di Valeria Zeppilli - In caso di omicidio colposo verificatosi a seguito di sinistro stradale, l'imputato può astrattamente essere assolto dalla condanna quando la vittima, un pedone, al momento dell'incidente non indossava l'apposito giubbotto retroriflettente per la visibilità notturna.
Così si è espressa la Corte di cassazione con la sentenza numero 35834 depositata il 30 ottobre 2016 e qui sotto allegata.
Per i giudici, infatti, bisogna dare un'attenta interpretazione del problema della causalità della colpa.
L'articolo 43 del codice penale, in particolare, quando richiama la negligenza, l'imprudenza e l'imperizia e la violazione di leggi, regolamenti, ordini e discipline disegna la colpa come una condotta posta in essere in violazione di una norma cautelare.
Questo, però, è solo l'elemento oggettivo della colpa, al quale va affiancata la caratteristica soggettiva dell'elemento: sotto tale aspetto la colpa rappresenta la mancanza di volontà dell'evento e la capacità dell'agente di osservare la regola di cautelare.
A detta della Corte, pertanto, quando si indaga circa una responsabilità colposa, non ci si può limitare a guardare alla violazione oggettiva di norme cautelari. Occorre infatti estendere l'analisi anche alla possibilità concreta per l'agente di conformarsi alla predetta regola tenendo conto delle sua qualità e delle sue capacità personali.
Alla luce di tale precisazione, la causalità nella colpa si configura sia quando il comportamento diligente avrebbe evitato l'esito antigiuridico con certezza, sia quando con una condotta appropriata si sarebbe potuto scongiurare il danno con significative probabilità.
Nel caso di specie occorreva capire se, nelle condizioni in cui l'evento si è verificato, la vittima, scendendo dalla propria auto e circolando senza giubbotto retroriflettente su una strada extraurbana, abbia tenuto una condotta prevedibile e se quindi le conseguenze letali del sinistro avrebbero potuto essere evitate.
Dato che in generale tale comportamento potrebbe esulare dalla sfera di prevedibilità, la Corte di appello, non avendolo valutato, deve procedere a un nuovo esame. E la condanna dell'imputato non è più così scontata.
Corte di cassazione testo sentenza numero 35834/2016