Per il Consiglio di Stato, il Questore può valutare se e quando emanare il provvedimento di ammonizione nell'ambito dei suoi poteri discrezionali

di Valeria Zeppilli - Anche inviare 19 sms in un mese può essere stalking, se tale comportamento è idoneo a ingenerare nel destinatario dei messaggi un grave e perdurante stato d'ansia.

Con la sentenza numero 4241/2016 del 13 ottobre scorso (qui sotto allegata), il Consiglio di Stato ha infatti confermato l'ammonimento disposto dal questore nei confronti di una donna che aveva ripetutamente inviato sms molesti a una collega.

Il Consiglio ha a tal proposito ricordato che le disposizioni dell'articolo 8 del decreto legge n. 11/2009, che ha introdotto la disciplina dell'ammonimento, danno al questore la possibilità di valutare se e quando emanare il relativo provvedimento nell'ambito dei suoi poteri discrezionali.

Inoltre il questore è titolare non solo del potere di emettere o meno la misura dell'ammonizione ma anche di quello di decidere se farlo senza indugio o se invece sussistono le circostanze che consentono di avvisare il possibile destinatario dell'atto. Del resto, talvolta differire il provvedimento può comportare conseguenze anche gravi in capo a chi lo ha richiesto.

Con la pronuncia in commento, il Consiglio di Stato ha infine precisato che la possibilità di far ricorso al provvedimento di ammonizione si ha anche con riferimento ad episodi che risalgono ad un'epoca antecedente l'entrata in vigore nel nostro ordinamento di tale misura: l'ammonizione, infatti, non soggiace al principio di irretroattività (impropriamente richiamato dal ricorrente), dato che non comporta l'irrogazione di una sanzione penale. In forza del principio tempus regit actum e considerando la ratio e il testo dell'articolo 8 (volto ad evitare il degenerare di certi comportamenti), all'ammonizione può insomma ricorrersi anche per atti anteriori al 2009.

Nel caso di specie, comunque, l'invio dei 19 sms era successivo all'entrata in vigore di tale norma e si era aggiunto ad altri comportamenti tenuti precedentemente.



Consiglio di Stato testo sentenza numero 4241/2016
Valeria Zeppilli

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