di Valeria Zeppilli - Il deposito telematico degli atti processuali è per molti avvocati un vero e proprio grattacapo e gli errori nei quali si può incappare sono molteplici.
Si pensi al caso in cui un atto sia depositato in un fascicolo o in un registro non pertinente. Quali sono le conseguenze?
Con sentenza del 4 luglio 2016 il Tribunale di Bologna ha affermato che in tal caso l'atto depositato è affetto da nullità: mancano, infatti, i requisiti indispensabili al raggiungimento dello scopo cui fa riferimento l'articolo 156 c.p.c. nel disciplinare la rilevanza della nullità degli atti processuali.
Del resto, la funzione del deposito in cancelleria è quella di comunicare una memoria non solo al giudice, ma anche alla controparte ed essa viene completamente meno nel caso in cui l'atto non può essere reso accessibile nel pertinente fascicolo telematico.
Tutto ciò comporta che se, in generale, la ricevuta di avvenuta consegna generata entro la fine del giorno di scadenza del deposito permette di considerare rispettato il termine decadenziale, nel caso in cui il deposito è nullo la predetta ricevuta non vale a far salva l'osservanza di tale termine.
Così nel caso di specie il Tribunale ha dichiarato l'inammissibilità dell'opposizione al decreto di esecutività dello stato passivo, depositata da una società l'ultimo giorno utile prima della decadenza ma nel registro fallimenti anziché in quello contenziosi.
Per l'opponente, ora, non c'è più nulla da fare. Anzi: deve anche pagare 4.650 euro a titolo di spese di lite in favore della curatela opposta.