Il confronto tra testimoni è uno strumento poco utilizzato ma che potrebbe risultare fondamentale per valutare meglio l'attendibilità dei testimoni

di Annamaria Villafrate - Il confronto tra testimoni nel processo civile è previsto e disciplinato dall'art. 254 del codice di procedura civile, che così dispone: "Se vi sono divergenze tra le deposizioni di due o più testimoni, il giudice istruttore, su istanza di parte o d'ufficio, può disporre che esse siano messi a confronto."

Confronto tra testimoni: chi lo decide

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Dalla norma si evince che il potere di decidere sull'opportunità del confronto spetta al giudice, che può pronunciarsi d'ufficio o su richiesta di parte. Questa scelta rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito, per cui l'ordinanza di rigetto dell'istanza di confronto non può essere sottoposta al giudizio di legittimità della Cassazione, neppure sotto il profilo del difetto di motivazione. In tal senso sono diverse le pronunce della Suprema Corte: n. 3665/ 1985, n. 14538/2009, n. 4140/2012 n. 6478/2016, n. 13026/2016.

A ulteriore conferma della completa libertà decisoria del magistrato, la Cassazione con le sentenze n. 3816/1981 e n. 14538/2009 ha sancito che il giudice ha facoltà di revocare l'ordinanza di confronto già emessa per motivi sopravvenuti di qualsiasi genere, come la volontà di non ritardare la decisione finale ad esempio. La revoca può essere messa in discussione in appello, ma non nel ricorso in Cassazione.

Cos'è il confronto tra testimoni

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L'istituto del confronto permette al giudice di valutare al meglio la veridicità di quanto dichiarato dai testi e di conseguenza la loro affidabilità. Il confronto infatti non è un mezzo probatorio, ma una modalità di assunzione della prova testimoniale che può riguardare esclusivamente testi già escussi (Cass. 1229/1967).

Si procede al confronto quando le dichiarazioni rese da due o più testi risultano parziali e discordanti. Appare evidente che l'obiettivo dell'istituto è diverso dall'audizione separata dei testimoni. Il giudice nel confronto tenta infatti di convincere il testimone che ha mentito a riconoscere che quanto affermato in precedenza non corrisponde al vero.

Confronto tra testimoni: gli elementi da valutare

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Buona parte della psicologia forense, in accordo con la giurisprudenza della Cassazione (n. 7763 del 30.03.2010) ritiene che, affinché il verdetto sull'attendibilità e credibilità del teste del giudice istruttore sia il più veritiero possibile, è necessario che valuti con attenzione alcuni elementi oggettivi, come la presenza d'interesse giuridico al giudizio e la veridicità della deposizione, desumibile dalla precisione, completezza e coerenza delle dichiarazioni rese, così come determinate caratteristiche soggettive del teste (grado d'istruzione, intelligenza, resistenza allo stress, personalità, rapporti con le parti, vantaggio a un certo esito della causa).

Considerazioni similari dovrebbero essere compiute anche dal legale che intenda presentare istanza di confronto al giudice.



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