Per la Cassazione, la situazione che rileva è quella tipica successoria
di Gianluca Giorgio - La III sezione civile della Suprema Corte di Cassazione con la pronuncia numero 1323 del 26 gennaio 2016 (qui sotto allegata) ha ribadito i principi che sottendono alla successione legittima. Con la presente, il richiamato giudicante ha accordato, ad un erede, il diritto al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento della madre, purtroppo defunta.

Il decisum è particolarmente interessante sia per il tema e sia per la concreta e diffusa applicazione in tali rapporti giuridici di natura patrimoniale.

Il caso pertineva all'accoglimento da parte di un Tribunale della richiesta della figlia erede di una donna, purtroppo defunta, di vedersi devolute, per intero ed esclusivamente, le somme dell'indennità di accompagno della madre, in quanto si era occupata della stessa fino al triste momento del decesso.

Su tale considerazione, il fratello, nel medesimo status di erede, ha impugnato il provvedimento, lamentando la lesione del proprio pari diritto, su tali somme.La citata pronuncia della Suprema Corte di Cassazione ha accolto le censure di quest'ultimo. Secondo tale interpretazione, applicando, i principi giuridici che sottendono alle situazioni ereditarie, il Supremo giudicante ha ritenuto di poter accogliere la citata domanda in quanto i diritti degli eredi devono essere divisi, secondo il nostro codice civile, in parti uguali, fra gli stessi. In buona sostanza fra i due consanguinei vi è simmetria e parità nei diritti a contenuto patrimoniale per ciò che riguarda i beni del de cuius.

Quindi non si è sottovalutato il diritto di uno in favore di un altro, bensì si è ricondotto ad equità , un rapporto giuridico a contenuto patrimoniale.

Pertanto la pronuncia è particolarmente interessante in quanto applica, al caso di specie, quanto più volte espresso nei principi del nostro ordinamento giuridico, in tema di rapporti ereditari, il quale conferma tale impostazione.Infatti, sul punto, a ben leggere l'articolo 536 dell'attuale codice civile, si legge che:"Le persone a favore delle quali la legge riserva una quota di eredità o altri diritti nella successione sono: il coniuge, i figli, gli ascendenti. Ai figli sono equiparati gli adottivi."

Quindi la norma considera, sullo stesso piano i diritti, degli stessi proprio per la spiegata motivazione.Ciò in quanto in tutto il diritto civile il principio cardine che regna nei rapporti giuridici si ispira al concetto di uguaglianza(art 3 Cost.). Con ciò si fa riferimento appunto alla posizione di parità nei diritti che consente il legittimo affidamento nei rapporti giuridici e sociali. Se ciò è vero, in linea di massima, lo è di più nei rapporti che pertengono a questioni economiche. Infatti è utile tenere in considerazione che il cennato principio lo si ritrova anche nelle questioni attinenti ai settori del rapporto creditorio(in relazione alla par condicio creditorum) oppure nei rapporti fra coniugi (in relazione al fondo patrimoniale) ed anche in tutti i rapporti di condominio.Quindi, nei richiamati esempi, lo scopo della norma giuridica è sempre quello di riconoscere ad ognuno un proprio diritto.

Tale lettura ermeneutica la si ravvisava soprattutto nel diritto romano dove vigeva, infatti, la regola del"unicuique suum tribuere".

Pertanto in base a quanto espresso, i giudici di piazza Cavour hanno inteso applicare la condizione di par condicio fra gli eredi ben tenendo in considerazione il richiamato principio, quale regola generale anche negli altri rami del nostro ordinamento giuridico.

Cassazione, sentenza n. 1323/2016

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