di Valeria Zeppilli - Affinché il reato di stalking possa dirsi integrato non è necessario che i comportamenti che ne costituiscono l'oggetto cagionino un mutamento delle abitudini di vita della vittima.
Con la sentenza numero 35778/2016 depositata il 30 agosto (qui sotto allegata), la quinta sezione penale della Corte di cassazione ha infatti chiarito che gli atti persecutori possono prevedere degli eventi alternativi, ciascuno idoneo a realizzarli, che non rendono necessario che lo stato di ansia e paura indotto nella vittima la induca a cambiare le sue consuetudini.
Ad assumere rilevanza, insomma, sono solo l'ansia e il timore: se nonostante queste la vita del soggetto passivo del reato non conosce mutamenti significativi, non vuol dire che chi abbia posto in essere degli atti persecutori in modalità penalmente rilevante possa "farla franca".
Con riferimento alla causazione di un grave e perdurante staro d'ansia, i giudici hanno precisato che la prova dell'evento del delitto va ancorata ad elementi sintomatici del turbamento psicologico, che possono essere ricavati dalle dichiarazioni della vittima e dai suoi comportamento conseguenti a quanto subito. Deve guardarsi poi anche alla condotta stessa dell'agente, considerandone sia l'idoneità astratta a causare l'evento che il profilo concreto relativo alle effettive condizioni di luogo e di tempo in cui è stata consumata.
Nel caso di specie, la decisione del tribunale del riesame di disporre la misura del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa nei confronti del ricorrente, indagato per stalking, va confermata: alla luce di quanto visto le doglianze dell'indagato, che lamentava che la decisione dei giudici si era basata solo sulle notizie fornite dalla persona offesa e che non sarebbero state valutate attentamente le conseguenze delle condotte sulle abitudini di vita della vittima, non possono trovare accoglimento
Corte di cassazione testo sentenza numero 35778/2016