi di reale e accertata necessità: prova ne sia il carattere generalizzato e astratto con il quale vengono introdotti i divieti alla distribuzione del materiale pubblicitario.


Per evitare tali rischi, i Comuni possono operare attraverso i normali poteri di vigilanza sul territorio per prevenire gli effetti indesiderabili del volantinaggio (maggiori rifiuti, intasamento delle cassette postali) e per sanzionare i singoli abusi, colpendo esclusivamente i responsabili e le imprese per cui gli stessi effettuano la distribuzione pubblicitaria.

TAR Piemonte, sent. 742/2017

Foto: 123rf.com
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