La questione di legittimità sollevata appare quindi a questo Giudice manifestamente infondata con riguardo al contrasto genericamente indicato con gli artt. 3, 36, 38 della Costituzione. La previsione del termine del 15 ottobre 1993, assunto dal legislatore a momento temporale di riferimento ai fini della individuazione delle cessazioni dal servizio da sottrarre all'applicazione delle nuove disposizioni sulla riduzione dei trattamenti pensionistici anticipati, non si appalesa discriminatoria né irrazionale. La scelta legislativa di attribuire rilevanza al momento dell'accoglimento delle dimissioni e di fissare un termine (15 ottobre 1993) di necessario riferimento per regolare il passaggio al nuovo regime dei pensionamenti anticipati, appare del tutto razionale ancorando il termine all'accoglimento, e non alla presentazione, delle dimissioni ed essendo retroattivo. Deve riconoscersi infatti al legislatore il potere di innovare (anche con effetti peggiorativi) nella disciplina legale in vigore in vigore in materia previdenziale, ed il riferimento all'accoglimento delle dimissioni quale discrimine fra vecchio e nuovo regime trova, sul piano giuridico, plausibile spiegazione nella natura costitutiva dell'effetto estintivo del rapporto di pubblico impiego propria del relativo provvedimento amministrativo, rispetto al quale la volontà del dipendente costituisce solamente il presupposto necessario (TAR Veneto - Sez. I^(5e), 31.12.1987, n. 1085). La soluzione predisposta dal Governo corrisponde, su un piano di razionalità, all'esigenza, emergente anche in sede di lavori preparatori, di evitare abusi possibili con il riferimento alla data di presentazione della domanda.
LaPrevidenza.it
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER IL VENETO
IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI
Alla pubblica udienza del 15.3.2005, assistito dalla dott.ssa Donatella Bonaiuti, sentito il rappresentante dell'Amm.ne resistente, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Numero 826/2005
sul ricorso presentato da:
G.A. - assistita dal patronato Ital
iscritto al n. 5089 del reg. di segreteria
nei confronti di
IPOST - Roma
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in epigrafe l'interessata, impugnava in modo non chiaro il provvedimento di liquidazione della pensione, affermando in ogni caso l'illegittima applicazione nei suoi confronti delle riduzioni previste dall'art. 11 comma 16 e 18 della legge 537/93, di cui contestualmente denunciava l'illegittimità costituzionale per contrasto con articoli della Carta non espressamente individuati nell'atto introduttivo, ma che per il riferimento alla “illogicità” ed alla “retroattività” della normativa denunziata si ritiene possano interpretativamente identificarsi negli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione.
Dopo la produzione di documentazione da parte dell'Amministrazione resistente, che comunicava di non avere notizia del ricorso in oggetto all'udienza odierna la causa è passata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente rilevato che non risulta agli atti prova della notifica del ricorso, presentato e notificato alla Corte dei conti l'8 marzo 1995, all'Istituto postelegrafonici convenuto in giudizio.
Tale circostanza giustificherebbe di per sé la declaratoria di inammissibilità del ricorso (vedi C. conti, sez. giur. reg. Calabria, 07-02-2000, n. 13 ed altre conformi secondo le quali: “Va dichiarata la inammissibilità del ricorso in materia di pensioni, proposto successivamente alla entrata in vigore della l. n. 19/1994, ove lo stesso non sia stato ritualmente notificato all'amministrazione interessata, ai sensi degli art. 26, reg. proc., 101 e 415 c.p.c., a nulla rilevando la richiesta di trasmissione del fascicolo di ufficio e la comunicazione dell'avviso di fissazione d'udienza da parte della segreteria del giudice adito”.
Tuttavia appare opportuno rilevare come nel merito il ricorso sia generico, nella prospettata questione di costituzionalità oltre che infondato.
