Per la Cassazione, è legittimo il desiderio della ragazza di portare a termine il percorso di studi e non rileva la precaria attività lavorativa svolta

di Marina Crisafi - Va mantenuto il figlio quasi trentenne studente fuori corso all'università. È legittimo infatti il suo desiderio di portare a termine il percorso di studi per trovare un'idonea collocazione lavorativa. Lo ha stabilito la Cassazione, con l'ordinanza n. 18531/2017 (depositata oggi e sotto allegata), respingendo tutte le obiezioni proposte dal padre nei confronti della figlia.

La vicenda

L'uomo deduceva un peggioramento della propria situazione economica rispetto all'epoca in cui furono raggiunti gli accordi sul mantenimento della figlia ed altresì una raggiunta indipendenza economica della stessa chiedendo la revoca dell'assegno di mantenimento in suo favore o comunque una sensibile riduzione. Nel merito, veniva disposta la rideterminazione del contributo in 500 euro mensili in luogo dei 650 precedentemente concordati.

Ma l'uomo proponeva ricorso per cassazione deducendo avverso la pronuncia d'appello, "violazione e falsa applicazione di norme di diritto - omesso esame circa un fatto decisivo della controversia".

Studente fuori corso, va mantenuto

Per la Cassazione, il ricorso è inammissibile. Precisano altresì da piazza Cavour che la corte d'appello non ha omesso di considerare lo svolgimento dell'attività lavorativa retribuita della ragazza, ma l'ha ritenuta meramente precaria. Inoltre, correttamente i giudici hanno ritenuto "legittimo il completamento degli studi universitari per poter ottenere una collocazione sul mercato del lavoro adeguata alle aspettative" della figlia, "in relazione alla opportunità di terminare il percorso formativo e compatibilità delle spese che ne derivano con la sua condizione sociale".

Cassazione, ordinanza n. 18531/2017

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