Commento alla sentenza del Consiglio di Stato n. 3092 del 12 luglio 2016

Avv. Francesco Pandolfi - I reati finanziari possono incidere sull'affidabilità nell'uso delle armi? No, non incidono affatto: a dirlo è il Consiglio di Stato con l'importante sentenza n. 3092/16, con la quale si dà ragione all'appellante che si è visto vietare dal Prefetto la detenzione di armi e munizioni ai sensi dell'art. 39 T.U.L.P.S., riferendosi alla pendenza di un procedimento penale per reati finanziari (in particolare per emissione di fatture false al fine di evadere tributi).

Nella vicenda penale, l'epilogo a seguito di rito abbreviato ha portato alla condanna dell'appellante per il reato di frode fiscale continuata attraverso l'emissione di fatture false e per il reato di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di quel reato.

Ultimato il processo penale, il Questore respinge una nuova istanza di licenza di porto d'armi ad uso caccia con riferimento al perdurante divieto prefettizio di detenzione armi e munizioni; successivamente il Prefetto respinge la nuova istanza di detenzione armi per mancanza del requisito dell'affidabilità.



La causa davanti al Tar

Niente da fare per il ricorrente in primo grado: i magistrati ritengono che la sentenza di condanna costituisca un serio ostacolo all'accoglimento della domanda: in una parola, il diniego è logico e motivato secondo l'opinione dei giudici di prime cure.


La causa in secondo grado

Decisamente meglio. In sintesi, il Consiglio di Stato sottolinea chiaramente che l'espressione "laconica" utilizzata in occasione del caso trattato: "Tizio non offre sufficienti garanzie di affidabilità di non abusare delle armi detenute" lascia il tempo che trova e, pertanto, non può essere assolutamente condivisa.

Infatti, si parla di un soggetto che per decenni è stato legittimo detentore di armi per l'esercizio della caccia e mai gli è stato mosso alcun rilievo specifico. I reati addebitati non dicono nulla in ordine ad un potenziale abuso di armi, onde il diniego del rinnovo del permesso di detenere armi è veramente abnorme e scarsamente motivato. Per reggere, la tesi dell'inaffidabilità dovrebbe essere adeguatamente argomentata dall'autorità, in modo tale che si comprenda il nesso logico tra i fatti penalmente rilevanti e il rischio per l'uso dell'arma.

Cosa fare in pratica, in casi analoghi


Anche in situazioni di questo tipo è quantomai consigliabile la presentazione del ricorso, per il fatto che il massimo Organo giudicante in sede amministrativa dice espressamente che non c'è neppure l'ombra di indizi tali da fare ritenere l'appellante inaffidabile sull'uso delle armi, anche se si è reso responsabile di condotte penalmente rilevanti (ma che rimangono appunto lontane dal mondo armiero).



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Francesco Pandolfi
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Si occupa principalmente di Diritto Militare in ambito amministrativo, penale, civile e disciplinare ed и autore di numerose pubblicazioni in materia.
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