Il Tribunale di Roma ricorda che non esiste un diritto potestativo della parte di sottrarsi da quanto previsto nel provvedimento

di Valeria Zeppilli - Quando il giudice ordina alle parti di provvedere al tentativo di mediazione, queste si devono adeguare, in quanto non esiste alcun "diritto potestativo della parte di non dare corso al provvedimento".

Le parole sono riprese da una sentenza del Tribunale di Roma del 23 febbraio 2017, che ha messo in allerta tutti coloro che speravano di poterla "fare franca".

La vicenda

La controversia che ha portato alla pronuncia del giudice capitolino era insorta a seguito di una domanda di risarcimento danni da sinistro stradale.

Dopo le risultanze della CTU, che avevano stabilito la responsabilità della Compagnia senza alcun addebito alla parte attrice, il giudice aveva inviato le parti in mediazione, laddove non avessero accettato la proposta transattiva dallo stesso formulata.

Poiché la Compagnia aveva rifiutato la proposta, si procedeva quindi alla mediazione presso l'Organismo Forense del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma. All'incontro, però, presenziavano irritualmente solo gli avvocati delle parti che, peraltro, si limitavano a dare atto di aver tentato invano di raggiungere un accordo.

Tutte circostanze che hanno portato il Tribunale di Roma a ritenere che, nei fatti, l'ordinanza emessa non era stata eseguita, non potendosi ritenere che le parti avessero esperito la mediazione, neanche nella sua fase introduttiva.

L'incontro formativo non è mediazione

Con l'occasione, quindi, il giudice ha chiarito che la normativa che disciplina la mediazione deve essere interpretata in maniera tale da essere posta al riparo da censure di incostituzionalità, innanzitutto per irragionevolezza, riscontrabile nel caso in cui si ritenesse, invece, che le parti siano libere di non dare corso alla mediazione.

Ma non solo: bisogna guardarsi anche dal ritenere che la mediazione possa essere identificata nel semplice incontro informativo. In caso contrario, infatti, si commetterebbe un "errore grossolano", se solo si considera che "la giurisprudenza che si è occupata di tale problema è unanime nell'affermare che solo la presenza di obiettive circostanze procedurali (et similia) integra l'impossibilità di procedere alla mediazione, fermandosi all'incontro informativo, nessun'altra accezione della parola "possibilità" essendo ammissibile".

Cosa deve intendersi per mediazione

In conclusione, quindi, per il Tribunale di Roma "occorre intendersi sul significato della parola "mediazione"".

Se dal punto di vista sostanziale, e quindi nella sua accezione di accordo o conciliazione, la mediazione non è mai obbligata e le parti sono libere di accordarsi o meno, a conclusione diversa deve giungersi se si guarda la questione dal punto di vista procedurale. In questo caso, infatti, il giudice capitolino afferma a gran voce che "alla domanda se vi sia un obbligo a carico delle parti di partecipazione alla mediazione (intesa questa volta non come accordo, ma come procedura [...]) la risposta è invece senz'altro affermativa; come rivela in modo icastico tutto il sistema sanzionatorio previsto dalla legge".
Valeria Zeppilli

Foto: 123rf.com
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