In alcuni casi l'esecuzione è provvisoria, in altri è necessario attendere il decorso infruttuoso dei termini per l'opposizione

Domanda: "Quando è possibile utilizzare un decreto ingiuntivo come titolo esecutivo?"

Risposta: "Un decreto ingiuntivo, al ricorrere di determinate condizioni, può essere dichiarato titolo esecutivo e, pertanto, può essere posto alla base di un precetto per l'avvio dell'esecuzione forzata di un credito.

A tal fine è necessario distinguere due ipotesi: quella in cui sia possibile concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo da quella in cui, invece, a tal fine sia necessario attendere la mancata opposizione della parte alla quale lo stesso è stato notificato.

La provvisoria esecuzione, in particolare, è concessa quando il credito fatto valere con il decreto ingiuntivo è fondato su una cambiale, un assegno bancario, un assegno circolare, un certificato di liquidazione di borsa o su atto ricevuto da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato. La provvisoria esecuzione, poi, può essere concessa se vi è un pericolo di grave pregiudizio nel ritardo o se il ricorrente produce una documentazione sottoscritta dal debitore, con la quale si comprova il diritto fatto valere. In ogni caso è necessaria l'istanza del debitore.

In tutte le altre ipotesi, un decreto ingiuntivo può divenire titolo esecutivo solo dopo che siano trascorsi quaranta giorni dalla notifica dello stesso al debitore senza che quest'ultimo abbia proposto opposizione.

Per poter utilizzare il decreto ingiuntivo come titolo esecutivo è sempre necessario dotarlo di formula esecutiva, facendone richiesta all'ufficio giudiziario che lo ha emesso".

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