Per l'Ispettorato del Lavoro, niente conseguenze sanzionatorie per le famiglie se la società che somministra il personale non è in regola

di Lucia Izzo - Non è raro che le famiglie in difficoltà, alla ricerca di un aiuto, si affidino a società e cooperative che forniscono servizi di assistenza alla persona. Cosa accade, tuttavia, laddove gli Ispettori del Lavoro riscontrino somministrazione illecita di manodopera, ossia se le società siano prive delle necessarie autorizzazioni per proporre le "badanti" alle famiglie?

Le conseguenze sanzionatorie non ricadranno sulla famiglia privata, questa è la conclusione riportata direttamente dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro, nella nota n. 5617 del 21 giugno 2017 (qui sotto allegata).

L'Ispettorato ha chiarito che chi si avvale della prestazione della badante "somministrata" da una cooperativa o società che non è autorizzata all'intermediazione di manodopera non potrà subire le conseguenze di tale irregolarità.

Nella nota, si legge a chiare lettere che la sanzione amministrativa prevista all'art. 18, comma 1 del d.lgs. 276/2003 "si applicherà unicamente nei confronti del somministratore e non anche nei riguardi dell'utilizzatore/famiglia privata, fruitrice del servizio di assistenza alla persona, la quale non sarà, peraltro, chiamata a rispondere ex artt. 35 e 38 de.lgs. n. 81/2015".

La disciplina, così l'Ispettorato giustifica tale assunto, fa riferimento al mondo produttivo, come si desume dai frequenti riferimenti testuali, con evidente esclusione degli attori del mondo prettamente sociale quali le famiglie.

Somministrazione illecita di manodopera: niente sanzioni per le famiglie

A sostegno vi sono anche ragioni di ordine pratico oltre che di giustizia, fra cui la difficoltà per le famiglie, applicando la diligenza media, di verificare che i soggetti che somministrano siano legittimati e in possesso delle particolari condizioni ed autorizzazioni previste ex lege per lo svolgimento dell'attività di somministrazione.


Il d.lgs. 276/2003 prevede che per lo svolgimento delle attività di somministrazione di manodopera, nonché di intermediazione, ricollocazione professionale, ricerca e selezione del personale, siano necessarie apposite autorizzazioni e l'iscrizione ad apposito albo. Chi non ottempera ai requisiti previsti dalla legge rischia una sanzione (prima della depenalizzazione ammenda di 50 euro per ogni lavoratore occupato e per ogni giorno di lavoro).


Tuttavia, la medesima sanzione era prevista anche nei confronti dell'utilizzatore che si fosse avvalso della manodopera fornita da soggetti non legittimati: da qui la necessità di fornire una risposta in merito alla questione riguardante le famiglie e gli anziani coinvolti in questo meccanismo in quanto utilizzatori della manodopera fornita.


La depenalizzazione delle fattispecie in esame a seguito del decreto legislativo

8/2016, ha riportato l'attenzione sulla questione e ha fatto sì che venisse ribadita l'estraneità delle famiglie private quanto agli illeciti previsti dal d.lgs. 276/2003, dopo che la questione era già stata affrontata in egual maniera dalla nota prot. n. 22057 del 17 dicembre 2013 in relazioni alle sanzioni di cui all'art. 18, comma 2, del decreto legislativo.

Ispettorato Nazionale Lavoro, nota 5617/2017

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