Avv. Cristina Matricardi |

Risarcimento danni per interventi di chirurgia estetica sbagliati anche a distanza di anni

La Cassazione (Sent. n. 12747/2005) ha stabilito che l'azione giudiziaria di risarcimento danni per interventi chirurgici sbagliati non necessariamente deve essere immediata e, pertanto, può essere presentata anche a distanza di anni
La Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent. n. 1274772005) ha stabilito che l'azione giudiziaria di risarcimento danni per interventi chirurgici sbagliati non necessariamente deve essere immediata e, pertanto, può essere presentata anche a distanza di anni. I Giudici di Piazza Cavour hanno poi precisato che può essere dimostrata la negligenza del chirurgo e il nesso di causalità, anche se il danno si è verificato in epoca in cui gli interventi di tal fatta erano 'straordinari' ovvero non adeguatamente studiati dalla scienza e sperimentati.

Leggi la motivazione della sentenza

Corte di Cassazione, Terza Sezione Civile, Sentenza 1 aprile- 14 giugno 2005, n. 12747

Motivi della decisione

Con l’unico articolato motivo il ricorrente Aldo S. denuncia “violazione e falsa applicazione degli articoli 1176, 2236 e 1218 Cc. Difetto di motivazione. Mancanza del nesso di causalità” esponendo doglianze che possono essere sintetizzate come segue. La sentenza impugnata non ha tenuto conto di alcuni elementi che sono invece determinanti e dai quali emerge che quanto lamentato dall’attore non è stato causato da un difetto di diligenza dell’odierno ricorrente e che in ogni caso, è applicabile l’articolo 2236 Cc e non l’articolo 1176 Cc. L’intervento risale al lontano 1978, la causa intentata dal P. è iniziata il 1982 e la Ctu è iniziata il 19 febbraio 1988 (dopo che per ben tre anni il periziando non si era presentato al consulente d’ufficio). Se si tiene conto di tali elementi, non contestati e provati in atti, ne derivano alcune certezze incontrovertibili:

1) nell’anno 1978 l’intervento era senz’altro “straordinario perché non adeguatamente studiato dalla scienza e sperimentato nella pratica” e perché un intervento possa definirsi tale “è sufficiente che lo stesso implichi un impegno intellettuale superiore a quello medio”. L’odierno ricorrente, quindi, “… aveva l’unico onere di provare la eccezionalità dell’intervento che, nel caso di specie, è in re ipsa, proprio per la delicatezza ed il periodo in cui è stato eseguito…” (v. all’inizio di pag. 5 del ricorso).

2) In risposta al secondo quesito “stato attuale, tenendo presente anche dell’incidenza sulla persona del tempo trascorso” il Ctu risponde: “gli interventi sono stati eseguiti nel dicembre 1978, quindi è trascorso un lasso di tempo di oltre nove anni. Non si può definire se gli interventi abbiano dato un risultato completo e ottimale al paziente poiché l’invecchiamento generale del soggetto comunque avrebbe portato ai risultati attuali. Solitamente, infatti, una blefaroplastica ed un lifting facciale hanno una tenuta nel tempo che varia a seconda degli individui da cinque a otto anni” (si veda Ctu pag 4 punto 2). E’ naturale chiedersi come mai il P. abbia atteso circa quattro anni per sottoporsi alla perizia.

3) Questa parte della perizia, non è stata in alcun modo considerata dai giudici.

4) I motivi precedenti danno modo di provare che anche ove si volesse ritenere applicabile al caso di specie l’articolo 1176 anziché l’articolo 2236 Cc., si dovrebbe comunque escludere qualunque responsabilità in capo al dott. S.. Non è stata dimostrata alcun tipo di negligenza, lieve o grave e, nel contempo, difetta totalmente la prova del nesso di causalità.

Il motivo non può essere accolto in quanto la decisione impugnata è fondata su una motivazione sufficiente, logica, non contraddittoria e rispettosa della normativa in questione.

In particolare si osserva quanto segue:

a) la doglianza secondo cui nell’anno 1978 l’intervento era senz’altro “straordinario perché non adeguatamente studiato dalla scienza e sperimentato nella pratica” e l’eccezionalità dell’intervento nel caso di specie è in re ipsa proprio per la delicatezza ed il periodo in cui è stato eseguito (v.sopra), è inammissibile (in quanto viene espressa in termini sostanzialmente apodittici) prima ancora che priva di pregio (dato che la motivazione della corte è comunque immune da vizi);

b) quanto alle doglianze esposte in relazione alla “… tenuta nel tempo…” di “… una blefaroplastica ed un lifting facciale…” è evidente, prima ancora della loro mancanza di pregio (derivante dall’inidoneità delle stesse ad inficiare la motivazione della Corte), la loro inammissibilità in quanto nell’impugnata decisione vengono confutate, tra l’altro, proprio le tesi in questione (v. in particolare a pag. 9 ove si rileva che gli esiti negativi riscontrati dal consulente tecnico non si riferiscono affatto a profili estetici relativi al lifting (e dal contesto della sentenza si evince che il rilievo della Corte si riferisce in realtà anche alla blefaroplastica) ma alla presenza di disformismi delle cicatrici e soprattutto alla presenza di disturbi funzionali irreversibili insussistenti in precedenza (difficoltà respiratorie) ed era quindi onere dello S. criticare dette confutazioni, mentre è da ritenersi inammissibile la ripetizione (in sostanza) di rilievi già esaminati dalla Corte di merito.

Il ricorso va dunque respinto.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente a rifondere alla parte controricorrente le spese del giudizio di cassazione liquidate in euro 1.500,00 per onorario e euro 100,00 per spese vivie ed oltre spese generali ed accessori come per legge.




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