La capitalizzazione composta degli interessi e l'anatocismo, differenze

Avv. Giampaolo Morini - L'anatocismo non è presente nel sistema d'ammortamento alla francese (o a rata costante) poiché quand'anche fosse vero che la formula di matematica finanziaria in base alla quale si determina la rata di rimborso è fondata sull'interesse composto, certo sarebbe che ciò è funzionale unicamente a determinare la rata di rimborso periodica (quota di capitale + quota interessi) e non provoca alcun effetto anatocistico.

Gli interessi dovuti sono calcolati sul capitale residuo decurtato dalla quota capitale rimborsata con le rate precedenti. In questo caso, parlare di anatocismo non è all'evidenza esatto, gli interessi non si cumulano al capitale per produrre a loro volta altri interessi

Non vi sono ormai più dubbi che la data del 26 ottobre 2008 verrà ricordata come il giorno in cui la matematica è divenuta un'opinione, anche se tale affermazione sarà proprio dei matematici a sollevare l'ira.

Nessuno me ne voglia, tanto meno i matematici, sappiano, loro, tuttavia che la questione che giornalmente si discute nelle aule di giustizia in materia di mutui è proprio una questione matematica ancor prima che giuridica.

La formula applicata al piano di ammortamento alla francese

Ha infatti diviso i Consulenti Tecnici d'Ufficio la questione se la formula matematica applicata al piano di ammortamento c.d. alla francese (di seguito a.f.) operi in regime di capitalizzazione composta oppure semplice e se - oggi anche di questo si discute - se la capitalizzazione composta generi o meno capitalizzazione degli interessi (!).

Tali incertezze hanno portato diversi Giudici a concludere che nel piano di ammortamento alla francese gli interessi operano in regime di capitalizzazione semplice e non composta sostenendo che ciò è provato dal fatto che gli interessi si calcolano sempre sul capitale residuo con la semplice formula: c*i*t / t*100.

Tale conclusione, seppur numericamente corretta è stata tuttavia mal interpretata e nelle pagine che seguono vi dimostrerò il perché.

Le teorie dei Consulenti lette nelle tante cause discusse, attraversano una vasta casistica ma non è di questa che tratterò nel presente lavoro ma della questione matematica e giuridica che ritengo plausibile alla luce della letteratura esistente e di quello strumento che guida ogni scienza: il ragionamento.

Per poter comprendere il problema è prima di tutto necessario stabilire il significato dei termini che si usano in materia di contratti bancari. Primo tra tutto il TASSO ANNUO NOMINALE o TAN. Esso è il tasso puro applicato ad un finanziamento.

Viene utilizzato nella matematica finanziaria come termine di paragone con il tasso di rendimento delle attività finanziarie, (es. con il tasso di sconto) tale tasso tuttavia non corrisponde all'interesse realmente applicato al finanziamento, ma al tasso periodale moltiplicato per il numero di periodi in cui l'anno è ripartito, ad esempio se il tasso nominale annuo è il 10% avremo un tasso mensile (nominale) di 10% / 12 ovvero 0,833%.

Il TASSO ANNUO EFFETTIVO o TAE diversamente dal TAN, ed è ciò che da esso lo distingue, tiene conto della composizione degli interessi, ovvero, della capitalizzazione infrannuale[1] ovvero quando la liquidazione degli interessi avviene più di una volta all'anno e quindi si ha una restituzione di un interesse effettivo (TAE) diverso da quello nominale (TAN).

In termini di tasso effettivo, per convertire il tasso periodale in annuale non è tuttavia possibile utilizzare il medesimo metodo utilizzato per il TAN (ovvero quello della mera moltiplicazione del tasso periodale con il numero dei periodi): per convertire il tasso di interesse da mensile a annuale ed ottenere il tasso effettivo (ovvero effettivamente applicato ma sempre inferiore al costo complessivo del finanziamento poiché non include i costi accessori[2], viene utilizzata la seguente formula

i= (1+ik)k/h-1

dove k è il numero di periodi in un anno e h il numero di periodi di conversione ed i il tasso nominale. Applicando tale formula per convertire nell'esempio in esame il tasso mensile, 0,833% in annuale, otterremo il tasso annuo effettivo TAE ovvero il 10,466924%.

Il TAE infatti tenendo conto della composizione degli interessi viene utilizzato per poter confrontare i diversi regimi di capitalizzazione.

Dunque, per fare due esempi, a fronte di un TAN del 10%, si ottiene il TAE che, con:

rata semestrale

TAE = (1 + 0,1/2) 2- 1 = 10,25%

rata mensile

TAE = (1 + 0,1/12) 2 - 1= 10,47%

È evidente ed incontestabile che nei contratti di mutuo con ammortamento c.d. alla francese, il TAN, utilizzato è sempre divergente dal TAE salva l'ipotesi della rata annuale, in tal caso TAN e TAE coincideranno

La ragione per cui ho ritenuto partire dalla differenza TAN / TAE è per far sorgere almeno il dubbio nel lettore, quantomeno chiedersi perché TAN e TAE divergono e se, dunque, la storia della capitalizzazione composta degli interessi nel piano di ammortamento c.d. a.f. è o non è una bufala come molti vogliono far credere: ma è tuttavia necessario procedere per gradi, senza ovviamente, avere la presunzione di scrivere una lezione di matematica finanziaria per la quale rimando a chi vorrà, letto il presente lavoro, completare tale profilo e, perché no, correggerlo.

Il regime finanziario più semplice è appunto quello dell'interesse semplice (che si usa nelle operazioni finanziarie di breve periodo), che si ha quando I è proporzionale al capitale C e al tempo t dove la costante di proporzionalità è dato proprio dal tasso i[3].

In regime di capitalizzazione semplice, l'interesse che viene successivamente maturato rimane distinto dal capitale e ad esso si aggiunge solamente alla fine. Le leggi di capitalizzazione che governano tale regime sono le seguenti:

I=C i t

formula dalla quale si ricava la proporzionalità tra I, C e t;

M=C(1+i t)

dove (1+i*t) è detto fattore di capitalizzazione semplice ed esprime il montante prodotto da 1 euro di capitale nel tempo t.

Vengo adesso a descrivere il regime finanziario dell'interesse composto (che viene usato per operazioni finanziarie a breve e a lungo termine) per cui l'interesse viene capitalizzato al termine di ciascun periodo e contribuisce alla valutazione dell'interesse nel periodo successivo.

Nelle operazioni finanziarie a lunga scadenza, si suddivide il tempo di impiego in periodi, e, alla scadenza di ciascuno di essi, si calcolano gli interessi semplici relativi al periodo trascorso e si aggiungono tali interessi al capitale ottenendo un nuovo e maggiore capitale fruttifero: per questo tale legge viene anche detta capitalizzazione degli interessi.

In base alla definizione data, un capitale C impegnato ad un interesse composto con capitalizzazione annua al tasso annuo unitario i genererà un montante o capitale finale M dopo un anno dato dalla somma

C + I dove I = C i

è l'interesse maturato nell'anno.

Si ottiene dunque che :

M1 = C + C i = C (1 + i).

Passando al secondo anno il capitale messo a frutto non è più C ma M1 e quindi il montante di C, alla fine del secondo anno, è:

M2 = M1 (1 + i) ovvero, C (1 + i)2

Da tali passaggi si arriva a definire che il montante composto M del capitale C, alla fine di un numero t di anni è pari a:

M = C (1 + i)t

La formula appena enunciata, detta anche convenzione esponenziale è una legge di capitalizzazione composta cosi come,

I = C [(1 + i)t -1]

dalla quale è possibile ricavare l'interesse complessivo maturato negli n anni; si noti che nell'espressione appena enunciata l'interesse è ancora direttamente proporzionale al capitale iniziale ma non più direttamente proporzionale al tempo in quanto la relazione non è lineare.

Passo adesso ad esaminare la capitalizzazione composta per tempi non interi. Mentre in regime di capitalizzazione semplice il problema si risolve frazionando il periodo, ovvero con una semplice divisione del periodo n in f sottoperiodi (ad esempio mesi), in regime di capitalizzazione composta il gioco è più complicato, ed ecco che torno all'inizio del mio ragionamento dove spero di essere riuscito a spiegare la differenza TAN / TAE.

In matematica finanziaria ho potuto riscontrare due metodi per risolvere il problema, l'uno detto metodo o convenzione lineare e l'altro metodo o convenzione esponenziale.