Con la disposizione dell'art. 11, co. 16, della legge 537 del 1993 è stato stabilito, con effetto dall'1.1.94, che nei confronti dei soggetti che conseguono il diritto alla pensione anticipata con un'anzianità contributiva inferiore ai 35 anni, escluse le cause di cessazione dal servizio per invalidità, l'importo del relativo trattamento pensionistico, ivi compresa l'indennità integrativa speciale, è ridotto, secondo percentuali indicate in apposita tabella annessa alla legge stessa, in proporzione al numero degli anni mancanti al raggiungimento del predetto limite contributivo. Con la disposizione derogatoria del comma 18 è stata esclusa l'operatività della introdotta misura nei confronti dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni. la cui domanda di pensionamento anticipato risulta accolta prima del 15 ottobre 1993, mantenendosi, quindi, per costoro il trattamento di pensione in misura integrale
Le norme surriferite rientrano in quell'insieme di misure legislative finalizzate - secondo una linea di sviluppo già avviata con il D.L. 19.9.1992 n. 384 - ad incidere sull'andamento della spesa previdenziale attraverso processi di omogeneizzazione tra settore pubblico e settore privato e meccanismi dissuasivi al pensionamento anticipato.
Nell'adottare tali misure il legislatore ha mostrato di voler fare salvi i diritti dei dipendenti pubblici, mantenendo la vigente disciplina in materia di pensionamento anticipato, notoriamente più favorevole rispetto al regime del settore privato (comma 16), ed offrendo ai dimissionari destinati ad essere penalizzati dall'introdotto meccanismo riduttivo la possibilità di revocare la domanda o, qualora già cessati dal servizio, di essere riammessi nell'impiego, con facoltà di riscattare il periodo scoperto (comma 19); con ciò equamente contemperando le esigenze di pubblico generale interesse con quelle di tutela delle posizioni soggettive incise dai provvedimenti legislativi.
Premesso quanto sopra, si ritiene infondata la censura sollevata dalla ricorrente in ordine all'asserita violazione di diritti quesiti e parimenti infondata la implicita pretesa ad ottenere la pensione in misura integrale.
Invero, la ricorrente, le cui dimissioni dall'impiego sono state accolte posteriormente al 15 ottobre 1993, ricade sicuramente nell'ipotesi normativa di cui al comma 16 e pertanto non può riconoscersi alla stessa il diritto a conseguire la pensione per intero.
Va osservato che l'interessata non si è venuta a trovare in una situazione di mera soggezione alle conseguenze economiche sfavorevoli imposte dalla nuova normativa essendo ad essa consentito di valutare la propria convenienza in relazione a quanto dettato dalla normativa stessa e di avvalersi della facoltà di revocare la domanda di dimissioni, proseguendo nell'attività di servizio fino al raggiungimento dell'anzianità contributiva dei 35 anni, fissata dal comma 16 in allineamento al requisito contributivo minimo richiesto per il pensionamento anticipato nell'impiego privato.
La questione di legittimità sollevata appare quindi a questo Giudice manifestamente infondata con riguardo al contrasto genericamente indicato con gli artt. 3, 36, 38 della Costituzione.
La previsione del termine del 15 ottobre 1993, assunto dal legislatore a momento temporale di riferimento ai fini della individuazione delle cessazioni dal servizio da sottrarre all'applicazione delle nuove disposizioni sulla riduzione dei trattamenti pensionistici anticipati, non si appalesa discriminatoria né irrazionale. La scelta legislativa di attribuire rilevanza al momento dell'accoglimento delle dimissioni e di fissare un termine (15 ottobre 1993) di necessario riferimento per regolare il passaggio al nuovo regime dei pensionamenti anticipati, appare del tutto razionale ancorando il termine all'accoglimento, e non alla presentazione, delle dimissioni ed essendo retroattivo. Deve riconoscersi infatti al legislatore il potere di innovare (anche con effetti peggiorativi) nella disciplina legale in vigore in vigore in materia previdenziale, ed il riferimento all'accoglimento delle dimissioni quale discrimine fra vecchio e nuovo regime trova, sul piano giuridico, plausibile spiegazione nella natura costitutiva dell'effetto estintivo del rapporto di pubblico impiego propria del relativo provvedimento amministrativo, rispetto al quale la volontà del dipendente costituisce solamente il presupposto necessario (TAR Veneto - Sez. I^(5e), 31.12.1987, n. 1085).
La soluzione predisposta dal Governo corrisponde, su un piano di razionalità, all'esigenza, emergente anche in sede di lavori preparatori, di evitare abusi possibili con il riferimento alla data di presentazione della domanda.
Non può, peraltro, essere considerata priva di giustificazione, in relazione al buon andamento della P.A., la fissazione di un termine, dovendo pur sempre esistere un preciso riferimento temporale nella introduzione di un mutamento normativo, tanto più ove questo è destinato ad incidere sfavorevolmente su posizioni soggettive di affidamento e di attesa.
Che, poi, al termine in questione sia stata data una collocazione retroattiva alla entrata in vigore della legge, è scelta di per sé non irrazionale, ma anzi pienamente conforme ai principi di imparzialità e buon andamento, in quanto volta ad evitare favoritismi, quali avrebbero potuto verificarsi, ove, ferma restando la rilevanza dell'accoglimento delle dimissioni, il “dies ad quem” fosse stato individuato in un momento posteriore all'entrata in vigore della nuova normativa.
Quanto alla lamentata disparità di trattamento cui la norma darebbe luogo, ritiene il Giudice che di essa non possa parlarsi in relazione a posizioni pensionistiche scaturenti da cessazioni “ante tempus” dal servizio intervenute per libera determinazione degli interessati, e per ciò stesso differenziate rispetto ai normali pensionamenti legati ad eventi (vecchiaia, invalidità, infortunio) non dipendenti dalla volontà degli interessati.
Le considerazioni che precedono inducono dunque a dichiarare manifestamente infondata la proposta questione di costituzionalità con riferimento ai menzionati artt. 3, 36 e 38 Cost..
Anche nella considerazione che la tutela offerta dai due ultimi articoli si inquadra in una visione costituzionale dinamica del trattamento retributivo del lavoratore, nella quale, a giusto titolo, assumono rilievo quantità e qualità del lavoro nonché la idoneità del trattamento stesso ad assicurare al lavoratore medesimo ed alla sua famiglia una esistenza libera e dignitosa.
Diversa è l'ottica con cui, nel settore previdenziale, è, invece, riguardata la posizione del titolare di trattamento pensionistico.
Non esiste un diritto, costituzionalmente protetto, al conseguimento di una “buona” pensione, essendo i criteri di determinazione del “quantum” pensionistico affidati alla mutevole disciplina positiva.
Se non vi è dubbio che l'art. 36 (proporzionalità alla quantità-qualità del lavoro prestato) estende l'ambito della sua tutela alla retribuzione “differita” corrisposta sotto forma di trattamento pensionistico (Corte Cost. 26.7.1979, n. 83; 10.10.1983, n. 302), tuttavia non va ignorato che lo stesso giudice delle leggi non ha mancato di rilevare, in più occasioni, che appartiene alla sfera legislativa la discrezionale determinazione dei modi e della misura del trattamento (Corte Cost. 7.7.1976, n. 151; 23.7.1974 n. 251).
Tanto meno si deve ritenere sussista una tutela costituzionale in ordine a pretesi diritti quesiti all'ottenimento di adeguati trattamenti quando si è posto termine, anticipatamente, al rapporto di lavoro, pur permanendo integra la capacità lavorativa.
In materia pensionistica, un problema di costituzionalità può avere fondamento ove si tratti di norme che incidano sulla valutazione degli anni di servizio effettivamente prestati in ordine alla quale ben possono configurarsi posizioni di diritto quesito.
Ma una tale ipotesi non ricorre nella controversia oggetto del presente giudizio, in quanto la decurtazione prevista dall'art. 11, comma 16, non incide sulla valutazione dell'anzianità di servizio, ma è rapportata al numero degli anni mancanti al raggiungimento del limite trentacinquennale di anzianità contributiva.
Non appare invocabile neanche il principio di adeguatezza pensionistica (art. 38 Cost.), in quanto il pensionamento “ante tempus” cui il lavoratore perviene per sua libera scelta dopo un periodo di attività relativamente breve, che solo in parte copre la normale durata della vita lavorativa, è da ritenere ipotesi estranea alla previsione costituzionale, che, come già accennato, assicura tutela a ben individuate situazioni veramente meritevoli di protezione in una visione solidaristica del sistema previdenziale (infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria).
Appare, quindi, del tutto ragionevole che il legislatore disciplini in modo differenziato il trattamento pensionistico di quei dipendenti che, invece, abbandonano volontariamente il servizio attivo, prevedendo giustamente per questi ultimi (in relazione anche ai presumibili maggiori oneri che derivano ai fondi previdenziali per un minore apporto contributivo del lavoratore ed una più lunga durata del rapporto pensionistico) meccanismi di abbattimento come quelli contemplati dalla censurata norma legislativa.
Deve, altresì, ricordarsi che l'art. 38 Cost. non esclude la possibilità di un intervento legislativo che, per esigenze di contenimento della spesa pubblica, riduca un trattamento pensionistico in precedenza spettante, pur richiedendo l'attuazione del precetto costituzionale uno sbilanciamento tra i valori personali inerenti alla tutela previdenziale e i principi connessi alla concreta reale disponibilità delle risorse finanziarie (v. sentenze richiamate in Corte Cost. 8.10.1994 n. 240).
