Sul concetto di privata dimora ai fini dell'esatta qualificazione del reato di furto parola alle sezioni unite
Dott.ssa Eleonora Baglivo - Con ordinanza n. 652 depositata il 9 gennaio 2017 (qui sotto allegata), la Corte di Cassazione V sezione penale, ha rimesso alle Sezioni Unite la soluzione del contrasto giurisprudenziale inerente l'esatta qualificazione giuridica del concetto di privata dimora.

Il caso

Un uomo si era introdotto in un ristorante infrangendo il vetro di una finestra, e si era impossessato di 200 euro, oltre che di una macchina fotografica di proprietà del titolare dell'esercizio.
L'introduzione era avvenuta durante l'orario di chiusura pomeridiano, quando nessuno era presente all'interno del ristorante ma il soggetto, nell'attimo della fuga, era stato sorpreso dal titolare che in quel momento sopraggiungeva. La Corte di appello di Ancona aveva confermato la pronunzia di primo grado, emessa
dal Tribunale di Macerata, con la quale il soggetto era stato condannato per il reato di cui all'art. 624 bis c.p. che, prevedendo come fattispecie autonoma il furto commesso in abitazione (ossia un "luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora o nelle pertinenze di essa"), infligge una pena molto più severa rispetto al furto ex art 624 c.p. Ha proposto ricorso il difensore dell'imputato, lamentando che non possa considerarsi luogo di privata dimora un ristorante.

Il contrasto. Che cosa è la privata dimora?

Il contrasto giurisprudenziale afferisce alla questione della configurabilità del furto in privata dimora, quando il reato venga posto in essere in esercizi commerciali, studi professionali, stabilimenti industriali e, in generale, in luoghi di lavoro, segnatamente qualora sia commesso durante l'orario di chiusura al pubblico della sede
lavorativa e, in particolare, in assenza di personale lavorativo in questi luoghi e in detti orari.

L'orientamento interpretativo maggioritario, ritiene che per luogo di privata dimora possa intendersi "ogni
luogo che serva all'esplicazione di attività culturali, professionali e politiche ovvero nel quale le persone si trattengano per compiere, anche in modo transitorio e contingente, atti della vita privata". Queste sentenze hanno posto l'accento sull'uso del luogo, considerandolo di "privata dimora" solo se utilizzato per lo svolgimento di manifestazioni della vita privata di chi lo occupa, richiedendo anche la presenza effettiva di queste
ultime mentre la condotta illecita è posta in essere.
Un indirizzo contrario, invece, considera incompatibile la pubblica accessibilità del luogo con la nozione di privata dimora. In tali luoghi, essendoci accessibilità a un numero indiscriminato di persone, non vi sarebbe motivo di tutelare la privacy di quei soggetti che vi svolgono anche attività privata.
Attendiamo perciò la pronuncia delle Sezioni Unite per sapere se, chi si introduce per rubare in un esercizio commerciale, anche in assenza di personale lavorativo, sia punibile con reclusione da uno a sei anni e con multa fino a sopra i 1000 euro (art 624 bis c.p.) o da sei mesi a tre anni con multa massima di 516 euro (art. 624
c.p.).

Eleonora.baglivo3@gmail.com

Cassazione, ordinanza n. 652/2017

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