Indicando il tempo t la durata della capitalizzazione, con n la parte intera e con f la sua frazione, possiamo così riassumere:

t=n+f

Con il sistema lineare il montante al tempo t non intero si ottiene sommando al montante calcolato per gli n periodi interi in regime di interesse composto, l'interesse in regime semplice maturato su tale montante per la frazione di periodo residua per cui:

M(t) = C (1 + i)n + if [C (1 + i)n ]

ovvero,

C (1 + i)n (1 + if)

dalla quale è evidente il calcolo degli interessi sul capitale per il periodo intero n e per il periodo frazionato f.

Dall'enunciata equazione, deriva che il totale degli interessi I al tempo t sarà:

I(t)= C [(1 + i)n (1 + if) - 1]

Con il metodo esponenziale l'equazione è la seguente:

M(t)= C (1 + i)t

dove (1 + i)t è dato da

C (1 + i)n(1 + i)f

per cui il totale degli interessi I al tempo t sarà:

I(t)= C [(1 + i)t- 1]

Peraltro la formula

M = C (1 + i)t

è detta forza dell'interesse

Tra il metodo lineare e esponenziale sussiste tuttavia una lieve differenza dando il primo un risultato lievemente più alto rispetto al secondo.

Dati questi brevi richiami alla matematica finanziaria devo adesso esaminare la fattispecie dell'ammortamento a.f.

Con questo metodo di pagamento vengono presi in considerazione rimborsi graduati, sia del capitale mutuato, sia degli interessi maturati.

Nel caso specifico di ammortamento progressivo i rimborsi graduati sono costituiti da rate mensili costanti posticipate dove ciascuna rata, è composta da una quota capitale, che serve al rimborso della somma erogata, e da una quota interessi, che serve per pagare gli interessi sul debito residuo.

Continuando il ragionamento iniziato in merito alla capitalizzazione composta degli interessi, possiamo ora scrivere l'uguaglianza del montante di 1€ che capitalizza per un anno al tasso i e per 12 mesi al tasso equivalente mensile i12:

1 (1 + i)1 = 1 (1 + i12)12

Consideriamo adesso un debito S (l'ammontare del mutuo), estinguibile in n rate mensili posticipare R, al tasso effettivo unitario mensile i12. .

Deve sussistere una condizione di equivalenza finanziaria fra la prestazione S all'epoca 0 e la successione degli importi (rate) R1, R2,.., Rn, alle diverse epoche.

Per calcolare S, ovvero il debito da estinguere, è necessario determinare il valore attuale, al tempo zero, di tutte le n rate da versarsi mensilmente.

Otteniamo dunque la seguente serie geometrica:

S= R(1 + i12)-1 + R(1 + i12)-2 + …. + R(1 + i12)-n

dove i rappresenta il tasso periodale di interesse, considerato il regime di capitalizzazione composta.

È utile adesso vedere come si calcola la quota capitale contenuta nella rata s-esima; bisogna tenere presente che la caratteristica principale dell' ammortamento a.f. è che la rata è costante e posticipata.

Dal momento che ogni rata è costituita da una quota capitale e da una quota interessi, e che le quote interessi vanno diminuendo di rata in rata perchè calcolate sul debito residuo, che a sua volta diminuisce, si rileva che, di rata in rata, di quanto diminuiscono le quote interessi, di altrettanto aumentano le quote capitali: se indichiamo con Is la quota interessi e Cs la quota capitale, la rata mensile costante sarà data da:

R= Is + Cs

così pure

Is= Is-1 - Cs-1 * i12

Da tale formula si evince che gli interessi contenuti nella s-esima rata sono dati dagli interessi contenuti nella rata precedente, diminuiti degli interessi calcolati sulla quota capitale della rata precedente, che in quanto estinta non è più fruttifera.

Si ricava quindi che la rata s-esime è data da:

R= Is-1 - Cs-1 * i12 + Cs

da cui si ricava la quota capitale

Cs= R- Is-1+ Cs-1* i12

In matematica finanziaria la quota capitale è indicata anche in questo modo:

Cs= Cs-1 + Cs-1* i12

Da quanto esposto si ricava che, nell'ammortamento progressivo, le quote capitali, che figurano nelle varie rate, costituiscono una progressione geometrica di ragione.

Avv. Giampaolo Morini

legalfinancegpm@gmail.com

Tribunale di Lucca G.I. Dott. Carmine Capozzi Sent. 1126/2015 del 9.06.2015

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