Per le considerazioni che precedono il ricorso si ritiene destituito di fondamento e pertanto non può essere accolto restando assorbita ogni altra questione.
P.Q.M.
La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per il Veneto, il Giudice unico delle pensioni, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso. Nulla per le spese di giudizio.
Manda alla Segreteria per gli ulteriori adempimenti.
Così deciso in Venezia il 15 marzo 2005
IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI
( f.to Dott. Giovanni Di Leo )
Depositato in Segreteria il 4.05.2005
Il Direttore della Segreteria
(f.to Guarino)
LaPrevidenza.it
Leggi la sentenza
Corte dei Conti Veneto, Sentenza 4 maggio 2005 n° 826REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER IL VENETO
IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI
Alla pubblica udienza del 15.3.2005, assistito dalla dott.ssa Donatella Bonaiuti, sentito il rappresentante dell'Amm.ne resistente, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Numero 826/2005
sul ricorso presentato da:
G.A. - assistita dal patronato Ital
iscritto al n. 5089 del reg. di segreteria
nei confronti di
IPOST - Roma
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in epigrafe l'interessata, impugnava in modo non chiaro il provvedimento di liquidazione della pensione, affermando in ogni caso l'illegittima applicazione nei suoi confronti delle riduzioni previste dall'art. 11 comma 16 e 18 della legge 537/93, di cui contestualmente denunciava l'illegittimità costituzionale per contrasto con articoli della Carta non espressamente individuati nell'atto introduttivo, ma che per il riferimento alla “illogicità” ed alla “retroattività” della normativa denunziata si ritiene possano interpretativamente identificarsi negli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione.
Dopo la produzione di documentazione da parte dell'Amministrazione resistente, che comunicava di non avere notizia del ricorso in oggetto all'udienza odierna la causa è passata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente rilevato che non risulta agli atti prova della notifica del ricorso, presentato e notificato alla Corte dei conti l'8 marzo 1995, all'Istituto postelegrafonici convenuto in giudizio.
Tale circostanza giustificherebbe di per sé la declaratoria di inammissibilità del ricorso (vedi C. conti, sez. giur. reg. Calabria, 07-02-2000, n. 13 ed altre conformi secondo le quali: “Va dichiarata la inammissibilità del ricorso in materia di pensioni, proposto successivamente alla entrata in vigore della l. n. 19/1994, ove lo stesso non sia stato ritualmente notificato all'amministrazione interessata, ai sensi degli art. 26, reg. proc., 101 e 415 c.p.c., a nulla rilevando la richiesta di trasmissione del fascicolo di ufficio e la comunicazione dell'avviso di fissazione d'udienza da parte della segreteria del giudice adito”.
Tuttavia appare opportuno rilevare come nel merito il ricorso sia generico, nella prospettata questione di costituzionalità oltre che infondato.
Con la disposizione dell'art. 11, co. 16, della legge 537 del 1993 è stato stabilito, con effetto dall'1.1.94, che nei confronti dei soggetti che conseguono il diritto alla pensione anticipata con un'anzianità contributiva inferiore ai 35 anni, escluse le cause di cessazione dal servizio per invalidità, l'importo del relativo trattamento pensionistico, ivi compresa l'indennità integrativa speciale, è ridotto, secondo percentuali indicate in apposita tabella annessa alla legge stessa, in proporzione al numero degli anni mancanti al raggiungimento del predetto limite contributivo. Con la disposizione derogatoria del comma 18 è stata esclusa l'operatività della introdotta misura nei confronti dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni. la cui domanda di pensionamento anticipato risulta accolta prima del 15 ottobre 1993, mantenendosi, quindi, per costoro il trattamento di pensione in misura integrale
Le norme surriferite rientrano in quell'insieme di misure legislative finalizzate - secondo una linea di sviluppo già avviata con il D.L. 19.9.1992 n. 384 - ad incidere sull'andamento della spesa previdenziale attraverso processi di omogeneizzazione tra settore pubblico e settore privato e meccanismi dissuasivi al pensionamento anticipato.
