Nota di commento alla sentenza del GIP di Milano n. 598/2016

Abogado Francesca Servadei - Gli attentati terroristici di più di quindici anni fa hanno mutato non solo l'ordinamento italiano, ma anche quello internazionale. Alla luce di questi avvenimenti, risulta di grande attualità la pronuncia emessa dal GIP meneghino numero 598 del 23 febbraio 2016, depositata il 13 maggio.

Breve excursus

Il terrorismo islamico è caratterizzato da una eccessiva interpretazione dei dogmi islamici, come per esempio l'utilizzo della violenza contro gli occidentali, contro gli ebrei e contro gli stessi islamici non ortodossi al fine di valorizzare il grande Islam.

Gli interventi sul piano interno si sono realizzati con l'introduzione, nel Codice Penale, dell'articolo 270 bis, Associazione con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico. La norma, introdotta dall'articolo 3 della Legge 6 febbraio 1980, numero 15, è stata poi modificata dal Decreto Legge 18 ottobre 2001, numero 374, a seguito dell'attentato terroristico che ha visto le Torri Gemelle, nel cuore di New York, subire una feroce offensiva dal mondo islamico nel l'11 settembre 2001. Tale avvenimento ha ritenuto non differibile la necessità di rafforzare gli strumenti volti a prevenire un contrasto nei confronti del terrorismo internazionale.

Dalla lettura della norma si evince che sono considerate diverse condotte frazionate in categorie che vanno dalla costituzione, sino alla figura autonoma del semplice partecipe, rientrando anche quella del finanziamento, rifacendosi quindi, al fenomeno di terrorismo internazionale; tali condotte devono essere caratterizzate da un filo comune rappresentato da un'associazione avente come scopo quello di violenza al fine di eversione dell'ordine democratico o di terrorismo.

La norma in questione si chiude con la confisca di quanto sarebbe servito per compiere atti di terrorismo, inoltre è prevista la pena accessoria della perdita della responsabilità genitoriale laddove sia coinvolto un minore.

Per completezza di esposizione giova osservare che il Codice Penale ha visto l'ulteriore introduzione di altre norme (270 ter, 270 quater, 270 quinquies e 270 sexies) a seguito di episodi terroristici che hanno visto coinvolti Paesi europei, come per esempio la Spagna, con Madrid, l'Inghilterra con Londra, senza dimenticare la Francia, con Parigi nel 2015. Da ultimo, il Decreto Legge 7/2015, convertito in Legge 43/2015 che ha esteso la punibilità al soggetto che si arruola e che auto addestra.

La sentenza

La sentenza in commento, pronunciata a seguito dell'adozione del rito abbreviato, che come noto comporta come beneficio in caso di condanna, lo sconto di pena di 1/3, si è articolata in due momenti; il primo è stato caratterizzato dall'evoluzione dello stato islamico; il secondo si è basato sull'aspetto processuale. I

l Gip, nella motivazione della sentenza, ha ripercorso le fasi di nascita ed affermazione dello stato islamico, i messaggi del califfato, la sua struttura militare ed i mujaheddin, provenienti da tutto il mondo. Nella sentenza il giudice riporta che migliaia di musulmani stranieri hanno combattuto l'Hijrah ovvero hanno abbandonato le terre alla miscredenza per recarsi verso le terre dell'Islam, riconoscendo quindi il fenomeno del reclutamento conosciuto come i foreign fighters. In ambito processuale è emersa l'eccellente qualità del proselitismo mediante un'accurata osservanza del corano, nonché come gli obblighi religiosi siano il motore di radicalizzazione, senza ovviamente dimenticare come la conquista territoriale ha favorito l'affermazione della legge islamica. La sentenza ha evidenziato come il territorio ha consentito lo stanzionamento concreto di competenze amministrative, giuridiche, tecniche e scientifiche.

La vicenda si sviluppa attorno ad una giovane donna che, convertita all'Islam, ha indotto i propri familiari a convertirsi a loro volta, dando supporto ai guerrieri. Il pm ha contestato a tutti i coimputati il reato di cui all'articolo 270 bis del Codice Penale sulla circostanza che ognuno ha apportato un contributo alla ferocia dello stato islamico; il GIP ha accolto quanto l'accusa avanzava.

Elemento oggettivo

Nella fattispecie in esame si ravvede l'elemento oggettivo nella prova che almeno sia posto in essere un proposito nel piano criminoso ravvisato nell'articolo 270 bis del codice penale. Ciò che è penalmente rilevante è il proposito, ovvero il programma di raggiungere la donna anche se i coimputati di fatto non sono partiti, trattandosi di reato di pericolo.

Elemento soggettivo

L'elemento soggettivo invece si ravvede nella radicalizzazione degli imputati alla ijhad, tanto è vero che dall'analisi degli imputati è emersa la volontà degli stessi di una vita avente la finalità primaria di atti di terrorismo.

Abogado Francesca Servadei

Studio legale Servadei

Corso Giacomo Matteotti n. 49

Albano Laziale (Roma)

Tel. 069323507

Cell: 3496052621

E-mail: francesca.servadei@libero.it


Foto: 123rf.com
Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: