Rapida rassegna in tema di forme testamentarie, legittimari e ripartizione dei debiti ereditari

Avv. Nicola Fiorillo - Quali sono le 10 cose più importanti da conoscere per una consapevole pianificazione successoria? Ecco una rapida rassegna, in tema di forme testamentarie, legittimari e ripartizione dei debiti ereditari: 

1) L'eredità si devolve per legge a favore dei parenti più prossimi e, in mancanza di questi, allo Stato,secondo le quote stabilite dal codice civile (vedi tabella n 1), o per testamento; 

2) La legge prevede 3 forme ordinarie di testamento : Pubblico, Segreto, Olografo; le prime due necessitano, al fine rispettivamente della redazione e della conservazione del testamento, dell'ausilio di un notaio; il testamento olografo può essere redatto e conservato personalmente (o mediante la consulenza di un avvocato) ma deve contenere, a pena di nullità, determinati requisiti di validità stabiliti dalla legge; 

3) Il testamento può contenere disposizioni patrimoniali , su tutte l'istituzione di erede e i legati, e disposizioni non patrimoniali, quale ad esempio il riconoscimento di un figlio nato fuori dal matrimonio. Con l'istituzione di erede si determina l'ingresso del beneficiario nell'universalità dei beni e dei rapporti giuridici del de cuius; con il legato si effettua un'attribuzione a titolo particolare di singoli beni o rapporti; 

4) La legge riserva una parte del patrimonio (cd quota di legittima), nella misura massima di 3/4 dello stesso (vedi tabella n 2), a determinate categorie di soggetti, cd legittimari : Coniuge, figli e, in mancanza di questi ultimi,ascendenti. La restante parte del patrimonio (cd quota disponibile) è oggetto di libera disponibilità da parte del de cuius; 

5) Nonostante quanto al punto 4,il testatore può non beneficiare alcuno dei soggetti di cui sopra, non per questo causando la nullità delle disposizioni contenute nel testamento, ma esponendo le stesse ad eventuale impugnazione (cd. azione di riduzione). Esempio : Tizio, vedovo, ha due figli ma decide di devolvere, a mezzo di apposito testamento, tutta la sua eredità alla di lui compagna: il testamento produrrà i suoi effetti salva un'eventuale impugnazione da parte dei figli, legittimari cd "pretermessi"; 

6) Le quote dei legittimari vanno calcolate sull'asse ereditario al netto dei debiti e aggiungendo a questo le donazioni fatte in vita dal de cuius, secondo la seguente formula : relictum - debiti + donatum. Esempio: un figlio (legittima pari ad 1/2), patrimonio relitto di 100, debiti del de cuius per 20, donazioni fatte in vita per 200, legittima = 140 (100-20= 80, 80+200= 280, 280/2= 140 = quota di eredità riservata dalla legge); 

7) Dei debiti ereditari rispondono, secondo la regola generale, gli eredi pro quota (e non i legatari, salva diversa volontà del testatore e comunque nei limiti di quanto ricevuto), o nella misura voluta dal testatore. Esempio: asse di 100, due eredi, Tizio e Caio, istituiti in 1/2 ciascuno e debiti per 20. I due eredi risponderanno dei debiti ciascuno per 10 (1/2 ed 1/2). Tuttavia il testatore può stabilire, nei rapporti interni, un diverso peso quale ad esempio: Tizio 15 Caio 5, o addirittura, Tizio 20, Caio 0 e viceversa. Ciò nonostante, anche in tale ultima situazione, nei confronti dei creditori del de cuius (rapporti esterni) gli eredi rispondono sempre pro quota, salvo rivalersi successivamente sugli altri coeredi; 


8) Il testatore può in ogni momento revocare tutte o solo alcune delle disposizioni contenute nel testamento. La stesura di un testamento posteriore contenente disposizioni incompatibili con quelle contenute nel testamento precedente determina automaticamente la revoca di quest'ultimo; 

9) Il testatore può nominare erede o legatario un nascituro già concepito o non ancora concepito che sarà figlio di persona già determinata al momento della testamenti factio; 


10) Il testatore può affidare l'esecuzione di tutte o solo di parte delle disposizioni ad un soggetto nel quale ripone particolare fiducia che assume la qualifica di esecutore testamentario.

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