Nell'adottare tali misure il legislatore ha mostrato di voler fare salvi i diritti dei dipendenti pubblici, mantenendo la vigente disciplina in materia di pensionamento anticipato, notoriamente più favorevole rispetto al regime del settore privato (comma 16), ed offrendo ai dimissionari destinati ad essere penalizzati dall'introdotto meccanismo riduttivo la possibilità di revocare la domanda o, qualora già cessati dal servizio, di essere riammessi nell'impiego, con facoltà di riscattare il periodo scoperto (comma 19); con ciò equamente contemperando le esigenze di pubblico generale interesse con quelle di tutela delle posizioni soggettive incise dai provvedimenti legislativi.
Premesso quanto sopra, si ritiene infondata la censura sollevata dalla ricorrente in ordine all'asserita violazione di diritti quesiti e parimenti infondata la implicita pretesa ad ottenere la pensione in misura integrale.
Invero, la ricorrente, le cui dimissioni dall'impiego sono state accolte posteriormente al 15 ottobre 1993, ricade sicuramente nell'ipotesi normativa di cui al comma 16 e pertanto non può riconoscersi alla stessa il diritto a conseguire la pensione per intero.
Va osservato che l'interessata non si è venuta a trovare in una situazione di mera soggezione alle conseguenze economiche sfavorevoli imposte dalla nuova normativa essendo ad essa consentito di valutare la propria convenienza in relazione a quanto dettato dalla normativa stessa e di avvalersi della facoltà di revocare la domanda di dimissioni, proseguendo nell'attività di servizio fino al raggiungimento dell'anzianità contributiva dei 35 anni, fissata dal comma 16 in allineamento al requisito contributivo minimo richiesto per il pensionamento anticipato nell'impiego privato.
La questione di legittimità sollevata appare quindi a questo Giudice manifestamente infondata con riguardo al contrasto genericamente indicato con gli artt. 3, 36, 38 della Costituzione.
La previsione del termine del 15 ottobre 1993, assunto dal legislatore a momento temporale di riferimento ai fini della individuazione delle cessazioni dal servizio da sottrarre all'applicazione delle nuove disposizioni sulla riduzione dei trattamenti pensionistici anticipati, non si appalesa discriminatoria né irrazionale. La scelta legislativa di attribuire rilevanza al momento dell'accoglimento delle dimissioni e di fissare un termine (15 ottobre 1993) di necessario riferimento per regolare il passaggio al nuovo regime dei pensionamenti anticipati, appare del tutto razionale ancorando il termine all'accoglimento, e non alla presentazione, delle dimissioni ed essendo retroattivo. Deve riconoscersi infatti al legislatore il potere di innovare (anche con effetti peggiorativi) nella disciplina legale in vigore in vigore in materia previdenziale, ed il riferimento all'accoglimento delle dimissioni quale discrimine fra vecchio e nuovo regime trova, sul piano giuridico, plausibile spiegazione nella natura costitutiva dell'effetto estintivo del rapporto di pubblico impiego propria del relativo provvedimento amministrativo, rispetto al quale la volontà del dipendente costituisce solamente il presupposto necessario (TAR Veneto - Sez. I^(5e), 31.12.1987, n. 1085).
La soluzione predisposta dal Governo corrisponde, su un piano di razionalità, all'esigenza, emergente anche in sede di lavori preparatori, di evitare abusi possibili con il riferimento alla data di presentazione della domanda.
Non può, peraltro, essere considerata priva di giustificazione, in relazione al buon andamento della P.A., la fissazione di un termine, dovendo pur sempre esistere un preciso riferimento temporale nella introduzione di un mutamento normativo, tanto più ove questo è destinato ad incidere sfavorevolmente su posizioni soggettive di affidamento e di attesa.
Che, poi, al termine in questione sia stata data una collocazione retroattiva alla entrata in vigore della legge, è scelta di per sé non irrazionale, ma anzi pienamente conforme ai principi di imparzialità e buon andamento, in quanto volta ad evitare favoritismi, quali avrebbero potuto verificarsi, ove, ferma restando la rilevanza dell'accoglimento delle dimissioni, il “dies ad quem” fosse stato individuato in un momento posteriore all'entrata in vigore della nuova normativa.
Quanto alla lamentata disparità di trattamento cui la norma darebbe luogo, ritiene il Giudice che di essa non possa parlarsi in relazione a posizioni pensionistiche scaturenti da cessazioni “ante tempus” dal servizio intervenute per libera determinazione degli interessati, e per ciò stesso differenziate rispetto ai normali pensionamenti legati ad eventi (vecchiaia, invalidità, infortunio) non dipendenti dalla volontà degli interessati.
Le considerazioni che precedono inducono dunque a dichiarare manifestamente infondata la proposta questione di costituzionalità con riferimento ai menzionati artt. 3, 36 e 38 Cost..
Anche nella considerazione che la tutela offerta dai due ultimi articoli si inquadra in una visione costituzionale dinamica del trattamento retributivo del lavoratore, nella quale, a giusto titolo, assumono rilievo quantità e qualità del lavoro nonché la idoneità del trattamento stesso ad assicurare al lavoratore medesimo ed alla sua famiglia una esistenza libera e dignitosa.
Diversa è l'ottica con cui, nel settore previdenziale, è, invece, riguardata la posizione del titolare di trattamento pensionistico.
Non esiste un diritto, costituzionalmente protetto, al conseguimento di una “buona” pensione, essendo i criteri di determinazione del “quantum” pensionistico affidati alla mutevole disciplina positiva.
Se non vi è dubbio che l'art. 36 (proporzionalità alla quantità-qualità del lavoro prestato) estende l'ambito della sua tutela alla retribuzione “differita” corrisposta sotto forma di trattamento pensionistico (Corte Cost. 26.7.1979, n. 83; 10.10.1983, n. 302), tuttavia non va ignorato che lo stesso giudice delle leggi non ha mancato di rilevare, in più occasioni, che appartiene alla sfera legislativa la discrezionale determinazione dei modi e della misura del trattamento (Corte Cost. 7.7.1976, n. 151; 23.7.1974 n. 251).
Tanto meno si deve ritenere sussista una tutela costituzionale in ordine a pretesi diritti quesiti all'ottenimento di adeguati trattamenti quando si è posto termine, anticipatamente, al rapporto di lavoro, pur permanendo integra la capacità lavorativa.
In materia pensionistica, un problema di costituzionalità può avere fondamento ove si tratti di norme che incidano sulla valutazione degli anni di servizio effettivamente prestati in ordine alla quale ben possono configurarsi posizioni di diritto quesito.
Ma una tale ipotesi non ricorre nella controversia oggetto del presente giudizio, in quanto la decurtazione prevista dall'art. 11, comma 16, non incide sulla valutazione dell'anzianità di servizio, ma è rapportata al numero degli anni mancanti al raggiungimento del limite trentacinquennale di anzianità contributiva.
Non appare invocabile neanche il principio di adeguatezza pensionistica (art. 38 Cost.), in quanto il pensionamento “ante tempus” cui il lavoratore perviene per sua libera scelta dopo un periodo di attività relativamente breve, che solo in parte copre la normale durata della vita lavorativa, è da ritenere ipotesi estranea alla previsione costituzionale, che, come già accennato, assicura tutela a ben individuate situazioni veramente meritevoli di protezione in una visione solidaristica del sistema previdenziale (infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria).
Appare, quindi, del tutto ragionevole che il legislatore disciplini in modo differenziato il trattamento pensionistico di quei dipendenti che, invece, abbandonano volontariamente il servizio attivo, prevedendo giustamente per questi ultimi (in relazione anche ai presumibili maggiori oneri che derivano ai fondi previdenziali per un minore apporto contributivo del lavoratore ed una più lunga durata del rapporto pensionistico) meccanismi di abbattimento come quelli contemplati dalla censurata norma legislativa.
Deve, altresì, ricordarsi che l'art. 38 Cost. non esclude la possibilità di un intervento legislativo che, per esigenze di contenimento della spesa pubblica, riduca un trattamento pensionistico in precedenza spettante, pur richiedendo l'attuazione del precetto costituzionale uno sbilanciamento tra i valori personali inerenti alla tutela previdenziale e i principi connessi alla concreta reale disponibilità delle risorse finanziarie (v. sentenze richiamate in Corte Cost. 8.10.1994 n. 240).
Per le considerazioni che precedono il ricorso si ritiene destituito di fondamento e pertanto non può essere accolto restando assorbita ogni altra questione.
P.Q.M.
La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per il Veneto, il Giudice unico delle pensioni, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso. Nulla per le spese di giudizio.
Manda alla Segreteria per gli ulteriori adempimenti.
Così deciso in Venezia il 15 marzo 2005
IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI
( f.to Dott. Giovanni Di Leo )
Depositato in Segreteria il 4.05.2005
Il Direttore della Segreteria
(f.to Guarino)


